LA CONFERENZA UNIFICATA
  Nella odierna seduta del 24 gennaio 2008:
  Visto  l'art. 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che
disciplina le funzioni di questa Conferenza;
  Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309   «testo  unico  delle  leggi  in  materia  di  disciplina  degli
stupefacenti    e    sostanze   psicotrope,   prevenzione,   cura   e
riabilitazione  dei relativi stati di tossicodipendenza» e successive
modificazioni,  il quale prevede una serie di adempimenti finalizzati
alla  prevenzione,  cura e reinserimento sociale delle persone legate
alla  dipendenza  o  a  rischio  di  essa,  di  competenza  sia delle
amministrazioni centrali sia delle autonomie territoriali;
  Vista  la  nota  in  data 4 dicembre 2007 con la quale il Ministero
della  solidarieta'  sociale  ha  trasmesso,  per  l'esame  di questa
Conferenza,  un  documento  recante il «Piano italiano d'azione sulle
droghe»  presentato  al  Consiglio  dei  Ministri  nella  seduta  del
23 novembre 2007;
  Vista  la  nota  in  data 21 gennaio 2007 con la quale il Ministero
della  solidarieta'  sociale  ha  inviato la definitiva stesura della
proposta  di  Accordo  in oggetto, che tiene conto delle osservazioni
formulate  dalle  regioni  e province autonome e dall'ANCI, nel corso
della riunione tecnica svoltasi il 18 gennaio 2008;
  Acquisito,  nel  corso  dell'odierna seduta, l'assenso del Governo,
dei  presidenti  delle  regioni e delle province autonome, dell'ANCI,
dell'UPI e dell'UNCEM;
                          Sancisce accordo
tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano
e gli enti locali nei termini di seguito riportati:
  Premesso che:
    - quest'ultimo  decennio  ha visto un notevole incremento di atti
normativi  e  programmatici  di  ambito  nazionale  e  internazionale
relativi  alle problematiche delle dipendenze, che possono costituire
una  solida  base  per  l'implementazione  di  adeguati interventi ai
bisogni emergenti nelle varie realta' territoriali del Paese;
    - la  legge  18 febbraio  1999, n. 45, «Disposizioni per il Fondo
nazionale  di  intervento  per  la  lotta  alla droga e in materia di
personale  dei  Servizi  per  le  tossicodipendenze» ha previsto, tra
l'altro,  finanziamenti  per  progetti  regionali e nazionali, mirati
alla  prevenzione,  al  recupero e alla cura dei soggetti legati alla
dipendenza o a rischio di essa;
    - il  decreto  legislativo  19 giugno 1999, n. 229, «Norme per la
razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'art.
1  della legge 30 novembre 1998, n. 419» ha, tra l'altro, inserito la
dipendenza  da sostanze di abuso nell'ambito delle aree cui attengono
prestazioni  sociosanitarie  ad  elevata  integrazione  sanitaria, da
assicurarsi  da  parte delle aziende sanitarie in quanto comprese nei
livelli essenziali di assistenza;
    - l'Unione  europea  ha adottato Piani di azione sulle droghe fin
dal  1998  e  che  tutti  gli  Stati  membri  hanno piani di azione o
documenti analoghi, che sono rinnovati alla loro scadenza;
    - per la definizione del Piano italiano di azione sulle droghe si
e'  adottato  lo  stesso  schema  utilizzato dal PdA europeo, essendo
cosi'  vincolati all'esigenza di identificare azioni chiare, adottate
con  piena  consapevolezza,  sia  per  quanto  riguarda  la copertura
finanziaria,  sia  la  coerenza  e  la  plausibilita'  con  le  altre
politiche di settore;
    - al  fine  di  procedere  all'elaborazione  del  Piano, e' stato
composto  un  apposito  Tavolo di lavoro al quale sono stati chiamati
gli  otto  rappresentanti  del Governo (solidarieta' sociale, salute,
interno,  pubblica  istruzione,  affari  esteri, giustizia, giovani e
sport, famiglia); sei rappresentanti regionali, di cui tre per l'area
della  salute  e  tre  per  l'area  delle politiche sociali; l'ANCI e
l'UPI;
    - il risultato del tavolo di lavoro si e' concretizzato in alcune
tabelle  che  contengono,  in  forma sintetica, 66 azioni da svolgere
nell'anno 2008;
    - le  azioni  sono suddivise in cinque macroaree identificate nel
coordinamento,   riduzione  della  domanda,  riduzione  dell'offerta,
cooperazione  internazionale  e  informazione  che contempla anche la
formazione, la ricerca e la valutazione;
    - per  ogni  azione  e'  definito in apposite colonne l'obiettivo
generale,  la  descrizione dell'azione, il periodo di attuazione (per
il  piano  presente,  il  solo anno 2008), le parti responsabili (che
sono  intese  come  le  istituzioni  che  gestiranno  l'azione) e gli
indicatori o gli strumenti di valutazione o verifica;
    - il coordinamento tra tutti gli attori impegnati nell'intervento
sulle  droghe  e'  strumento  essenziale per un successo dell'insieme
delle  azioni.  L'elevata  complessita'  dei  fenomeni  relativi alle
droghe  richiede  la  partecipazione  di istituzioni e organizzazioni
differenti  che  agiscono  su  terreni  spesso  comuni. Gli obiettivi
generali del coordinamento sono, essenzialmente, due: la circolazione
delle informazioni ed il concerto delle azioni comuni. A carico delle
azioni di coordinamento per il periodo indicato, e' posto, infine, il
compito  di  redazione  del Piano di azione pluriennale 2009/2012 che
seguira' l'attuale Piano relativo al 2008;
    - la  riduzione  della  domanda contempla l'implementazione delle
conoscenze  sul sistema di intervento, per quanto riguarda le risorse
umane   e  materiali;  il  miglioramento  dell'organizzazione  e  del
funzionamento   dell'intero   sistema  degli  interventi  preventivi,
terapeutico-riabilitativi   e   della   riduzione   del   danno;   la
sperimentazione  di  azioni  innovative da trasferire, se efficaci, a
regime  nel  sistema;  la  formazione e l'aggiornamento del personale
impegnato.  E'  prevista  la  partecipazione  proattiva e diffusa dei
soggetti  istituzionali,  del  privato  sociale, del volontariato del
settore  e  delle altre organizzazioni attive nel campo delle droghe,
per raggiungere gli obiettivi di progettazione locale, di conoscenza,
di   implementazione   e   miglioramento  e  di  sperimentazione.  In
particolare,  per le azioni che si sviluppano a livello territoriale,
e' indispensabile il pieno coinvolgimento di tutta la societa' civile
anche in riferimento al dettato dell'art. 118 della Costituzione;
    - la  riduzione  dell'offerta  e'  strettamente  connessa  con il
miglioramento  quantificabile dell'efficacia, dell'efficienza e della
base conoscitiva degli interventi repressivi diretti a contrastare la
produzione  e  il  traffico di droga, lo sviamento dei precursori, il
riciclaggio   dei   narcoproventi,   il  narcotraffico  collegato  al
finanziamento  del  terrorismo.  Tale miglioramento verra' conseguito
concentrando  l'attenzione  sulla  criminalita' organizzata collegata
alla  droga, avvalendosi degli strumenti e delle strutture esistenti,
optando  anche per la cooperazione regionale o tematica, e cercando i
possibili   modi  di  intensificare  l'azione  di  prevenzione  della
criminalita' legata alla droga;
    - in  ambito di cooperazione internazionale, il Piano si prefigge
un miglioramento quantificabile in termini di efficacia e visibilita'
del  coordinamento  fra  i  vari  attori nazionali delle attivita' di
promozione  e  sviluppo  di un approccio integrato ed equilibrato nei
confronti  del  problema  della  droga e dei precursori sia in ambito
Unione  europea,  sia  nelle  Organizzazioni  e  fora internazionali,
nonche'  nel  contesto  dei  rapporti  bilaterali con Paesi terzi. Il
tutto associato all'obiettivo di ridurre l'offerta di droga in Italia
e di assistere i Paesi terzi di produzione e di transito, nei settori
prioritari,  al  fine  di  ridurre  la  domanda  di droga, come parte
integrante  della  cooperazione  politica  e di sviluppo. L'attivita'
internazionale  dell'Italia  si svolgera' nel quadro delle pertinenti
Convenzioni  delle  Nazioni  Unite  (Convenzione singola sulle droghe
narcotiche del 1961; Convenzione sulle sostanze psicotrope del 1971 e
Convenzione  sul  traffico  illecito  di  stupefacenti  e di sostanze
psicotrope del 1988) e degli altri accordi multilaterali e bilaterali
in  vigore,  in  conformita' ai principi di responsabilita' condivisa
fatti  propri  dall'ONU,  ed avendo, quali criteri irrinunciabili, il
rispetto  dei diritti dell'uomo e del diritto internazionale, nonche'
della dignita' della persona che consuma droghe;
    - relativamente    all'informazione,    formazione,   ricerca   e
valutazione,  l'azione  e'  volta  ad  una  migliore comprensione del
fenomeno  degli  usi e degli abusi di droghe; una migliore diffusione
delle  conoscenze  dei  fenomeni;  una maggiore conoscenza e relativo
monitoraggio  delle  azioni  di aggiornamento e di formazione rivolte
agli   operatori   del   settore;  la  definizione  di  modalita'  di
valutazione  adeguate  alle  azioni  previste  e  all'intero piano di
azione;  la  programmazione di ricerche «long term»; il rafforzamento
della   presenza   di   ricercatori  italiani  nei  fora  europei  ed
internazionali;
    - le  azioni  previste  e  la  loro realizzazione dovranno tenere
conto  delle  programmazioni regionali in materia sanitaria o sociale
gia' approvate od in avanzato processo di elaborazione;
    - nell'ambito delle anzidette strategie ed azioni contemplate nel
Piano   italiano   sulle   droghe,   il  ruolo  del  Ministero  della
solidarieta' sociale si sostanzia in interventi diversi di contatto e
di  cooperazione sia con le amministrazioni centrali dello Stato, sia
con le regioni e le province autonome, sia con gli enti locali e sia,
infine, con l'insieme dei soggetti attivi nel settore, identificando,
di  volta  in  volta,  una  o  piu'  azioni  prioritarie che verranno
sviluppate nei singoli territori.
                             Si approva
il   documento   «Piano  italiano  d'azione  sulle  droghe»,  di  cui
all'Allegato sub A, parte integrante del presente atto.
    Roma, 24 gennaio 2001
                     Il presidente: Lanzillotta
                                                 Il segretario: Busia