IL CONSIGLIO
Premesso che:
  ai  sensi  dell'art.  6, comma 5, del decreto legislativo 12 maggio
2006,  n.  163,  recante  Codice  dei  contratti  pubblici relativi a
lavori,  servizi e forniture (d'ora in avanti «Codice»), l'Autorita',
nell'ambito  delle funzioni ad essa attribuite, esercita la vigilanza
sui  contratti  pubblici  di  lavori,  servizi e forniture al fine di
garantire  l'osservanza  dei principi di cui all'art. 2 del Codice e,
segnatamente,  il  rispetto dei principi di correttezza e trasparenza
delle  procedure di scelta del contraente, di economica ed efficiente
esecuzione  dei  contratti,  nonche'  il  rispetto delle regole della
concorrenza nelle singole procedure di gara;
  l'Autorita'   svolge,   dunque,   un'azione   di   protezione,   di
regolamentazione e di alto controllo in una materia che coinvolge una
pluralita'  di  interessi pubblici e privati in un settore strategico
per lo sviluppo economico del Paese.
Considerato in fatto.
  L'art. 38, comma 1, del Codice individua, elencandoli dalla lettera
a)  alla lettera m-bis) i requisiti di ordine generale il cui mancato
possesso comporta l'esclusione dalla partecipazione alle procedure di
affidamento  delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e
servizi, e dall'affidamento di subappalti.
  In  relazione  ad  alcuni  di  essi,  ovvero  lettera  e) non avere
commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia
di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro,
lettera  h) non avere reso false dichiarazioni in merito ai requisiti
e  alle  condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di
gara  nell'anno  antecedente  la  pubblicazione  del  bando e lettera
m-bis)  non avere subito la sospensione o la revoca dell'attestazione
SOA  da parte dell'Autorita' per aver prodotto falsa documentazione o
dichiarazioni mendaci, viene precisato che l'elemento preclusivo alla
partecipazione  risulta «dai dati in possesso dell'Osservatorio» (per
i   requisiti  di  cui  alle  lettere  e)  e  h)  e  «dal  casellario
informatico» (per i requisiti di cui alla lettera m-bis).
  Il  Casellario  informatico  delle  imprese  qualificate, istituito
presso l'Osservatorio a norma dell'art. 27 del decreto del Presidente
della  Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e' formato sulla base delle
attestazioni  trasmesse dalle SOA ai sensi dell'art. 12, comma 5, del
medesimo  decreto, e delle comunicazioni delle stazioni appaltanti. I
dati  contenuti  nel Casellario informatico sono resi pubblici a cura
dell'Osservatorio.    Il   Casellario   assolve   ad   una   funzione
pubblicitaria  consentendo  alle  stazioni  appaltanti  di  acquisire
notizie sulle imprese operanti nel mercato dei lavori pubblici ed, in
particolare,  consentendo  alle  stazioni  appaltanti  di effettuare,
sempre  relativamente  alle imprese esecutrici di lavori pubblici, le
verifiche prescritte alle lettere e), h) ed m-bis), art. 38, comma 1,
del Codice.
  Mancando   per  il  settore  dei  servizi  e  delle  forniture  una
disposizione  normativa  analoga  a  quella  di  cui  all'art. 27 del
decreto   del  Presidente  della  Repubblica  n.  34/2000,  ad  oggi,
tuttavia,  non  esiste  un  analogo  sistema  unitario  di raccolta e
pubblicizzazione  di  dati  che  consenta alle stazioni appaltanti di
effettuare  le  medesime  verifiche nei confronti dei fornitori e dei
prestatori di servizi.
  Tale  carenza impedisce di fatto la concreta operativita' dell'art.
38,  comma 1,  lettere  e) ed h) del Codice nei settori dei servizi e
delle forniture e consente l'impunita' di comportamenti mendaci messi
in  atto  dagli operatori economici. Peraltro, la suddetta carenza e'
stata   di   recente  colmata  con  l'approvazione  dello  schema  di
regolamento  ex  art.  5  del  Codice,  il  cui  art. 8 disciplina il
Casellario   informatico   esteso  anche  ai  settori  di  servizi  e
forniture.
  L'attuale  discrasia nella disciplina del Casellario informatico e'
stata   determinata   dalla   circostanza  che  l'unificazione  della
disciplina  degli  appalti  pubblici  di lavori, forniture e servizi,
avvenuta in occasione della redazione del Codice, non sempre e' stata
sorretta da una progressione normativa sistematica e coordinata.
  Al  fine  di  razionalizzare  il sistema e, soprattutto, al fine di
consentire   la   parita'  di  trattamento  di  tutti  gli  operatori
economici,  si rende necessario ampliare l'ambito di applicazione del
Casellario anche ai settori dei servizi e delle forniture.
  Soccorre  in  tal  senso  l'interpretazione sistematica delle norme
primarie  la  cui ratio e' quella di offrire alle stazioni appaltanti
tutti   gli  elementi  necessari  per  il  corretto  esercizio  delle
procedure  di  affidamento e delle concessioni di servizi e forniture
pubblici,  in  tema  di  requisiti  di ordine generale (affidabilita'
morale  e professionale) e di ordine speciale (economico-finanziari e
tecnico-organizzativi).
Considerato in diritto.
  L'art.  6,  comma 11,  del  Codice  prevede  che «Con provvedimento
dell'Autorita',  i  soggetti  ai  quali  e'  richiesto di fornire gli
elementi   di   cui   al   comma 9   sono  sottoposti  alla  sanzione
amministrativa   pecuniaria  fino  a  euro  25.822  se  rifiutano  od
omettono,  senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di
esibire  i  documenti, ovvero alla sanzione amministrativa pecuniaria
fino a euro 51.545 se forniscono informazioni od esibiscono documenti
non  veritieri.  Le  stesse  sanzioni  si  applicano  agli  operatori
economici   che   non   ottemperano  alla  richiesta  della  stazione
appaltante  o  dell'ente  aggiudicatore di comprovare il possesso dei
requisiti  di  partecipazione  alla procedura di affidamento, nonche'
agli   operatori  economici  che  forniscono  dati  o  documenti  non
veritieri,  circa  il  possesso dei requisiti di qualificazione, alle
stazioni  appaltanti  o  agli  enti aggiudicatori o agli organismi di
attestazione.».
  La  previsione  di  misure sanzionatorie ad opera dell'Autorita', a
carico  degli  operatori economici che non comprovano il possesso dei
requisiti  di partecipazione, introduce, indirettamente l'obbligo per
le  stazioni  appaltanti  e  per gli enti aggiudicatori di comunicare
all'Autorita'  il verificarsi di dette circostanze, ovvero la mancata
comprova  del  possesso  dei  requisiti  e  la  produzione  di dati e
documenti non veritieri, cio' sia per i lavori che per i servizi e le
forniture.
  La  razionalizzazione  del  sistema  implica necessariamente che le
informazioni  comunicate  dalle  stazioni appaltanti, alla stregua di
quanto   sopra  specificato,  siano  rese  pubbliche,  attraverso  il
Casellario  informatico,  al  fine  di consentire a tutte le stazioni
appaltanti di avere conoscenza di tutti gli elementi necessari per il
corretto  esercizio  delle  procedure di affidamento, degli appalti e
delle concessioni, di servizi e forniture.
  L'art.  38  del Codice indica i requisiti di ordine generale per la
partecipazione  a  gare,  facendo  riferimento  in  via unitaria alle
procedure  di  affidamento,  oltre  che  degli  appalti di lavori, di
quelli  relativi a forniture e servizi. In relazione, in particolare,
ad alcune cause di esclusione dalla gara, e' precisato che l'elemento
preclusivo  alla  partecipazione deve risultare «dai dati in possesso
dell'Osservatorio»,  e  quindi  dai  dati  risultanti  dal Casellario
informatico. In tal senso, la lettera e) del citato art. 38, riferito
alle  gravi  infrazioni  in materia di sicurezza e ogni altro obbligo
derivante  dai  rapporti  di  lavoro,  e  la  successiva  lettera h),
riguardante  le  «false  dichiarazioni» in merito ai requisiti e alle
condizioni rilevanti per la partecipazione rese nell'anno antecedente
la data di pubblicazione del bando di gara.
  L'esplicito  richiamo  ai dati in possesso dell'Osservatorio ovvero
del  Casellario  informatico, ai fini dell'accertamento dei requisiti
di  cui  alle  lettere  e),  h)  ed  m-bis),  e'  giustificato  dalla
circostanza  che  si  tratta  di  informazioni  conosciute dalla sola
stazione   appaltante   che   ne   ha   accertato  i  presupposti,  o
dall'Autorita'   che   ha   disposto   la  revoca  o  la  sospensione
dell'attestazione,  e,  pertanto,  rispetto  ad  essi,  il Casellario
costituisce  l'unico  strumento  idoneo  ad accertarne la ricorrenza.
Conseguentemente,  la norma doveva necessariamente esplicitare che il
suddetto  dato  fosse  ricavabile  dal  casellario informatico presso
l'Osservatorio.
  Per  quanto  riguarda  le  ulteriori  cause  di esclusione previste
dall'art. 38, ad oggi, per quanto concerne l'affidamento di servizi e
forniture,   le   stazioni  appaltanti  ne  accertano  la  ricorrenza
consultando direttamente l'amministrazione certificante.
    Tuttavia,  tenuto  conto  che l'Autorita', in quanto destinataria
delle  comunicazioni  di  cui  all'art. 6, comma 11 del Codice, e' in
possesso  dei  dati relativi al mancato possesso dei requisiti per la
partecipazione  alle gare e che, al fine di garantire la par condicio
degli  operatori  e  la  regolarita' delle gare, e' tenuta a renderli
pubblici,  si  ritiene  coerente  con  i  principi di semplificazione
dell'azione  amministrativa  e  di  razionalizzazione del sistema che
l'accertamento  della  ricorrenza  delle altre cause di esclusione di
cui  all'art.  38  possa  avvenire  anche  consultando  il Casellario
informatico.
  Una  funzione  in  questo  senso  viene  gia' svolta dall'Autorita'
laddove  l'art. 45 del Codice prevede la pubblicazione sul Casellario
informatico  dell'iscrizione  degli  operatori  economici  in elenchi
ufficiali  di fornitori o di prestatori di servizi e fa discendere da
tale  pubblicazione, che presuppone la certificazione dell'iscrizione
da   parte   dell'Autorita',   la   presunzione   di  idoneita'  alla
prestazione,  limitatamente  anche  ad  alcuni dei requisiti previsti
dall'art. 38.
  Ad  ulteriore  conferma  della  necessita' di razionalizzazione del
sistema,  si  richiama l'art. 11, comma 8, del Codice che dispone che
l'aggiudicazione  definitiva  diventi  efficace solo dopo la verifica
del  possesso  dei  prescritti  requisiti  in capo all'aggiudicatario
provvisorio;  si  ritiene  che  compito  preminente  di una Autorita'
amministrativa indipendente, con funzione di regolazione del mercato,
sia  quello  di mettere tutte le stazioni appaltanti nella condizione
di  conoscere in modo esauriente gli elementi necessari ai fini della
valutazione  della  sussistenza  dei  requisiti  dell'aggiudicatario,
nonche'   di   rendere   uniforme  il  comportamento  delle  stazioni
appaltanti anche nelle fasi prodromiche all'aggiudicazione, oltre che
quello   di   prescrivere   modalita'  operative  di  raccolta  delle
informazioni ex art. 38 del Codice.
  Con  riferimento  ai  requisiti  di  ordine speciale, l'art. 48 del
Codice  prevede  che  la  stazione  appaltante,  prima  di  procedere
all'apertura  delle  buste  delle  offerte presentate, richieda ad un
numero  di  offerenti  non  inferiore  al  10  per  cento, scelti con
sorteggio  pubblico,  di  comprovare,  entro  dieci giorni dalla data
della   richiesta,   il   possesso   dei   requisiti   di   capacita'
economico-finanziaria  e  tecnico-organizzativa. In caso di ritardata
od  omessa  comprova,  la  stazione appaltante esclude il concorrente
dalla   gara,   procedendo  altresi'  all'escussione  della  cauzione
provvisoria    e    alla    segnalazione    all'Autorita'   ai   fini
dell'irrogazione  delle  sanzioni  di  cui  all'art. 6, comma 11, del
Codice  e della eventuale sospensione dalla partecipazione alle gare.
Le  suddette  sanzioni  si  applicano  anche  all'aggiudicatario e al
concorrente  che  segue  in graduatoria, qualora gli stessi non siano
compresi  fra  i  concorrenti  sorteggiati e nel caso in cui essi non
forniscano la prova o non confermino le loro dichiarazioni.
  Ritenuto  che  la  ratio  dell'art.  48 e' quella di incentivare la
speditezza  del  procedimento  consentendo  alle  stazioni appaltanti
l'immediata esclusione dalle gare di appalto dei partecipanti che non
siano  in  possesso  dei  requisiti  di  ordine speciale oltre che di
evitare  che  offerte inappropriate possano influenzare la successiva
fase   di  determinazione  della  soglia  di  anomalia,  le  stazioni
appaltanti  sono  tenute  ad attivare il procedimento di verifica e a
comunicare l'eventuale esito negativo all'Autorita'.
  In   relazione   a   tali   finalita',  consegue  l'obbligatorieta'
dell'attivazione del procedimento di verifica e la sua applicabilita'
ai   soli  requisiti  economico-finanziari  e  tecnico-organizzativi.
Infatti,  la  norma,  nella  sua  formulazione,  non lascia spazio di
valutazione  alla  stazione  appaltante,  che e' tenuta, pertanto, ad
effettuare  il  controllo  e  a comunicare il fatto, in caso di esito
negativo, all'Autorita'.

Stabilisce che:
    il  Casellario informatico e' suddiviso in tre sezioni contenenti
i   dati  relativi  agli  operatori  economici  per  l'esecuzione  di
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
    fermo  restando  quanto  gia'  disposto  in  merito  alla sezione
riferita  ai contratti pubblici di lavori e quanto previsto dall'art.
8  dello  schema  di  regolamento di attuazione ex art. 5 del Codice,
nelle  sezioni  di forniture e servizi del casellario sono inseriti i
seguenti dati:
      stato di liquidazione o cessazione di attivita';
      procedure concorsuali pendenti;
      episodi   di   grave   negligenza,   malafede  o  errore  grave
nell'esecuzione dei contratti ovvero gravi inadempienze contrattuali,
anche  in  riferimento  all'osservanza  delle  norme  in  materia  di
sicurezza   e   degli  obblighi  derivanti  da  rapporto  di  lavoro,
comunicate dai soggetti competenti;
      sentenza  di  condanna passata in giudicato o decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della
pena  su  richiesta,  ai  sensi dell'art. 444 del codice di procedura
penale,  per  reati  gravi in danno dello Stato o della Comunita' che
incidono   sulla  moralita'  professionale;  condanna,  con  sentenza
passata  in  giudicato,  per  uno  o  piu'  reati di partecipazione a
un'organizzazione  criminale,  corruzione,  frode, riciclaggio, quali
definiti  dagli  atti  comunitari  citati  all'art.  45, paragrafo 1,
direttiva  CE  2004/18;  dette  condanne  devono risultare emesse nei
confronti:  del  titolare  o  del  direttore  tecnico se si tratta di
impresa  individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta
di  societa'  in  nome  collettivo;  dei  soci  accomandatari  o  del
direttore  tecnico  se si tratta di societa' in accomandita semplice;
degli  amministratori  muniti  di  potere  di  rappresentanza  o  del
direttore tecnico se si tratta di altro tipo di societa' o consorzio.
In ogni caso dette condanne riguardano anche i soggetti cessati dalla
carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di
gara,  qualora  l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure
di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata; resta
salva  in  ogni caso l'applicazione dell'art. 178 del codice penale e
dell'art. 445, comma 2, del codice di procedura penale;
      notizie   relative   a   violazioni  definitivamente  accertate
rispetto  agli  obblighi  relativi  al  pagamento  di imposte e tasse
secondo  la  legislazione  italiana  o quella dello Stato in cui sono
stabiliti;
      provvedimenti  di esclusione dalle gare, ai sensi delle vigenti
disposizioni    in    materia,    adottati    dalle   amministrazioni
aggiudicatrici, enti aggiudicatori, soggetti aggiudicatori e stazioni
appaltanti;
      falsita' nelle dichiarazioni rese in merito ai requisiti e alle
condizioni  rilevanti  per la partecipazione alle procedure di gara e
di qualificazione;
      certificazione di qualita' aziendale rilasciata dagli organismi
di certificazione;
      dichiarazioni  relative  agli  avvalimenti  di cui all'art. 49,
secondo comma, del Codice;
      per  i  contratti  di  servizi e forniture superiori a 150 mila
euro,   i   dati   relativi  alle  comunicazioni  di  amministrazioni
aggiudicatrici, enti aggiudicatori, soggetti aggiudicatori e stazioni
appaltanti previsti dall'art. 7, commi 8 e 9 del Codice;
      tutte le altre notizie riguardanti gli operatori economici, che
sono  dall'Osservatorio  ritenute  utili  ai  fini  della  tenuta del
Casellario,  tra  cui tutte le violazioni in materia di sicurezza e a
ogni   altro   obbligo  derivante  dai  rapporti  di  lavoro  di  cui
l'Osservatorio  venga  a  conoscenza  anche  indipendentemente  dalla
gravita'    della   violazione   e   dal   soggetto   od   organismo,
istituzionalmente  deputati alla relativa attivita' di vigilanza, che
la comunicano.
  Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente
determinazione,  vi  e'  l'obbligo  per  le  stazioni  appaltanti  di
comunicare  all'Autorita'  di  vigilanza, nei termini sotto indicati,
affinche' ne venga fatta annotazione nel Casellario: 1) le esclusioni
dalle  gare  di servizi e forniture, ivi comprese quelle disposte per
l'ipotesi  di  falsa  dichiarazione;  2)  le  notizie  relative  agli
operatori   economici   che   non   hanno   comportato  l'esclusione,
relativamente  a violazioni, anche non gravi, in materia di sicurezza
e  a  ogni  altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, di cui la
stazione  appaltante sia venuta a conoscenza nel corso della gara; 3)
i  fatti riguardanti la fase di esecuzione dei contratti di servizi e
forniture, da annotare nel Casellario.
  La  segnalazione  circa la sussistenza di una o piu' delle cause di
cui  al precedente punto 1), ovvero la comunicazione circa le notizie
di cui al punto 2), deve avvenire, per ogni operatore economico sulla
base dell'allegato A alla presente determinazione, entro dieci giorni
dall'esclusione ovvero entro dieci giorni dalla avvenuta acquisizione
della notizia da parte della stazione appaltante.
  La  segnalazione  circa  i fatti di cui al precedente punto 3) deve
avvenire,  per  ogni  operatore  economico,  entro  dieci  giorni dal
verificarsi  dell'evento  meritevole  di  annotazione  nel Casellario
sulla base dell'allegato B alla presente determinazione.
  La mancata o tardiva comunicazione all'Autorita' dell'esclusione di
cui  al  punto 1) o delle notizie e dei fatti di cui ai punti 2) e 3)
sara' sanzionata ai sensi dell'art. 6, comma 11, del Codice.
  In  capo  alla  stazione  appaltante  sussiste  l'obbligo,  in base
all'art.  71, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n.
445/2000  e  ai  sensi e per gli effetti di cui all'art. 6, comma 11,
del Codice, di effettuare la verifica della dichiarazione sostitutiva
circa i fatti che hanno causato l'esclusione dell'operatore economico
partecipante.  A  quest'ultimo riguardo, vi e' l'obbligo di compilare
il  paragrafo 5  dell'allegato A alla presente determinazione - che a
tale   verifica   si  riferisce  -  anche  qualora  la  dichiarazione
sostitutiva dell'operatore economico sia risultata veritiera.
  Al   fine   di   consentire  la  completa  tutela  degli  interessi
dell'operatore  economico,  la  stazione appaltante deve notificare a
quest'ultimo,  ai  sensi dell'art. 79 del Codice, il provvedimento di
esclusione   dello   stesso   dalla   gara,   precisando   che  detto
provvedimento  e'  congiuntamente  comunicato all'Autorita' (mediante
l'allegato A alla presente determinazione) per l'inserimento del dato
nel  Casellario  informatico,  il che potra' consentire all'operatore
economico    di    fornire    all'Autorita'   un'utile   informazione
relativamente ad iniziative giurisdizionali intraprese. Analogamente,
la   stazione  appaltante  informa  l'operatore  economico  circa  le
comunicazioni inoltrate all'Autorita' di cui ai precedenti punti 2) e
3).
  L'Autorita',  posta  a  conoscenza  del provvedimento di esclusione
disposto dalla stazione appaltante e dell'eventuale dichiarazione non
veritiera  resa dall'operatore economico, nonche' delle notizie e dei
fatti  di  cui  ai  precedenti punti 2) e 3), procede alla puntuale e
completa   annotazione   dei   relativi   contenuti   nel  Casellario
informatico, salvo il caso che consti l'inesistenza in punto di fatto
dei  presupposti  o  comunque l'inconferenza della notizia comunicata
dalla stazione appaltante.
  Nei  confronti  dell'operatore  economico  escluso  anche  per aver
fornito  dati  o  documenti  non  veritieri  circa  il  possesso  dei
requisiti   prescritti   per  la  partecipazione  alla  procedura  di
affidamento  verra' instaurato un procedimento in contraddittorio, al
termine  del  quale  sara'  eventualmente comminata dall'Autorita' la
sanzione  pecuniaria  prevista  dall'art.  6,  comma 11,  del Codice.
Peraltro,  l'esito  di tale procedimento sanzionatorio non condiziona
l'annotazione nel Casellario.
  In  base  al  disposto  di cui al piu' volte richiamato art. 38 del
Codice,  tra le ipotesi che precludono la partecipazione alle gare di
appalto,   vi  e'  quella  relativa  al  fatto  di  avere,  nell'anno
antecedente  la  data  di pubblicazione del bando di gara, reso false
dichiarazioni  in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per
la  partecipazione  alle  procedure  di  gara «risultanti dai dati in
possesso   dell'Osservatorio   dei  lavori  pubblici»  (lett. h).  In
proposito,  nel richiamare i contenuti della determina dell'Autorita'
n.  1  del 2005, si ribadisce che l'anno di sospensione decorre dalla
data   di  inserimento  nel  Casellario  informatico  della  relativa
annotazione.
  Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente
determinazione,  vi  e'  l'obbligo  per  le  stazioni  appaltanti  di
comunicare all'Autorita' di vigilanza, nei termini sotto indicati, le
esclusioni  dalle gare di servizi e forniture per ritardata od omessa
comprova  dei requisiti di ordine speciale, ai sensi dell'art. 48 del
Codice.
  La  segnalazione  deve  avvenire entro dieci giorni dall'esclusione
dalla gara, utilizzando l'allegato C alla presente determinazione.
  La  mancata  comunicazione  dell'esclusione all'Autorita' oppure il
ritardo  della  comunicazione  sara' sanzionata ai sensi dell'art. 6,
comma 11, del Codice.
  Nei confronti dell'operatore economico escluso verra' instaurato un
procedimento   in   contraddittorio  al  termine  del  quale  saranno
eventualmente  comminate  dall'Autorita'  la sanzione pecuniaria e la
sospensione  dalla partecipazione alle gare, graduata da un minimo di
un  mese  a  un  massimo  di dodici mesi a seconda della gravita' del
caso.  Il  massimo  della  sanzione  e'  previsto laddove l'operatore
economico abbia reso una dichiarazione scientemente falsa.
  I   provvedimenti  di  sospensione  sono  inseriti  nel  Casellario
informatico con decorrenza dalla data della relativa iscrizione.
  Per  le  esclusioni  dalle  gare  di  servizi e forniture, disposte
relativamente  alle fattispecie indicate nell'allegato A e/o disposte
per  difetto  dei  requisiti di ordine speciale o ritardata od omessa
comprova  degli stessi, ai sensi dell'art. 48 del Codice, nonche' per
i  fatti riguardanti la fase di esecuzione dei contratti di servizi e
forniture,  elencati  nell'allegato  B, avvenuti precedentemente alla
data   di  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  presente
determinazione,  e  non  ancora comunicati all'Autorita', le stazioni
appaltanti  provvederanno alla relativa segnalazione con le modalita'
prima  indicate,  entro 90 giorni dalla suddetta pubblicazione, senza
incorrere  nelle  sanzioni di cui al comma 11 dell'art. 6 del decreto
legislativo 12 maggio 2006, n. 163.
  Non  costituiscono oggetto di segnalazione e conseguente iscrizione
nel  Casellario  informatico  le  irregolarita' meramente formali che
risultano nello svolgimento dei procedimenti di gara e che comportano
un provvedimento di non ammissione alla gara piu' che di esclusione.
  In   sede   di   verifica  della  veridicita'  delle  dichiarazioni
sostitutive,  ai  sensi dell'art. 11, comma 8, del codice e dell'art.
71  del  decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445, le risultanze della consultazione del casellario informatico non
esimono  la stazione appaltante dall'onere di verificare direttamente
presso  le  amministrazioni certificanti il possesso dei requisiti di
ordine generale ex art. 38.
  Vi  e'  l'obbligo  per  le  stazioni  appaltanti  di  consultare il
Casellario  informatico  nel  corso delle procedure di affidamento di
contratti pubblici per l'individuazione degli operatori economici nei
cui confronti sussistano cause di esclusione.
  In  altri  termini, le stazioni appaltanti debbono procedere, sulla
base   delle   dichiarazioni   presentate   dai   concorrenti,  delle
certificazioni  dagli  stessi prodotte e dai riscontri rilevabili dai
dati eventualmente presenti nel Casellario degli operatori economici,
ad una immediata verifica circa il permanere, al fine dell'ammissione
alla  gara, del possesso dei requisiti d'ordine generale da parte dei
concorrenti.
  Le  notizie,  le  informazioni  e  i  dati contenuti nel Casellario
informatico   sono   accessibili  alle  stazioni  appaltanti  tramite
collegamento   al   sito   www.autoritacontrattipubblici.it,   previa
iscrizione nell'apposita sezione «Anagrafe delle amministrazioni» del
referente o dei referenti individuati dal rappresentante legale della
stazione   appaltante   con   richiesta   di   abilitazione  all'area
«annotazioni  riservate»  e  acquisizione,  per  via  telematica, del
rilascio della Userid e della Password.
    Roma, 10 gennaio 2008
                                           Il presidente: Giampaolino
Il relatore: Brienza