IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
  Visto  il  decreto-legge  17 febbraio  2005, n. 14, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 aprile 2005, n. 53;
  Visto  l'art.  1,  comma 6,  del decreto-legge 30 novembre 2005, n.
245,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n.
21;
  Visto  il  decreto-legge  9 ottobre  2006,  n.  263, convertito con
modificazioni dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290;
  Vista  la  legge  5 luglio  2007,  n.  87,  con  la  quale e' stato
convertito  con modificazioni il decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61,
recante  interventi straordinari per superare l'emergenza nel settore
dello  smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e per garantire
l'esercizio dei propri poteri agli enti ordinariamente competenti;
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante norme in
materia ambientale;
  Visto il decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4;
  Vista  l'ordinanza  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del
6 luglio  2007,  n.  3601, recante ulteriori disposizioni urgenti per
fronteggiare  l'emergenza  nel  settore dello smaltimento dei rifiuti
nella regione Campania;
  Visto,  da  ultimo,  il  decreto  del  Presidente del Consiglio dei
Ministri del 28 dicembre 2007, con il quale lo stato di emergenza nel
settore dello smaltimento dei rifiuti della regione Campania e' stato
prorogato al 30 novembre 2008;
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3637
del 31 dicembre 2007 e quelle ivi richiamate;
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3653
in data 30 gennaio 2008;
  Vista  la  richiesta  del  Commissario  delegato - pref. De Gennaro
pervenuta il 1° febbraio 2008;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1.  Al fine di garantire l'immediata evacuazione dei rifiuti urbani
giacenti   sul   territorio   della  regione  Campania  ed  impedirne
l'incontrollato   sversamento  con  i  rischi  per  la  salute  della
popolazione con connessa compromissione dell'integrita' delle matrici
ambientali   e'   autorizzata,   presso  gli  impianti  di  selezione
prevalentemente    mediante    trito   vagliatura,   l'attivita'   di
confezionamento  di  balle  codificate  CER  200301  da  avviare alle
successive  attivita' di trasporto ai siti di destinazione finale per
smaltimento e recupero anche fuori regione.
  2.  Per  le  attivita' di cui al comma 1, sono istituiti presso gli
impianti  appositi  registri  di  carico  e  scarico per la specifica
contabilizzazione   dei   costi  sostenuti  ai  fini  della  corretta
imputazione della tariffa di smaltimento dei rifiuti.