IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
  Visto  il  decreto-legge  17 febbraio  2005, n. 14, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 aprile 2005, n. 53;
  Visto  l'art.  1,  comma 6,  del decreto-legge 30 novembre 2005, n.
245,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n.
21;
  Visto  il  decreto-legge  9 ottobre  2006,  n.  263, convertito con
modificazioni dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290;
  Vista  la  legge  5 luglio  2007,  n.  87,  con  la  quale e' stato
convertito,  con  modificazioni,  il decreto-legge 11 maggio 2007, n.
61,  recante  interventi  straordinari  per  superare l'emergenza nel
settore  dello  smaltimento  dei rifiuti nella regione Campania e per
garantire  l'esercizio  dei  propri  poteri  agli enti ordinariamente
competenti;
  Vista  l'ordinanza  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del
6 luglio  2007,  n.  3601, recante ulteriori disposizioni urgenti per
fronteggiare  l'emergenza  nel  settore dello smaltimento dei rifiuti
nella regione Campania;
  Visto,  da  ultimo,  il  decreto  del  Presidente del Consiglio dei
Ministri del 28 dicembre 2007, con il quale lo stato di emergenza nel
settore dello smaltimento dei rifiuti della regione Campania e' stato
prorogato al 30 novembre 2008;
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3637
del 31 dicembre 2007 e quelle ivi richiamate;
  Viste  le  ordinanze  del  Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3639  dell'11 gennaio 2008, n. 3641 del 16 gennaio 2008 e n. 3649 del
25 gennaio 2008;
  Considerato che occorre procedere alla tempestiva definizione delle
procedure  di gara volte alla individuazione dei nuovi affidatari del
servizio di smaltimento dei rifiuti nella regione Campania;
  Ritenuto  di  dover  prevedere,  stante  le difficolta' tecniche ed
economiche  presenti nel ciclo industriale di smaltimento, meccanismi
incentivanti  per  coloro  che  risulteranno  affidatari del predetto
servizio;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1.  Al  fine  di  assicurare  la  rapida conclusione dello stato di
emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania gli impianti
di  termodistruzione  o  di gassificazione che saranno realizzati nei
territori  del  comune  di  Acerra,  di  S.  Maria  la  Fossa e della
provincia  di Salerno, usufruiranno delle agevolazioni tariffarie per
la vendita dell'energia elettrica di cui al provvedimento CIP 6/1992,
in  deroga  ai  commi 1117  e 1118 dell'art. 1 della legge n. 296 del
2006,  nonche'  dell'art.  2, commi 136 e 137, della legge n. 244 del
2007.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 6 febbraio 2008
Il Presidente: Prodi