IL DIRIGENTE
            della Divisione autotrasporto internazionale
                         di cose ex A.P.C. 3
  Vista   la  legge  6 giugno  1974,  n.  298,  recante  «Istituzione
dell'Albo  nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi,
disciplina  degli  autotrasporti  di cose per i trasporti di merci su
strada»  e  successive modificazioni e integrazioni, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 200 del 31 luglio 1974;
  Visto  il  decreto  legislativo  22 dicembre  2000, n. 395, recante
«Attuazione  della  direttiva  del  Consiglio  dell'Unione europea n.
98/76/CE  del  1°  ottobre  1998,  modificativa  della  direttiva  n.
96/26/CE del 29 aprile 1996 riguardante l'accesso alla professione di
trasportatore  su  strada  di  merci  e  di  viaggiatori,  nonche' il
riconoscimento  reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo
scopo di favorire l'esercizio della liberta' di stabilimento di detti
trasportatori nel settore dei trasporti nazionali e internazionali» e
successive  modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303
del 30 dicembre 2000;
  Visto  il  decreto  ministeriale  28 aprile 2005, n. 161 recante il
regolamento  di  attuazione del decreto legislativo 22 dicembre 2000,
n.  395,  modificato  dal  decreto  legislativo  n.  478 del 2001, in
materia   di   accesso   alla  professione  di  autotrasportatore  di
viaggiatori  e  merci; pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del
16 agosto 2005;
  Visto  il  decreto  ministeriale  2 agosto  2005,  n.  198, recante
«Disposizioni  concernenti i criteri di rilascio delle autorizzazioni
internazionali  al  trasporto  di  merci su strada», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 222 del 23 settembre 2005;
  Visto il decreto dirigenziale 12 luglio 2006, recante «Disposizioni
applicative  del  decreto  ministeriale  2 agosto 2005, n. 198 per il
rilascio delle autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su
strada»;
  Visto  il documento CEMT/CM(2005)9/FINAL recante il «Manuale ad uso
dei  funzionari  e  dei  trasportatori  che utilizzano il contingente
multilaterale» del 24 novembre 2005;
  Visto  il  documento  CEMT/TMB/TR(2007)21,  del  27 settembre  2007
contenente la distribuzione delle autorizzazioni CEMT per il 2008 fra
i vari Paesi aderenti;
  Viste  le  disposizioni  generali di utilizzazione pubblicate sulle
stesse autorizzazioni CEMT e sul libretto dei resoconti dei viaggi;
  Considerato  che  i  coefficienti  moltiplicatori ed i bonus per la
conversione   delle   autorizzazioni   dei  contingenti  di  base  di
autorizzazioni  l'anno 2008 per i veicoli di categoria euro 2 ed euro
3 sono stati rimodulati;
  Considerato  che il contingente italiano di autorizzazioni Cemt per
l'anno 2008 e' stato fissato a 336 autorizzazioni cosi' suddivise:
    317  autorizzazioni annuali utilizzabili con veicoli almeno «euro
3».
    18  autorizzazioni  annuali utilizzabili con veicoli almeno «euro
2»;
    1  autorizzazione  di  tipo «breve durata» (1x12=12) utilizzabile
con veicoli almeno «euro 2»;
  Considerato  che  alcune  autorizzazioni  Cemt  non sono valide per
l'Austria e alcune non sono valide per la Grecia;
  Considerato che le limitazioni territoriali sono cosi' strutturate:
    96  autorizzazioni del tipo utilizzabile con veicoli euro 3, sono
valide per l'Austria;
    67  autorizzazioni  (a  prescindere  dal tipo) sono valide per la
Grecia;
  Considerato  che  le  autorizzazioni  del  contingente  italiano) a
disposizione per il 2008 sono aumentate di quattro unita', che n. 141
autorizzazioni del contingente 2007 non danno diritto al rinnovo alle
imprese  che ne erano titolari, per mancanza della prescritta domanda
di rinnovo (106) o perche' scarsamente utilizzate ovvero non fornita,
entro  i  termini previsti, la prova del buon utilizzo nel 2007 (35);
restano   pertanto   disponibili   da   attribuire  con  la  presente
graduatoria  n.  145  autorizzazioni  cosi' ripartite a seconda delle
rispettive limitazioni:
    21  valide  anche  in  Austria  e Grecia, utilizzabili almeno con
veicolo «euro tre»;
    11  valide  anche  in  Austria,  ma limitate Grecia, utilizzabili
almeno con veicolo «euro tre»;
    112  utilizzabili almeno cosi' veicoli «euro tre» (non valide per
Austria e Grecia);
    1  utilizzabile  almeno  con  veicoli  «euro due» (non valida per
Austria e Grecia).
  Considerato  che  ai  sensi  dell'art.  5,  comma 1, lettera a) del
decreto  dirigenziale  12  luglio  2006,  per ottenere l'assegnazione
delle  autorizzazioni CEMT, le imprese devono avere in disponibilita'
veicoli  idonei  «euro  2» o «euro 3» o meno inquinanti a seconda del
tipo  di autorizzazione CEMT da assegnare, in numero almeno pari alle
autorizzazioni CEMT di cui possono essere titolari;
  Tenuto conto:
    che  ai  sensi  dell'art.  4, comma 1 del decreto dirigenziale 12
luglio   2006   le  autorizzazioni  CEMT,  «valide  Austria»  vengono
attribuite per prime, secondo l'ordine di graduatoria;
    che  le  autorizzazioni  per  veicolo  «euro 3» o meno inquinante
vengono  attribuite prima delle autorizzazioni «euro 2» (veicoli piu'
verdi e sicuri).
  Visto  l'art.  2  del  decreto  dirigenziale  12 luglio 2006, sulla
ripartizione delle autorizzazioni CEMT disponibili;
  Esaminate le 38 domande presentate;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'  approvata  le  graduatoria  di  merito  di  cui all'elenco n. 1
allegato  al  presente decreto relativa all'anno 2008 per il rilascio
delle  autorizzazioni  multilaterali al trasporto di merci sui strada
della Conferenza europea dei Ministri dei trasporti.