L'AUTORITA' PER LE GARANZIE
                         NELLE COMUNICAZIONI
  Nella riunione del Consiglio del 19 dicembre 2007;
  Vista  la  legge  31 luglio  1997,  n.  249,  recante  «Istituzione
dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;
  Visto  il  decreto  legislativo  1° agosto  2003,  n.  259, recante
«Codice  delle  comunicazioni elettroniche» pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003;
  Vista  la  Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE
sui  mercati  rilevanti  dei  prodotti  e dei servizi nell'ambito del
nuovo   quadro   regolamentare   delle   comunicazioni  elettroniche,
relativamente  all'applicazione  di  misure  ex  ante  secondo quanto
disposto dalla direttiva 2002/21/CE dell'11 febbraio 2003, pubblicata
nella  Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee L 114 dell'8 maggio
2003;
  Vista   la  Raccomandazione  98/322/CE  della  Commissione  europea
dell'8 aprile 1998, sull'interconnessione in un mercato liberalizzato
delle   telecomunicazioni   (Parte   II  -  Separazione  contabile  e
contabilita' dei costi);
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  403 del
20 ottobre  1998 recante «Regolamento di attuazione degli articoli 1,
2   e   3   della  legge  15 maggio  1997,  n.  127,  in  materia  di
semplificazione   delle  certificazioni  amministrative»,  pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n.  275  del
24 novembre 1998;
  Vista  la  delibera n. 217/01/CONS recante «Regolamento concernente
l'accesso  ai  documenti»  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 141 del 20 giugno 2001;
  Vista  la  delibera  n.  335/03/CONS del 24 settembre 2003, recante
«Modifiche  e  integrazioni  al  regolamento concernente l'accesso ai
documenti  approvato  con  delibera n. 217/01/CONS», pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana n. 240 del 15 ottobre
2003;
  Vista la Raccomandazione della Commissione europea del 19 settembre
2005  (2005/698/CE) sulla separazione contabile e la contabilita' dei
costi nel quadro normativo delle comunicazioni elettroniche;
  Vista  la delibera n. 3/06/CONS recante «Mercato della terminazione
di  chiamate  vocali su singole reti mobili (mercato n. 16 fra quelli
identificati  dalla  Raccomandazione  della  Commissione  europea  n.
2003/311/CE):  Identificazione ed analisi del mercato, valutazione di
sussistenza  di  imprese  con  significativo  potere  di  mercato  ed
individuazione   degli   obblighi  regolamentari»,  pubblicata  nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana n. 32 dell'8 febbraio
2006;
  Vista  la  delibera  n.  4/06/CONS  recante  «Mercato  dell'accesso
disaggregato  all'ingrosso  (ivi  compreso  l'accesso condiviso) alle
reti  e  sottoreti  metalliche,  ai fini della fornitura di servizi a
banda  larga  e  vocali  (mercato n. 11 fra quelli identificati dalla
raccomandazione    della   commissione   europea   n.   2003/311/CE):
identificazione ed analisi del mercato, valutazione di sussistenza di
imprese  con  significativo potere di mercato ed individuazione degli
obblighi  regolamentari»,  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 33 del 9 febbraio 2006;
  Vista  la  delibera  n.  417/06/CONS  del  28 giugno  2006, recante
«Mercati della raccolta, terminazione e transito delle chiamate nella
rete  telefonica  pubblica  fissa,  valutazione  di  sussistenza  del
significativo  potere  di  mercato  per  le  imprese  ivi  operanti e
obblighi  regolamentari  cui vanno soggette le imprese che dispongono
di un tale potere (mercati n. 8, 9 e 10 fra quelli identificati dalla
raccomandazione  sui  mercati  rilevanti  dei  prodotti e dei servizi
della commissione europea)» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 208 del 7 settembre 2006;
  Visto,  in particolare, l'art. 40 della delibera 417/06/CONS in cui
l'Autorita' fissa i valori delle tariffe di terminazione (glide path)
e  prevede, seppur secondo due procedimenti autonomi, un collegamento
tra  la  definizione  dei  valori  di terminazione in deroga a quelli
previsti  e  la definizione del modello di costi per il calcolo della
terminazione degli operatori alternativi;
  Viste  le sentenze del TAR Lazio dell'11 ottobre 2007 n. 10230/2007
e  n.  9993/2007  e  del  Consiglio  di  Stato  del 10 luglio 2007 n.
4888/2007, relative alla asimmetria nella regolamentazione dei prezzi
di terminazione;
  Viste  le  istanze  presentate  ai sensi dell'art. 40 comma 4 della
delibera n. 417/06/CONS, dagli operatori Fastweb, BT Italia, Tele 2 e
Tiscali  rispettivamente  nelle  date  4 agosto  2006, 7 agosto 2006,
7 dicembre  2006 e 31 gennaio 2007 e concernenti l'applicazione di un
prezzo   di   terminazione  superiore  al  valore  massimo  stabilito
dall'art. 40 comma 3 della delibera n. 417/06/CONS;
  Visto  l'avvio  dei procedimenti di «Valutazione ai sensi dell'art.
40  della  delibera n. 417/06/CONS, della richiesta di autorizzazione
delle  condizioni  di  offerta proposte dall'operatore Fastweb per il
servizio di terminazione delle chiamate vocali in postazione fissa» e
«Valutazione  ai  sensi  dell'art.  40 della delibera n. 417/06/CONS,
della   richiesta  di  autorizzazione  delle  condizioni  di  offerta
proposte  dall'operatore  BT  Italia  per il servizio di terminazione
delle chiamate vocali in postazione fissa», pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 256 del 3 novembre 2006;
  Visto  l'avvio  dei  procedimenti  di  «Valutazione  ai sensi della
delibera n. 417/06/CONS art. 40, comma 4, delle condizioni economiche
del  servizio  di  terminazione  delle  chiamate vocali in postazione
fissa richieste dall'operatore Tele2 Italia S.p.A.» e «Valutazione ai
sensi  dell'art. 40 della delibera n. 417/06/CONS, della richiesta di
autorizzazione  delle  condizioni  di offerta proposte dall'operatore
Tiscali  Italia per il servizio di terminazione delle chiamate vocali
in  postazione  fissa»,  pubblicati  nella  Gazzetta  Ufficiale della
Repubblica italiana n. 51 del 2 marzo 2007;
  Visto  l'avvio  del  procedimento  di  «Valutazione  ai sensi della
delibera n. 417/06/CONS art. 40, comma 4, delle condizioni economiche
del  servizio  di  terminazione  delle  chiamate vocali in postazione
fissa  richieste  dall'operatore  Multilink S.p.A.», pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana n. 118 del 23 maggio
2007;
  Vista  la relazione della Direzione Reti e Servizi di Comunicazione
Elettronica   del   9 novembre   2007   recante  le  «Risultanze  dei
procedimenti  di  valutazione  ai sensi della delibera n. 417/06/CONS
art.  40,  comma 4,  delle  condizioni  economiche  del  servizio  di
terminazione  delle  chiamate  vocali  in  postazione fissa richieste
dagli  operatori  BT  Italia  S.p.A.,  Fastweb  S.p.A.,  Tele2 Italia
S.p.A.,  Tiscali  S.p.A.»  inviata,  in  pari  data agli operatori BT
Italia,  Colt  Telecom, Eutelia, Fastweb, Equant Italy, H3G, Metropol
Access  Italia, Multilink, Tele 2, Telecom Italia, Tiscali, Vodafone,
Welcome Italia e Wind (prot. 67366);
  Sentiti,  in  audizione  congiunta  innanzi  al  Consiglio, in data
21 novembre  2007,  gli  operatori  BT Italia, Eutelia, Fastweb, H3G,
Multilink,  Tele 2 Italia, Telecom Italia, Tiscali, Vodafone, Welcome
Italia e Wind;
  Vista  la relazione della Direzione Reti e Servizi di Comunicazione
Elettronica   dell'11 dicembre   2007   recante  le  «Risultanze  dei
procedimenti  di  valutazione  ai sensi della delibera n. 417/06/CONS
art.  40,  comma 4,  delle  condizioni  economiche  del  servizio  di
terminazione  delle  chiamate  vocali  in  postazione fissa richieste
dagli  operatori  BT  Italia  S.p.A.,  Fastweb  S.p.A.,  Tele2 Italia
S.p.A.,  Tiscali S.p.A. - Relazione conclusiva» inviata, in pari data
agli  operatori  BT  Italia,  Colt  Telecom, Eutelia, Fastweb, Equant
Italy,  H3G,  Metropol,  Access  Italia,  Multilink,  Tele 2, Telecom
Italia, Tiscali, Vodafone, Welcome Italia e Wind (prot. 73971);
  Sentiti,  innanzi  al  Consiglio  in  data  18 dicembre  2007,  gli
operatori,  BT  Italia,  Eutelia,  Fastweb,  H3G,  Multilink, Tele 2,
Telecom Italia, Tiscali, Welcome Italia e Wind;
  Visti gli atti del procedimento;
  Considerato quanto segue:
1. Il procedimento istruttorio
  Con  la  delibera  n.  417/06/CONS,  all'art.  40,  l'Autorita'  ha
previsto   che  gli  operatori  alternativi  notificati  come  aventi
significativo   potere   di   mercato  nell'offerta  dei  servizi  di
terminazione  sulla  propria  rete  possano  praticare  prezzi equi e
ragionevoli  non  superiori ai limiti imposti al comma 3 del predetto
articolo. L'Autorita', con la medesima delibera, ha previsto altresi'
che  gli  operatori  possano  richiedere  prezzi  maggiori  a  quelli
definiti  al  succitato  comma 3  qualora  giustificati  dai costi. A
giustificazione  dei  propri costi gli operatori devono allegare alla
richiesta  un'opportuna  documentazione  contabile  ed  un sistema di
contabilita'  dei  costi  conformi  a  quanto  indicato al successivo
comma 5 del predetto articolo. In particolare si riportano i seguenti
commi dell'art. 40, rilevanti ai fini del procedimento:
    1. Ai  sensi  dell'art.  50 del Codice, gli operatori alternativi
notificati  sono  soggetti  ad obblighi di controllo dei prezzi per i
servizi di terminazione.
    2.  Il  prezzo  del  servizio  di  terminazione  e' fissato dagli
operatori  alternativi  notificati sulla base di criteri di equita' e
ragionevolezza.
    3.  Il  prezzo del servizio di terminazione delle chiamate vocali
sulla  rete degli operatori alternativi notificati, fino al 30 giugno
2007,  non puo' essere maggiore di 1,54Eurocent/min. Per i successivi
12   mesi,   il   prezzo   massimo   di   terminazione   e'   pari  a
1,32Eurocent/min. Nei successivi quattro anni, il prezzo del servizio
di terminazione proseguira' il proprio decalage, assumendo i seguenti
valori:  1,11; 0,88; 0,69; 0,55 (centesimi di euro al minuto). Questi
valori saranno riesaminati dall'Autorita' all'esito dell'applicazione
del  modello  contabile  per il calcolo dei costi di terminazione per
gli operatori alternativi notificati, di cui al successivo comma 11.
    4.   Gli  operatori  alternativi  notificati  possono  richiedere
all'Autorita'  di  autorizzare,  in  deroga  al comma 3, un prezzo di
terminazione  superiore  al  livello  massimo,  qualora  il prezzo di
terminazione richiesto risulti giustificato dai propri costi.
    5. In tal caso, gli operatori notificati presentano all'Autorita'
un'istanza  di  autorizzazione  corredata  di tutta la documentazione
ritenuta   necessaria  ad  evidenziare  le  motivazioni  tecniche  ed
economiche a giustificazione della richiesta nonche' di un sistema di
contabilita'  dei  costi, conforme al quadro regolamentare vigente in
materia   di  contabilita'  regolatoria,  con  una  descrizione,  che
illustri  almeno  le  categorie  principali  di  costi e le regole di
ripartizione   degli   stessi,   definite  in  linea  con  la  prassi
internazionale.
    6.  Il procedimento istruttorio di valutazione della richiesta di
autorizzazione  in  deroga ai fini della decisione di cui al comma 6,
e'  svolto  secondo  il  modello procedurale previsto dal regolamento
approvato  con  la  delibera  n.  148/01/CONS in quanto applicabile e
comunque nel rispetto dei principi di cui alla legge n. 241/1990.
    7.  Nel  corso del procedimento l'Autorita' svolge un'analisi del
sistema   di   contabilita'   dei  costi  predisposto  dall'operatore
alternativo  richiedendo  eventualmente la documentazione integrativa
di dettaglio ritenuta necessaria.
    8.   In  ordine  a  qualsiasi  elemento  rilevante  ai  fini  del
procedimento  l'Autorita'  ha il potere di disporre perizie e analisi
statistiche  ed economiche; essa puo' altresi' richiedere la verifica
di  conformita'  del  sistema  di  contabilita'  dei  costi di cui al
comma 5 affidandosi ad un organismo indipendente.
  Si  osserva  che  procedimenti  istruttori  di  cui  alla  presente
delibera  hanno  natura  regolatoria, valendo essi a dare attuazione,
nello stesso tempo integrandolo, al meccanismo di controllo di prezzo
delineato  dall'art.  40 della delibera n. 417/06/CONS. Il rinvio, al
comma 6 del predetto articolo, alla procedura di cui alla delibera n.
148/01/CONS, il cui dispositivo e' richiamato «in quanto applicabile»
ha   il   solo   significato   di   accrescere   la   dialettica  del
contraddittorio  procedimentale  ma  non altera la natura regolatoria
dei procedimenti di cui alla presente delibera.
  Gli  operatori Fastweb, BT Italia, Tele 2 e Tiscali hanno avanzato,
ai   sensi  dell'art.  40  comma 4  della  delibera  n.  417/06/CONS,
rispettivamente  nelle  date 4 agosto 2006, 7 agosto 2006, 7 dicembre
2006  e  31 gennaio  2007  istanze  concernenti  l'applicazione di un
prezzo   di   terminazione  superiore  al  valore  massimo  stabilito
dall'art.  40  comma 3 della delibera n. 417/06/CONS. Al fine di dare
applicazione  a  quanto  previsto  ai  commi 6 e 7 dell'art. 40 della
delibera  n.  417/06/CONS, la Direzione Reti e Servizi dell'Autorita'
ha provveduto ad avviare i relativi procedimenti di valutazione delle
istanze,   rispettivamente  con  le  comunicazioni  pubblicate  nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana n. 256 del 3 novembre
2006  (per  gli operatori Fastweb e BT Italia) e con le comunicazioni
pubblicate  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 51
del  2 marzo  2007  (per  gli operatori Tele 2 e Tiscali). Si segnala
che, in data 30 marzo 2007, anche l'operatore Multilink ha presentato
una  propria  contabilita' a supporto dell'istanza di applicazione di
prezzi  in  deroga  al valore massimo stabilito dall'art. 40, comma 3
della  delibera n. 417/06/CONS, la cui valutazione e' ancora in corso
e sara' oggetto di diverso e successivo provvedimento. La valutazione
delle istanze degli operatori Fastweb, BT Italia, Tiscali e Tele 2 e'
avvenuta in due fasi distinte. Nel corso della prima fase (denominata
nel  seguito  fase  di  vigilanza)  gli  Uffici  hanno  provveduto ad
analizzare   la   contabilita'   prodotte   da   ciascun   operatore,
richiedendo,  anche  in  contraddittorio  con i singoli operatori, le
integrazioni  ed i dettagli necessari alla verifica della rispondenza
delle   documentazioni  contabili  fornite  al  quadro  regolamentare
vigente  in  materia  di contabilita' regolatoria. Sulla base di tale
attivita', la Direzione Reti ha concluso la fase c.d. di vigilanza in
data   9 novembre  2007,  trasmettendo  agli  operatori  che  avevano
richiesto  di  partecipare  ai  predetti  procedimenti,  nonche' agli
operatori notificati quali aventi significativo potere di mercato nel
mercato  della  terminazione  sulla  propria  rete  con  le  delibere
417/06/CONS  e  3/06/CONS  una  relazione sulle attivita' svolte e le
risultanze  delle  analisi della documentazione contabile predisposta
dagli operatori che hanno avanzato istanza.
  Successivamente  si  e'  avviata  una  seconda  fase procedimentale
(denominata  nel  seguito fase di contraddittorio), delineata secondo
quanto  previsto  all'art. 40, comma 6 della delibera n. 417/06/CONS,
nel corso della quale le risultanze delle valutazioni della Direzione
sono  state poste a contraddittorio con gli operatori sopra indicati,
anche attraverso audizioni innanzi al Consiglio dell'Autorita'.
  Sulla  scorta  delle  risultanze  della  fase di contradditorio, la
Direzione ha predisposto le proprie valutazioni e proposte conclusive
che  sono  state  esaminate nella seduta di Consiglio del 19 dicembre
2007.
1.1 Fase di vigilanza del procedimento.
  L'attivita'  nella fase di vigilanza si e' svolta separatamente per
ciascuno  degli  operatori  che  hanno  avanzo  richiesta  di deroga.
L'analisi della documentazione contabile e' avvenuta anche attraverso
lo  svolgimento  di  numerose  audizioni  e richieste di informazioni
integrative.   In   questa  fase,  a  seguito  della  formalizzazione
dell'avvio  dei procedimenti di valutazione, hanno espresso interesse
al  procedimento, attraverso istanze partecipazione o di accesso agli
atti  gli  operatori  H3G, Welcome Italia, Tiscali, Vodafone, Telecom
Italia  e  Wind.  Le  richieste  di  accesso  agli  atti,  nonche' di
partecipazione  ai singoli procedimenti sono state, nel corso di tale
fase,  differite  alla  conclusione  delle  analisi preliminari degli
Uffici,   cio'  sia  al  fine  di  garantire  la  riservatezza  delle
informazioni  contabili  di dettaglio richieste ai singoli operatori,
sia   per   rendere  piu'  efficace  l'attivita'  amministrativa  che
prevedeva,  infatti,  una  disamina  delle  documentazioni  contabili
presentate  da  ciascun  operatore,  anche  in contraddittorio. Si e'
inoltre   ritenuto   opportuno,  in  tale  fase  procedimentale,  far
prevalere il diritto dei singoli operatori instanti alla riservatezza
delle  informazioni  contabili  prodotte,  differendo alla successiva
fase di contraddittorio il confronto con gli operatori legittimamente
interessati ai procedimenti.
  Come  gia'  anticipato,  la  fase procedimentale di vigilanza si e'
conclusa  il  9 novembre  2007  con  l'invio  da parte degli Uffici a
ciascuno  degli  operatori BT Italia, Colt Telecom, Eutelia, Fastweb,
Equant Italy, H3G, Metropol Access Italia, Multilink, Tele 2, Telecom
Italia,  Tiscali,  Vodafone,  Welcome Italia e Wind, di una relazione
recante  le risultanze, di rispettivo interesse, delle analisi svolte
dalla  Direzione. Sono stati individuati come soggetti interessati al
procedimento   quelli   che   avevano   espressamente   richiesto  di
partecipare,   a   seguito   della   pubblicazione   delle   relative
comunicazioni  di avvio nonche' gli operatori notificati quali aventi
significativo  potere di mercato nel mercato della terminazione sulla
propria rete con le delibere 417/06/CONS e 3/06/CONS.
  Le  risultanze  delle  valutazioni della Direzione, inviate in data
9 novembre  2007  e  riportate  complessivamente  in  allegato A alla
presente delibera, consistono in una relazione generale, che illustra
i  criteri  e  le  metodologie  adottate  per  la  valutazione  delle
documentazioni contabili (allegato A.1) e in disamina specifica delle
documentazioni  contabili degli operatori Fastweb, BT Italia, Tiscali
e  Tele2,  riportate  rispettivamente negli allegati A.2, A.3, A.4 ed
A.5.  Sono  state  infine riportate le valutazioni metodologiche e le
analisi  contabili  svolte  ai fini della determinazione del tasso di
remunerazione  del  capitale  (secondo  la metodologia WACC, Weighted
Average Cost of Capital, in allegato A.6).
1.2 Fase di contraddittorio del procedimento.
  Al  fine di consentire ai soggetti interessati la partecipazione ai
procedimenti  ed  il  contraddittorio, secondo il modello procedurale
previsto al comma 6 dell'art. 40 della delibera n. 417/06/CONS 1),
          1)   «Il  procedimento  istruttorio  di  valutazione  della
          richiesta   di  autorizzazione  in  deroga  ai  fini  della
          decisione  di  cui al comma 6, e' svolto secondo il modello
          procedurale  previsto  dal  regolamento  approvato  con  la
          delibera  n.  148/01/CONS  in quanto applicabile e comunque
          nel rispetto dei principi di cui alla legge 241/90».
i  soggetti  interessati sopra elencati sono stati convocati, in data
21 novembre   2007,  in  audizione  congiunta  innanzi  al  Consiglio
dell'Autorita'. Hanno partecipato all'audizione e prodotto contributi
gli  operatori  BT  Italia,  Eutelia, Fastweb, H3G, Multilink, Tele 2
Italia,  Telecom  Italia,  Tiscali,  Vodafone, Welcome Italia e Wind.
Sulla  base  della  documentazione prodotta nel corso ed a seguito di
tale   audizione,  gli  Uffici  hanno  predisposto  ed  inviato  agli
operatori  interessati,  in  data  11 dicembre  2007,  una  relazione
conclusiva  (riportata  in  allegato  B.1 alla presente delibera) sui
procedimenti  di analisi delle istanze, recante i propri orientamenti
circa  la  metodologia  da  impiegare  nella  valutazione dei dati di
contabilita' presentati a giustificazione delle proprie istanze dagli
operatori   Fastweb,   BT   Italia,  Tiscali  e  Tele 2,  inclusa  la
valutazione  del  tasso  di  remunerazione  del  costo  del  capitale
(allegato  B.2),  ed  una  propria  valutazione,  sulla  base di tali
metodologie  e delle analisi degli specifici documenti contabili, che
conduceva   ad  una  accettazione  dell'istanza  di  deroga  per  gli
operatori  Fastweb,  BT  Italia  e Tiscali, ed al diniego per Tele 2,
indicando altresi' per i primi tre operatori un orientamento circa la
misura  delle deroga. Contestualmente, gli operatori interessati sono
stati  invitati  ad inviare proprie memorie ed osservazioni in ordine
alla  relazione  conclusiva  degli  Uffici ed a presentare la propria
posizione   il   giorno  18 dicembre  2007  nel  corso  di  audizioni
individuali  innanzi  al Consiglio. Sono convenuti alle audizioni del
18 dicembre  2007  gli  operatori,  BT Italia, Eutelia, Fastweb, H3G,
Multilink, Tele 2, Telecom Italia, Tiscali, Welcome Italia e Wind.
  Nel  corso  della fase di contradditorio si e' inoltre provveduto a
dare  seguito,  nei  giorni  13 e 14 dicembre 2006, alle richieste di
accesso  agli atti relativi ai procedimenti di analisi delle istanze,
nonche'  agli  atti  successivamente  prodotti da tutti gli operatori
interessati  nel  corso  della  fase  di  contraddittorio avviata con
l'invio  della  relazione  del  9 novembre 2007. L'accesso, che si e'
svolto  ai sensi del regolamento di cui alla delibera n. 335/03/CONS,
e'   stato   effettuato   dall'operatore  Fastweb  nei  giorni  13  e
14 dicembre   e  dagli  operatori  Telecom  Italia  e  Wind  in  data
13 dicembre 2007.
2.  Le  conclusioni  della  Direzione  in  esito  ai  procedimenti di
valutazione delle richieste di deroga
  Il  presente  paragrafo riassume  le conclusioni della Direzione in
esito  ai  procedimenti  istruttori di valutazione delle richieste di
deroga,  conclusioni  che  sono  state gia' rappresentate ai soggetti
partecipanti  al  procedimento  nelle  relazioni  del 9 novembre 2007
(riportate  in  Allegato A alla presente delibera) e dell'11 dicembre
2007  (riportate  nella  loro  interezza  in Allegato B alla presente
delibera).  Si  fa  notare, in particolare, che le conclusioni di cui
alla  seconda  relazione  tengono  in  conto le osservazioni espresse
dagli operatori nel corso dell'audizione del 21 novembre 2007 nonche'
dei  contributi  dai  soggetti partecipanti al procedimento pervenuti
sino alla data dell'11 dicembre 2007.
  Tali  conclusioni  sono  riportate  con  riferimento  ai principali
aspetti   metodologici   e   contabili   esaminati   nel   corso  dei
procedimenti.  Si rimanda agli allegati A e B della presente delibera
per  la  completa  illustrazione  di tutti gli aspetti metodologici e
specifici  esaminati  dagli  Uffici  nel  corso  dei  procedimenti di
valutazione delle richieste di deroga.
2.1 Criteri regolamentari.
  La  Direzione,  ad  esito degli approfondimenti istruttori, ritiene
che quanto indicato all'art. 40 comma 5 della delibera n. 417/06/CONS
sulla  rispondenza  del  sistema di contabilita' dei costi al «quadro
regolamentare  vigente  in materia di contabilita' regolatoria», deve
essere  inteso  nel  senso  di applicare, laddove possibile, le norme
vigenti  in  capo  all'operatore  incumbent di rete fissa anche nella
valutazione le contabilita' degli operatori alternativi.
  Seppure  con  le  necessarie  differenze, si ritiene infatti che le
metodologie  e  le  convenzioni  di  contabilita' vigenti per Telecom
Italia,  con  particolare  riferimento  ai  perimetri  del  servizio,
riflettono  in modo sufficientemente adeguato la struttura produttiva
degli  operatori  di  rete  fissa.  E' necessario sottolineare a tale
riguardo, che l'introduzione di regole di contabilita' non adeguate a
rappresentare   in   modo  sufficientemente  disaggregato  le  catene
produttive  e  gli elementi di costo delle reti degli operatori a cui
si  applicano,  potrebbe,  qualora  estese  a  tutti  e  quindi anche
all'incumbent,  minare  l'efficienza  competitiva del mercato stesso.
D'altra parte l'applicazione di regole ad hoc ai soli operatori nuovi
entranti  che  hanno  avanzato istanza di deroga deve essere valutata
con estrema cautela in quanto potrebbe comportare una discriminazione
a  vantaggio  solo  di questi ultimi, in considerazione del fatto che
tutti gli operatori competono sullo stesso mercato finale dei servizi
su rete fissa.
  Tanto premesso, ovunque possibile, gli Uffici hanno proceduto nella
valutazione  delle  contabilita' prodotte dagli operatori ad adottare
come  riferimento quanto previsto dal quadro normativo vigente per la
contabilita' di rete di Telecom Italia.
2.2 Base costi, ammortamenti e capitale impiegato.
  Tutti gli operatori hanno adottato, per la propria contabilita', la
metodologia   del   costo  storico  piamente  allocato  (HCA  -  FAC)
impiegando   come   base   costi  voci  di  costo  provenienti  dalla
contabilita'  che  alimenta i bilanci pubblici o dai bilanci pubblici
stessi. Gli operatori hanno altresi' mantenuto le medesime vite utili
ed   ammortamenti   impiegati  nelle  proprie  contabilita'  generali
predisposte  a fini civilistici. Tutti gli operatori hanno dichiarato
2)
          2)  Anche  Tele  2, a seguito del rinvio della contabilita'
          del 16 novembre 2007.
di  aver  adottato  valori desumibili dai propri stati patrimoniali e
fondi  di  ammortamento  e  che  pertanto  e'  possibile garantire il
raccordo  tra  i  dati  pubblici  di bilancio ed i costi impiegati in
ingresso ai propri modelli di contabilita' (operativi, ammortamenti e
capitale residuo).
  La  Direzione, pur rilevando che la metodologia vigente per Telecom
Italia e' quella del costo corrente (CCA), ritiene che, per tutti gli
operatori  analizzati,  l'uso  dei  costi  storici in luogo di quelli
correnti, non comporti significative distorsioni in ragione del fatto
che  la  maggior parte gli investimenti in servizi di accesso diretto
ed unbundling risultano relativamente recenti. La metodologia HCA-FAC
e'  dunque,  nel  caso  degli  operatori  analizzati,  accettabile  e
sostanzialmente  equivalente  all'uso della metodologia CCA richiesta
nel   caso   di   Telecom   Italia.  la  Direzione  ritiene  altresi'
condivisibile   l'impiego,  nel  calcolo  degli  ammortamenti  e  del
capitale   impiegato,   delle  medesime  vite  utili  adottate  nelle
contabilita'  generali.  Tali  scelte  garantiscono  trasparenza  nel
raccordo   con   i   dati  pubblici  di  bilancio  e  la  rispondenza
dell'effettivo valore degli asset per il mercato.
  Al  fine  di  garantire  al mercato il massimo grado di trasparenza
sull'effettiva  corrispondenza  tra  i  dati  contabili  presentati a
giustificazione  delle  richieste  di  deroga  e  quelli presenti nei
bilanci civilistici, la Direzione ritiene opportuno che gli operatori
provvedano  a far certificare da una societa' di revisione scelta tra
quante   risultano   iscritte  all'apposito  albo  tenuto  presso  la
Commissione  nazionale per le societa' e la borsa, ai sensi dell'art.
161  del  testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n.  58,  la rispondenza dei dati utilizzati nella richiesta di deroga
alle risultanze contabili del bilancio dell'esercizio di riferimento.
2.3 Perimetro contabile.
  Gli  operatori,  nella  redazione delle proprie contabilita', hanno
adottato  perimetri  contabili  alquanto  disomogenei  tra loro. Tali
differenze,   per   quanto  riguarda  i  costi  di  rete,  sono  solo
parzialmente dovute alle differenti catene impiantistiche adottate da
ciascuno.  Ulteriori  differenze  si sono riscontrate nella tipologia
dei  costi non di rete attribuiti al servizio di terminazione e nelle
modalita' stesse di attribuzione.
  L'Autorita',  assumendo a riferimento i criteri vigenti per Telecom
Italia,  ha  provveduto ad individuare ed escludere tutte quelle voci
di  costo,  all'interno  delle  contabilita'  presentate  da  ciascun
operatore,  che  non ricadono nel perimetro contabile del servizio di
terminazione  di un operatore di rete fissa, coerentemente con quanto
assunto  per  Telecom  Italia,  oppure,  che  non potrebbero comunque
ricadervi in virtu' dei criteri di pertinenza e causalita' dei costi.
  In particolare, tra i costi esclusi dal servizio di terminazione vi
sono  i  costi  delle  linee  di accesso e dei relativi contributi di
attivazione.  Tali  costi  ricadrebbero,  nel caso di Telecom Italia,
nell'aggregato di Accesso in quanto variabili con il numero di utenti
e  non con il traffico. Per lo stesso motivo si e' inoltre provveduto
a  scomputare  i  costi sopportati internamente per l'attivazione dei
clienti  in  accesso  diretto.  Ancora  con riferimento ai servizi di
accesso,   si   e'   provveduto   ad   escludere,  nell'ambito  delle
informazioni  disaggregate  valutate  nel  corso  dei procedimenti, i
costi  relativi agli accessi xDSL all'ingrosso, ai segmenti terminali
di  linee  affittate  e  tutti i costi di accesso dedicati ai singoli
clienti.
  Sono stati altresi' esclusi dal perimetro contabile del servizio di
terminazione,  sulla  base  delle motivazioni sopra espresse, i costi
commerciali   (marketing,  promozioni,  ecc.),  i  costi  relativi  a
funzioni  di gestione dell'utenza finale (customer care, fatturazione
all'utenza, ecc.), i costi afferenti a sistemi di rete non pertinenti
al  traffico  di  terminazione  o  ripagati in altra forma (flussi di
interconnessione diretta o inversa, portabilita' del numero).
  Con riferimento, invece, agli elementi da riconoscere nel perimetro
contabile  del  servizio  di  terminazione,  e'  stato effettuato uno
specifico  approfondimento  sull'inclusione, nel caso degli operatori
che  fanno  uso di tecnologie VoIP, dei costi afferenti agli apparati
istallati  in  sede  di utenti, denominati a seconda dell'operatore o
della  tipologia  di  utenza  CPE  (Customer Premises Equipment), HAG
(Home  Access  Gateway)  o  IAD  (Integrated  Access Device). Su tale
aspetto,  si  osserva  che  in  via generale, i costi relativi a tali
apparati, considerati nel loro insieme, non sarebbero attribuibili ai
servizi  a  traffico, per il principio contabile della causalita', in
quanto  legati all'attestazione del cliente. Pur tuttavia, ad un piu'
approfondito esame delle funzioni svolte da tali apparati, sulla base
anche   di   quanto  indicato  dagli  operatori  alternativi  che  li
utilizzano,  emerge  che  gli  stessi  svolgono  anche  funzioni che,
nell'architettura  di  rete  presa  a  riferimento per Telecom Italia
vengono  svolte  nel nodo di centrale Stadio di Linea (SL). Alla luce
di  tale  rilevazione, la scelta di escludere in toto gli apparati in
sede  di  utente  dai  costi  afferibili  al servizio di terminazione
comporterebbe  una  discriminazione  a  danno  degli  operatori nuovi
entranti  che  hanno  adottato  tecnologie  VoIP,  in  quanto  alcune
funzioni che nel caso di Telecom Italia vengono remunerate dal prezzo
del  servizio  a traffico di terminazione, nel caso di tali operatori
sarebbero poste a carico degli utenti finali.
  Si e' ritenuto pertanto necessario, al fine di non discriminare gli
operatori  nuovi  entranti  che  hanno  investito  in  reti  di nuova
generazione,  considerare  la  quota parte di costo degli apparati di
utente  afferibile alle funzioni di segnalazione come appartenente al
perimetro  dei  costi  del servizio di terminazione. A tale riguardo,
gli  Uffici hanno inizialmente stimato per tali apparati una quota di
costo  di  pertinenza alla terminazione compresa in un intervallo del
5%-15%  (relazione del 9 novembre 2007), modificando tale valutazioni
sulla  base delle documentazioni fornite dagli operatori Fastweb e BT
Italia nell'intervallo 10%-20% (relazione dell'11 dicembre 2007).
  Ancora  con  riferimento  ai  sistemi in sede di utente, gli Uffici
hanno  ritenuto  di non poter includere nel perimetro del servizio di
terminazione  i  costi  relativi  all'attivazione e messa in opera di
tali  apparati  poiche'  a  tali voci di costo non possono pienamente
applicarsi  le  medesime  valutazioni  circa  la  discriminazione tra
operatori VoIP e PSTN 3).
          3)  I  costi  di  predisposizione  degli  apparati  in sede
          cliente,  in  quota  analoga agli stessi apparati CPE, sono
          stati  esaminati  al  fine della valutazione del mark-up di
          cui al successivo paragrafo 2.7.
2.4 Driver e criteri di ripartizione dei costi comuni.
  Relativamente  ai criteri di ripartizione dei costi comuni di rete,
la  Direzione  sottolinea  che  in  linea generale i costi relativi a
risorse  condivise  tra piu' servizi debbono essere ripartiti in base
all'uso  della  risorsa da parte di ciascun servizio. In particolare,
per  i  costi  di  rete, l'uso corrisponde alla capacita' trasmissiva
impiegata  dai diversi servizi, ossia ai megabyte di dati trasmessi e
ricevuti dagli apparati per ciascuna tipologia di traffico.
  Si e' rilevato tuttavia che gli operatori che adottano architetture
integrate  voce-dati non dispongono (a causa di limitazioni legate ai
propri   sistemi  gestionali)  di  registrazioni  sistematiche  della
quantita'  di  traffico  smaltita  da  ciascun apparato per i diversi
servizi  offerti  (voce, dati, TV). Per limiti intrinseci dei sistemi
di commutazione a pacchetto, infatti, le reti integrate voce-dati non
registrano i minuti di traffico vocale transitati in ciascun elemento
di  rete  ne'  dettagliate  informazioni  circa l'instradamento delle
chiamate. Le analisi hanno evidenziato che effettivamente tale limite
e' da considerarsi oggettivo, in quanto, nelle architetture basate su
reti  a  pacchetto, il traffico vocale e' instradato con il resto del
traffico  e  non  e' tracciato separatamente a meno di non introdurre
sviluppi  ad hoc per tale scopo. Peraltro, per gli esercizi contabili
utilizzati  dagli operatori nelle loro documentazioni contabili (2005
per  Fastweb  e  BT  Italia  e  2006 per Tiscali e Tele2), la mancata
disponibilita'  di  tali rilevazioni e' giustificabile dalla mancanza
di  indicazioni  od obblighi in materia di contabilita' regolatoria a
carico dei predetti operatori.
  In  mancanza  di sistemi di rilevamento dedicati alla registrazione
delle  quantita'  di  traffico  che  ciascuna  tipologia  di servizio
transitate  negli  apparati,  si  e' quindi ritenuto accettabile, nel
caso  di Fastweb, l'impiego di driver basati sulla capacita' prevista
in  fase  di  progetto  dalle  aziende manifatturiere; nel caso di BT
Italia,   l'Autorita'  ha  richiesto  la  riformulazione  dei  driver
(inizialmente   basati   sui   ricavi)   a  partire  dalla  capacita'
trasmissiva allocata al traffico vocale 4),
          4)  L'Autorita'  ha  altresi'  provveduto  a  rivalutare  i
          coefficienti  di  utilizzo  applicati da BT Italia a talune
          infrastrutture  al  fine  di  renderli  omogenei  a  quelli
          dichiarati dallo stesso operatore in casi analoghi
mentre, nel caso di Tiscali, l'Autorita', pur esprimendo perplessita'
circa la scelta di adottare driver misti che includono anche i ricavi
relativi al traffico telefonico (in quanto dipendenti dalle politiche
commerciali  degli  operatori),  ha comunque proceduto ad accettare i
valori  risultanti  in  quanto  prudenziali  in  linea  con  analoghi
coefficienti  di  ripartizione  riscontrati  nelle contabilita' degli
altri operatori.
  Le  analisi non hanno rilevato invece criticita' circa le procedure
di  attribuzione  dei  costi di rete ai servizi per gli operatori con
architettura  di  tipo  tradizionale.  Nei  casi esaminati sono stati
infatti  redatti  formati  contabili  del  tutto analoghi a quelli di
Telecom Italia.
  Con  riferimento  ai criteri di attribuzione dei costi non di rete,
Fastweb, Tiscali e BT Italia hanno proceduto all'attribuzione diretta
al servizio di terminazione (attraverso driver) dei costi commerciali
e  di overhead e cio' ne ha reso agevole l'individuazione ed analisi.
L'Autorita'  ha  ritenuto opportuno eliminare dai perimetri contabili
tutte le voci di costo direttamente correlate alla gestione tecnica e
commerciale  della  clientela  finale.  Circa  i  costi  di  overhead
dichiarati  da  BT  Italia, l'Autorita' ha provveduto a limitare tale
ammontare al 10% del costo totale allocato, ritenendo eccessiva e non
ragionevole  la quota di costo afferente a tale categoria nel caso di
tale  operatore.  Relativamente  a  Tele  2,  questa ha provveduto ad
includere  elementi  di  costo  commerciali  tra  i costi generali ed
overhead  nel processo di attribuzioni dei costi comuni agli elementi
di  rete. Anche in questo caso, l'Autorita' ha provveduto all'analisi
ed allo scorporo di tali voci.
2.5 Volumi di traffico.
  Nel  calcolo  dei  costi  unitari gli operatori BT Italia e Fastweb
hanno  impiegato  i  volumi  di  traffico effettivamente generati nel
corso  agli  esercizi  contabili  utilizzati per prospettare i propri
costi.  A  tale riguardo si fa presente che Fastweb e BT Italia hanno
impiegato contabilita' relative all'anno 2005 (BT Italia incorpora le
reti  degli  operatori  Atlanet  ed  Albacom).  Per quest'ultima, per
diverse   convenzioni   contabili,  il  bilancio  di  esercizio  2005
comprende  i  mesi  tra il 1° aprile 2005 ed il 31 marzo 2006, mentre
Tiscali  e  Tele  2  hanno  impiegato  i  costi  sostenuti  nel corso
dell'anno  2006.  Nel  caso di questi ultimi, i volumi di traffico in
accesso diretto sono risultati significativi solo nella seconda meta'
del 2006. Tali operatori dunque hanno provveduto ad operare opportuni
aggiustamenti  al  fine  di  evitare  sovrastime  nel valore di costi
unitari risultanti. In particolare Tiscali ha impiegato, in luogo del
traffico  effettivo, il traffico che avrebbero generato nel corso del
2006  gli  utenti registrati come attivi al 31 dicembre 2006, cio' ha
portato  ad  una  riduzione  del  50% circa dei costi di rete. Tele 2
invece  ha  provveduto  ad  adottare,  in primo luogo, come volumi di
traffico  quelli  relativi  ai 12 mesi tra il 1° luglio 2006 ed il 30
giugno  2007,  operando  opportune  stime  sul  traffico  relativo al
secondo  semestre.  Tele 2 ha altresi' provveduto, nella contabilita'
ripresentata  16 novembre  2007,  a  rivalutare i costi di rete sulla
base del solo traffico generato nel corso del 2006.
  La  Direzione  evidenzia  che, al fine di assicurare omogeneita' di
valutazione,  le  quantita'  prodotte dovrebbero essere sempre quelle
relative  all'esercizio  contabile  a cui i costi si riferiscono. Con
riferimento  alle  valutazione  effettuate  da  Tele  2 e Tiscali, si
ritiene  che le scelte effettuate da tali operatori siano accettabili
e ragionevoli nella misura in cui le soluzioni proposte consentono di
calcolare costi unitari a regime in linea con quelli conseguibili con
l'adozione  di un eventuale ammortamento economico degli assets volto
a attribuire ai servizi la sola quota di costo relativa all'effettivo
utilizzo  dello  stesso.  In  tal  senso, avendo adottato per Tiscali
l'efficientamento  proposto dalla stessa, per parita' di trattamento,
non  si  ritiene  accettabile  l'uso dei soli volumi 2006 nel caso di
Tele 2.
2.6 Il tasso di remunerazione del capitale impiegato.
  Relativamente  al  tasso  di  remunerazione del capitale impiegato,
l'Autorita'  ha,  ovunque  possibile, seguito le medesime metodologie
previste  dalla delibera n. 4/06/CONS (cfr. allegato Al alla predetta
delibera)  per  il calcolo dello stesso secondo la metodologia (WACC)
impiegata  per Telecom Italia nonche' (cfr. allegato Al alla delibera
n.  3/06/CONS)  per gli operatori di rete mobile soggetti ad obblighi
di   controllo   di   prezzo  e  di  rendicontazione  contabile.  Ove
disponibili  sono stati impiegati dati pubblici di bilancio, seguendo
la  migliore prassi corrente. Le valutazioni preliminari degli uffici
sono  state  riportate  nell'allegato  A.6.  A  seguito  della  prima
audizione  della  fase di contraddittorio le valutazioni degli uffici
sono state integrate e riportate nell'allegato B.2.
  I  valori conclusivi a cui e' pervenuta la direzione sono riportati
nella tabella seguente:

=====================================================================
          |  BT Italia   |  Fastweb   |  Tele2 Italia   |  Tiscali
=====================================================================
   WACC   |    12,9%     |   13,4%    |      12,6%      |   12,9%

2.7 Ulteriori valutazioni.
  La Direzione ha ritenuto opportuno riconoscere agli operatori nuovi
entranti,  a  fini pro-concorrenziali ed in via temporanea, una quota
parte dei costi non recuperabili (sunk costs) in cui, differentemente
dall'incumbent,  questi  devono  incorrere  per avviare le attivita',
investire nella copertura della rete, ed affermare il proprio marchio
in  un  contesto  caratterizzato  dalla  presenza  di  un soggetto in
posizione  dominante in tutti i mercati delle telecomunicazioni fisse
e  quindi  da  una  forte  incertezza  dei  ritorni  economici. Nelle
contabilita'   sottoposte   all'Autorita',   tali   costi   risultano
variamente  classificati  come  costi  di avviamento, di attivazione,
acquisizione  e  gestione  clientela, costi di marketing e promozione
del  prodotto, costi di distribuzione ecc.. Il riconoscimento di tale
posta  nella  forma  di  mark-up sui costi di rete deve ritenersi una
misura asimmetrica temporanea rivolta ai soli soggetti neo-entranti a
fini   pro-concorrenziali.   Si   ritiene   in   particolare  che  il
riconoscimento  di  tale  ammontare  sia  essenziale per ripristinare
condizioni   concorrenziali  in  un  contesto  ancora  caratterizzato
dall'esistenza  di  forti  squilibri competitivi. La misura e' quindi
giustificata  in  quanto  idonea a produrre benefici strutturali e di
lungo   periodo  connessi  alla  crescita  del  numero  di  operatori
infrastrutturati  in  grado  di  offrire servizi di telecomunicazioni
fisse  ai  consumatori  finali.  Dal  momento  che  cio' produrra' un
rafforzamento  dell'assetto  competitivo, una riduzione dei prezzi ed
un  incremento  della  varieta'  dei  prodotti  e  servizi offerti, i
benefici di tale misura asimmetrica e temporanea appaiono soverchiare
di gran lunga gli eventuali costi.
  L'esame  delle  voci  di costo relative a: avviamento, attivazione,
acquisizione  e  gestione  clientela, costi di marketing e promozione
del   prodotto,  costi  di  distribuzione,  ha  evidenziato  notevoli
disomogeneita'    tra   tutte   le   contabilita'   esaminate,   cio'
principalmente  in  ragione  delle  diverse  enfasi  poste da ciascun
operatore  sui  costi  non di rete sostenuti e del diverso livello di
dettaglio  con  cui  sono  state documentate tali voci. In ragione di
tali  disomogeneita',  si  e'  ritenuto opportuno valutare tali costi
come  markup  sui costi di rete in una misura forfettaria che tenesse
conto   dell'incidenza   media   di   tali  voci  sulle  contabilita'
analizzate. La Direzione ha stimato tale mark-up nella misura fino al
20% dei costi di rete.
2.8 Orientamenti conclusivi degli Uffici.
  Gli  Uffici,  con  la  relazione  conclusiva dell'11 dicembre 2007,
tenuto   conto   delle   valutazioni   sintetizzate   nei  precedenti
paragrafi da  2.1  a  2.7,  hanno espresso le seguenti le valutazioni
conclusive:
    Per  l'operatore  BT Italia, il prezzo di terminazione risultante
dagli   aggiustamenti   e   dall'eliminazione  delle  voci  di  costo
individuate    risulta    compreso    tra    1,83   Eurocent/min   ed
2,23Eurocent/min.
    Per  l'operatore  Fastweb,  il  prezzo di terminazione risultante
dagli   aggiustamenti   e   dall'eliminazione  delle  voci  di  costo
individuate    risulta    compreso    tra    2,00   Eurocent/min   ed
2,49Eurocent/min.
    Per  l'operatore  Tele2,  avendo  altresi'  applicato la medesime
quote  di  markup,  i  documenti giustificativi prodotti non appaiono
tali  da  giustificare una deroga al livello di prezzo proposto dalla
delibera n. 417/06/CONS.
    Per  l'operatore  Tiscali,  il  prezzo di terminazione risultante
dagli   aggiustamenti   e   dall'eliminazione  delle  voci  di  costo
individuate     risulta     compreso    tra    1,71Eurocentimin    ed
2,19Eurocent/min.
  Gli  Uffici hanno inoltre espresso l'opportunita' di richiedere, in
linea  con  quanto  previsto  all'art.  40  comma 8 della delibera n.
417/06/CONS,  che  ciascun  operatore  debba provvedere a fornire, ai
fini  dell'efficacia  della  deroga,  una  relazione  redatta  da una
societa'   di   revisione,   scelta  tra  quante  risultano  iscritte
all'apposito  albo  tenuto  presso  la  Commissione  nazionale per le
societa' e la borsa, ai sensi dell'art. 161 del testo unico di cui al
decreto  legislativo  24 febbraio  1998,  n. 58, che certifichi che i
dati  utilizzati  nella  richiesta  di  deroga  sono  stati, nel loro
complesso,  predisposti  sulla  base  delle  risultanze contabili del
bilancio  dell'esercizio  di  riferimento.  A  tal  fine  gli  Uffici
ritengono   opportuno,   ove  possibile,  che  tale  relazione  venga
predisposta  dalla  medesima societa' incaricata per la revisione del
bilancio  pubblico  per  l'anno  di  riferimento e che sia sottoposta
all'approvazione  dei  competenti  organi societari, prima dell'invio
all'Autorita'.
3. Le valutazioni conclusive dell'Autorita'
  Gli  Uffici,  con l'invio della relazione del 9 novembre 2007 hanno
sottoposto  a  contraddittorio  le risultanze delle analisi contabili
effettuate  sulle  contabilita'  degli  operatori  Fastweb, BT Italia
Tiscali   e   Tele   2.   Con   l'invio  della  relazione  conclusiva
dell'11 dicembre  2007,  gli Uffici hanno provveduto a raccogliere ed
analizzare  le  principali osservazioni pervenute dagli operatori nel
corso  del  contraddittorio.  Le  posizioni  presentate nella fase di
contraddittorio  dai  singoli operatori sono fornite in allegato C al
presente provvedimento.
  Nel  seguito si ripropongono le principali posizioni espresse dagli
operatori e le valutazioni conclusive dell'Autorita', alla luce anche
degli ulteriori contributi ricevuti entro il 14 dicembre 2007 e delle
osservazioni emerse nel corso dell'Audizione del 18 dicembre 2007.
3.1 La natura del procedimento.
  La  natura  dei  procedimenti  di  approvazione  in  oggetto  e  le
modalita'  di  svolgimento delle istruttorie hanno rappresentato temi
di  rilievo sostanziale nell'ambito della fase procedimentale avviata
con  la  nota  del  9 novembre  2007. Il tema e' stato in particolare
sollevato da Telecom Italia, ed indirettamente da Wind e Fastweb, che
hanno  anche avanzato istanza di accesso agli atti ai procedimenti in
oggetto.  Al riguardo occorre sottolineare che sia Telecom Italia che
Wind,  prima  dell'invio della relazione del 9 novembre 2007, avevano
avanzato  diverse  istanze  di  accesso  agli  atti  di  contabilita'
prodotti dai concorrenti a cui non era stato dato seguito, sia per la
natura  riservata  delle informazioni contabili prodotte, sia perche'
la  conoscenza  da  parte  di  terzi  delle informazioni fornite agli
uffici  prima  della  conclusione  delle  analisi non avrebbe giovato
all'efficacia   dell'azione   amministrativa   svolta   dagli  Uffici
dell'Autorita' nella fase di vigilanza del procedimento 5).
          5)  Al  riguardo  si  fa presente che, in ossequio a quanto
          previsto  dal regolamento di cui alla delibera 335/03/CONS,
          la  scrivente  Direzione ha provveduto a richiedere in data
          26 ottobre  2006  alle  societa'  BT Italia e Fastweb (note
          prot.  44178  e  prot. 44180) di indicare, motivando, quali
          parti  dei  documenti  prodotti  dovesse  essere  sottratta
          all'accesso  agli  atti.  Tali societa' hanno indicato come
          coperti    da    segreto    industriale    e    commerciale
          sostanzialmente  tutti  i  principali  documenti  contabili
          (note  prot.  44758  e  prot.  44785  del  31 ottobre 2006)
          forniti nell'ambito delle richieste di deroga. Si evidenzia
          altresi' che anche la successiva documentazione relativa ai
          dettagli  di  costo  prodotta nel corso dell'istruttoria da
          tali  societa'  e'  stata  fornita  come  non accessibile e
          coperta  da  segreto  industriale.  Analogamente,  tutti  i
          documenti contabili prodotti dalle societa' Tiscali, Tele 2
          e  Multilink sono state forniti come riservati e coperti da
          segreto  industriale e commerciale. In considerazione della
          natura   estremamente   disaggregata  e  dettagliata  delle
          informazioni   richieste  nel  corso  delle  istruttorie  e
          fornite   dagli   operatori,   gli  Uffici  hanno  ritenuto
          condivisibili  le  motivazioni  addotte  dalle  societa'  a
          giustificazione   della   sottrazione   all'accesso   della
          documentazione in parola.
  Successivamente  alla data del 9 novembre 2007, data di conclusione
della  fase  di  vigilanza,  Telecom Italia e Wind hanno rinnovato le
istanze  di  accesso  agli  atti  il 19 ed il 20 novembre u.s. A tali
istanze  si  e'  aggiunta quella di Fastweb (6 dicembre 2007, di pari
oggetto).   Avendo   gli   Uffici  completato  le  proprie  attivita'
istruttorie,  si  e'  provveduto  a dare seguito, in data 13 dicembre
2007,  alle richieste di accesso agli atti, sia per quanto riguarda i
documenti  prodotti da BT Italia, Fastweb, Tele 2 e Tiscali nel corso
dei  rispettivi procedimenti di valutazione, sia con riferimento agli
atti  prodotti  in sede di contraddittorio a seguito dell'invio della
relazione  del 9 novembre u.s., tenendo naturalmente nel dovuto conto
le richieste di riservatezza presentate da ciascun operatore (inclusi
quelli  che  hanno  contribuito  al  contraddittorio)  ai  sensi  del
regolamento di accesso agli atti di cui alla delibera n. 335/03/CONS.
  Sul  punto,  la  posizione  di  Telecom  Italia circa la natura del
procedimento e' che quest'ultimo debba configurarsi come controversia
tra  operatori.  In  tal  senso tutti gli atti prodotti devono essere
resi   accessibili   alle   controparti  prima  della  decisione  del
Consiglio.  La  posizione  di  Telecom  Italia  fa  leva sul richiamo
espresso  all'art.  40  comma 6  della  delibera  n. 417/06/CONS alla
delibera  n.  148/01/CONS  «in  quanto  applicabile»  e sul diritto a
garantire  «agli  interessati  la  visione  degli  atti  relativi  ai
procedimenti  amministrativi,  la  cui  conoscenza sia necessaria per
curare  o per difendere i loro interessi giuridici» di cui alle legge
n. 241/90.
  Al  riguardo  l'Autorita' ritiene che tali procedimenti non possano
ritenersi di natura controversiale e che i richiami al regolamento di
risoluzione  delle  controversie  vadano  intesi  limitatamente  alle
modalita'  di  regolazione del contraddittorio, ad esempio attraverso
l'audizione   innanzi   all'Organo   collegiale.  I  procedimenti  in
questione sono, infatti, maggiormente da assimilare alle approvazioni
delle   offerte  di  operatori  notificati  soggetti  all'obbligo  di
controllo   dei   prezzi.  A  tale  riguardo  si  evidenzia  che,  in
circostanze  analoghe - p.e. approvazione dell'offerta dei servizi di
interconnessione  di  Telecom  Italia  -  non viene di norma concesso
l'accesso  alle  informazioni contabili prodotte dalla stessa Telecom
Italia  a  giustificazione  dei  propri  prezzi,  neppure quando tali
informazioni  si  presentano  nelle  forme  aggregate  definite dalla
regolamentazione  in materia di contabilita' adottata dall'Autorita'.
Tali   informazioni,   come   noto,   vengono   pubblicate   solo  al
completamento  delle  attivita'  di  revisione  da parte del soggetto
indipendente.  Pertanto,  non pare giustificata la questione avanzata
da  Telecom Italia circa il proprio «diritto alla difesa» nell'ambito
del  contraddittorio,  anche  tenuto  conto  che  le  risultanze  dei
procedimenti  inviate dagli Uffici ai soggetti interessati ed oggetto
della  fase  di  contraddittorio  contengono  in estremo dettaglio le
valutazioni  degli  Uffici stessi circa le documentazioni contabili e
le  informazioni fornite dagli operatori alternativi. Occorre infatti
rilevare  che  tutti  gli  operatori  interessati hanno ricevuto, nel
corso  della  fase di contraddittorio con le relazioni del 9 novembre
2007  e  dell'11 dicembre  2007  una estensiva rappresentazione delle
attivita'  di verifica svolte dagli Uffici avendo congrui termini per
produrre le proprie memorie ed osservazioni.
  Al  riguardo,  i  richiami di Telecom Italia alla recente decisione
del TAR Lazio (sentenza 11260/07 del 16 novembre 2007) sul diritto di
accesso agli atti appaiono in effetti pertinenti al caso in esame. Si
noti  tuttavia  che  le  richieste  di  accesso agli atti avanzate da
Telecom  Italia  sia  prima  che  dopo  la  conclusione formale delle
attivita'  di  verifica  degli uffici (9 novembre 2007) vertevano non
tanto   sulle   risultanze   della   attivita'   di  verifica  stesse
(evidentemente  non  ancora  formate prima del 9 novembre 2007 e rese
pubbliche dopo tale data) quanto piuttosto sugli atti di contabilita'
depositati  dagli operatori. In tal senso, il fatto che la richiamata
sentenza  del TAR abbia riconosciuto come corretta l'esclusione delle
terze  parti  nella  partecipazione  alle  attivita' del verificatore
incaricato  delle  analisi  contabili, affinche' quest'ultimo non sia
influenzato  nel  proprio lavoro, e' del tutto coerente con le scelte
procedimentali  effettuate  dagli  Uffici.  Il fatto anzi che Telecom
Italia (assieme a Wind e Fastweb) abbiano avuto accesso agli atti del
procedimento   (ancorche'  in  prossimita'  dell'audizione  finale  e
limitatamente  alle  parti  non secretate dei documenti) va ben oltre
quanto  strettamente  previsto nella sentenza in oggetto, secondo cui
il  contraddittorio  sarebbe  potuto  avvenire  sulla base della sola
conoscenza delle relazioni degli uffici.
  In  tal  senso  si  ritiene  che  le  modalita'  di contraddittorio
adottate  siano del tutto adeguate a garantire la partecipazione alla
formazione  dell'atto  amministrativo  da  parte  di tutti i soggetti
interessati.  Da  ultimo,  la  richiesta di prorogare la chiusura del
procedimento  avanzata da Telecom Italia (nonche' da altri operatori,
sebbene con motivazioni diverse) non puo' ritenersi condivisibile, in
quanto  il  periodo  di  tempo  avuto  a  disposizione  nella fase di
contraddittorio    e'   stato   adeguato   alla   valutazione   delle
documentazioni  messe  a  disposizione degli operatori. Peraltro, una
richiesta  di  ulteriore rinvio della conclusione dei procedimenti in
esame  mal  si  sarebbe  conciliata  con  le  esigenze di efficacia e
rapidita'  dell'azione  amministrativa,  tenuto conto che il presente
provvedimento  ha effetto sui 12 mesi tra 2006-2007 (ormai trascorsi)
e  le  relative decisioni hanno diretta correlazione sul procedimento
per la modifica dell'art. 40 della delibera n. 417/06/CONS, a seguito
dell'applicazione  del modello volto alla determinazione dei costi di
terminazione per un operatore alternativo efficiente.
3.2 Criteri regolamentari.
  In  linea  generale  si riscontra una sostanziale convergenza tra i
rilievi  mossi  dagli operatori BT Italia, Fastweb, Tele 2, Tiscali e
Multilink  sulle  posizioni  degli  uffici  in  merito alle questioni
relative  al perimetro contabile del servizio (rilegamento di accesso
in rame o fibra, altri costi di rete dedicati all'utente), al fattore
di  utilizzo  dei  CPE,  al calcolo del WACC, alla valorizzazione del
mark-up.  Tali  operatori  sono  altresi'  concordi  nel ritenere non
applicabile  agli operatori il quadro regolamentare vigente in capo a
Telecom Italia.
  Secondo  gli  operatori  la  delibera  n.  417/06/CONS  non fissava
criteri   regolamentari   di   dettaglio   per   la  redazione  delle
contabilita'  regolatorie  lasciando piena liberta' per gli operatori
nella  giustificazione  dei  propri prezzi. Al contrario, secondo gli
operatori,  la  relazione  degli  uffici ha identificato solamente in
data  9 novembre  2007 come riferimento regolamentare l'insieme delle
norme  applicate  per  la rete fissa di Telecom Italia. Gli operatori
ritengono che i criteri di contabilita' da applicare non siano quelli
per  la  rete  fissa  di Telecom Italia, ma quelli relativi alle reti
mobili  o  alla prassi internazionale. Al riguardo BT Italia richiama
il  caso  del  Belgio,  ove  la locale Autorita', prima in Europa, ha
fissato  le  tariffe  di  terminazione  per gli operatori alternativi
sulla base di una contabilita' regolatoria.
  Secondo gli operatori, gli Uffici hanno definito solo ex-post quale
dovrebbe  essere  il  quadro regolamentare vigente e quali criteri di
contabilita'  sono  applicabili  agli  operatori  alternativi di rete
fissa.  La  contabilita'  sarebbe stata rivista applicando perimetri,
categorie  contabili e prassi valide per Telecom Italia, che si trova
in  una  situazione  di mercato completamente diversa da quella degli
operatori    alternativi,    perimetri    peraltro    basati    sulla
Raccomandazione   del   1998   che   allo  stato  e'  superata  dalla
Raccomandazione  del  2005. L'applicazione agli operatori alternativi
delle norme in capo a Telecom Italia rappresenterebbe dunque un onere
iniquo e non proporzionato.
  D'altro  canto,  Telecom  Italia,  nelle  proprie  memorie, lamenta
esattamente  la situazione opposta, ossia che le analisi degli Uffici
non prevedrebbero in capo agli operatori l'obbligo di predisposizione
di  un  sistema  contabile  conforme  al quadro regolamentare ad essa
applicato, pur chiamandolo a riferimento. Telecom Italia richiede non
soltanto  che tali contabilita' siano riformulate in conformita' alle
norme ad essa applicate, ma addirittura che la certificazione di tali
contabilita'  avvenga in modo identico a quanto previsto nel suo caso
ai sensi dell'art. 50 comma 4, del Codice delle Comunicazioni.
  Al   riguardo   si   osserva  che  effettivamente  la  delibera  n.
417/06/CONS,  in articolato, richiede la produzione «di un sistema di
contabilita'  dei  costi, conforme al quadro regolamentare vigente in
materia   di  contabilita'  regolatoria,  con  una  descrizione,  che
illustri  almeno  le  categorie  principali  di  costi e le regole di
ripartizione   degli   stessi,   definite  in  linea  con  la  prassi
internazionale».  Gli  uffici  tuttavia, richiamando come riferimento
regolamentare  l'insieme  delle  norme applicate per la rete fissa di
Telecom  Italia,  non  hanno  inteso  richiedere  che  il «sistema di
contabilita»  risultante  dalle analisi fosse lo stesso in vigore per
Telecom  Italia. Cio' che e' corretto affermare, e' che le analisi di
costo  hanno  avuto  come obbiettivo quello di uniformare i perimetri
contabili  impiegati,  i  criteri di ammortamento, di valutazione del
costo  del  capitale  e  di  ripartizione  dei  costi  comuni  tra le
contabilita'  di  tutti  gli  operatori  adottando  come riferimento,
ovunque  possibile,  analoghe scelte adottate dal Regolatore nel caso
della  contabilita'  di  rete  fissa  (nella  fattispecie  di Telecom
Italia).  In  realta'  l'adesione  totale  e  diretta  alle regole di
contabilita'  previste  per  Telecom  Italia  sarebbe stata possibile
unicamente   a   parita'  di  catene  impiantistiche,  e  dunque  non
pienamente  realizzabile  a  causa  delle differenze architetturali e
tecnologiche  tra  le  reti  innovative degli operatori alternativi e
quella  di Telecom Italia (ancora sostanzialmente PSTN). Nel rispetto
di  tali  differenze,  le analisi hanno tuttavia previsto l'aderenza,
con  i  necessari  adeguamenti,  ai  criteri gia' applicati a Telecom
Italia  nel  rispetto  dei principi generali di causalita', prudenza,
proporzionalita'  e  non discriminazione tra gli operatori. Alla luce
di  tali  considerazioni  non  risulta  condivisibile  l'affermazione
secondo cui gli operatori sono stati costretti all'adozione integrale
del  sistema di contabilita' dei costi applicato a Telecom Italia, ma
unicamente a quanto applicabile secondo i principi succitati.
  Nel  merito,  circa  l'esclusione dal perimetro contabile dei costi
non  pertinenti,  occorre comunque evidenziare che, a prescindere dal
fatto  che  le  norme di riferimento richiamate dalla relazione degli
uffici  siano  quelle  di  Telecom  Italia per la rete fissa o quelle
applicate agli operatori mobili, alla data di entrata in vigore della
delibera  n.  417/06/CONS,  l'esclusione  dei  costi  commerciali era
sancita  in  entrambi  i  quadri  regolamentari  (cfr.  punti 16 e 17
dell'allegato  Al alla delibera n. 3/06/CONS.). E' opportuno rilevare
che  tale  esclusione  sta  solo  progressivamente (come segnalato da
diversi  operatori)  mostrando  i  propri  effetti  nel calcolo delle
tariffe   di   terminazione  tenendo  in  conto  che  l'adozione  del
network-cap  fissato dalla delibera 3/06/CONS ha previsto, come punto
di  partenza,  le  tariffe  previgenti. D'altra parte, quando vi sono
forti  cambiamenti  metodologici  nei criteri contabili, la prassi di
ripartire  su  piu'  anni  la  riduzione  programmata e' in linea con
quanto  previsto  dalla  Raccomandazione  2005/698/CE  a tutela della
certezza e stabilita' degli stessi operatori sul mercato 6).
          6) Cfr. punto (7) della Racc. 2005/698/CE, «L'attuazione di
          una  metodologia dei costi nuova o modificata puo' indicare
          che   i  livelli  attuali  degli  oneri  regolamentati  e/o
          meccanismi  di  prezzo  sono  inadeguati  o in qualche modo
          squilibrati.  Se un'autorita' nazionale di regolamentazione
          ritiene  che  siano  necessari  interventi correttivi, essa
          deve  tenere  in  debito conto la situazione commerciale ed
          economica  per  ridurre  al minimo i rischi e le incertezze
          nei  pertinenti  mercati.  Cio'  potrebbe  significare,  ad
          esempio, ripartire gli adeguamenti di prezzo in un lasso di
          tempo ragionevole».
  Circa l'esclusione dei costi dell'accesso e l'entita' «ragionevole»
dei  costi  non  imputabili  (riduzione degli overhead nel caso di BT
Italia),   gli   operatori   si   appellano   al   superamento  della
Raccomandazione   322/98   da   parte   della  nuova  Raccomandazione
2005/698/CE,  che non indicando criteri di dettaglio, lascerebbe ampi
gradi  di  liberta'  nella definizione dei criteri adottabili. Ebbene
anche questa obiezione non appare fondata.
  In  primo  luogo,  le  motivazioni  alla  base  dell'esclusione dal
perimetro  contabile  dei  servizi  di  traffico dei costi di accesso
dedicati  al  cliente  sono  legate  all'applicazione dei principi di
causalita'  e  di  ABC  (Activity-Based  Costing)  che  prevedono che
l'assegnazione   dei  costi  passi  attraverso  l'identificazione  di
relazioni  oggettive di causa ed effetto e che, una volta definite le
attivita'  ed  i costi corrispondenti, il costo di ciascuna attivita'
sia  ripartito  tra  i  servizi  in  proporzione  all'uso da parte di
ciascun servizio. Secondo tali criteri di contabilita', tutti i costi
che  dipendono  in  modo diretto dal numero dei clienti devono essere
attribuiti  agli  stessi.  Di  converso,  devono essere attribuiti ai
servizi a traffico tutti i costi congiunti che dipendono dal traffico
stesso e non dal numero di utenti che lo genera 7).
          7)  In  merito  ai  rilievi  mossi  da  BT e altri circa il
          riferimento  alla  metodologia  ABC,  si  osserva  che tale
          metodologia    effettivamente   permette,   attraverso   la
          definizione   di   opportune   attivita'   intermedie,   il
          ribaltamento  dei  costi  indiretti  sui  servizi.  Non  si
          conviene  tuttavia  con  BT  che  la  corretta applicazione
          dell'ABC  e  del  criterio di causalita' consenta che costi
          diretti  per  i  servizi di accesso (in quanto direttamente
          attribuibili al numero di clienti o di attivazioni) possano
          essere   trattati   come   costi  indiretti  ed  attribuiti
          attraverso driver ad altri centri di costo intermedi legati
          al traffico.
Qualora   non  si  rispettasse  tale  ripartizione,  la  contabilita'
allocherebbe  sul  traffico  costi  che  non  dipendono dallo stesso,
ovvero   sottostimerebbe   il   costo   sostenuto   dall'azienda  per
l'attivazione   del  generico  cliente.  A  livello  di  contabilita'
gestionale,  l'effetto  sarebbe  quello  di distorcere il reale costo
delle  attivita',  inducendo  il management a sottostimare il rischio
commerciale   sostenuto  dall'azienda  nell'attivazione  del  singolo
utente  (se  il  cliente non svolge traffico, il costo della parte di
rete   accesso   necessaria   a  collegare  tale  cliente  non  viene
remunerato),  a  livello  regolamentare  l'effetto  sarebbe quello di
introdurre  una  disparita'  di  trattamento  non legata a differenze
impiantistiche,  tecnologiche  o  di  altra  natura tra gli operatori
alternativi  che  usano  l'unbundling e l'incumbent, ove quest'ultimo
usando  la medesima rete in rame e', allo stato, vincolato a separare
costi  e  ricavi  di accesso e traffico. In applicazione dei medesimi
principi  e  con  riferimento  all'uso  di  infrastrutture di accesso
alternative,  quali ad es. la fibra ottica di Fastweb e di BT Italia,
non  possono  ritenersi  attribuibili  ai  servizi  a traffico quelle
infrastrutture  dedicate  al  singolo  utente  (come avviene nel caso
della  clientela  affari  per BT Italia, o nel caso dei c.d. raccordi
verticali in fibra nel caso di Fastweb).
  In  secondo  luogo e' opportuno sottolineare che la Raccomandazione
2005/698/CE  rappresenta  un  framework  generale  che non esclude il
mantenimento  delle dettagliate regole di contabilita' definite dalla
Raccomandazione  322/98.  Prova  ne  sia  che  in vigenza della nuova
Raccomandazione,  l'Autorita',  con  le  analisi di mercato (delibere
4/06/CONS,  45/06/CONS,  417/06/CONS,  etc.), ha ribadito e integrato
per  Telecom  Italia  tutti gli obblighi ed i criteri definiti, sulla
base  di  quest'ultima  Raccomandazione,  alle delibere 152/02/CONS e
399/02/CONS.
  Tutto  cio'  premesso, guardando al merito della questione, poiche'
la Raccomandazione 2005/698/CE evidenzia la necessita' di separare le
contabilita'  per  mercati rilevanti, sottolineando trasferimenti tra
aggregati  definiti  per  mercati,  parrebbe incoerente con lo stessa
Raccomandazione   un'applicazione   nel   senso  proposto  da  alcuni
operatori,  ossia volto ad includere elementi di rete appartenenti ai
mercati  dell'accesso  (mercati 1, 2 ed 11) tra i costi di pertinenza
del  mercato  del  traffico  di  terminazione  (mercato  9).  Analogo
discorso  si  applica  ai costi commerciali al dettaglio che, inclusi
nei  servizi  dei  mercati  3,  4,  5  e  6, parrebbero difficilmente
attribuibili ai servizi all'ingrosso - mercati 8, 9 e 10.
  Circa il secondo tema richiamato in particolare da BT Italia, ossia
l'entita'  massima  dei  costi  non imputabili (per BT Italia pari al
10%),  tale  valore appare giustificato da ragionevolezza e prudenza,
prima  ancora  che  essere richiamato nella Raccomandazione del 1998.
Appare  infatti che ove i costi indiretti non imputabili superino una
soglia  ragionevole,  cio'  e'  indice  del  fatto  che il sistema di
contabilita' in analisi non riflette in modo accurato le relazioni di
causa  ed effetto tra costi ed attivita'. A tale riguardo, si ritiene
che  un sistema di imputazione dei costi correttamente definito debba
necessariamente  limitare l'entita' massima dei costi non imputabili,
e  cio'  per  garantire  il  rispetto  dei  criteri  di  causalita' e
ragionevolezza.  Relativamente  alla  nuova ripartizione dei costi di
overhead  sui restanti aggregati, comunicata da BT Italia con la nota
del  20 novembre  2007,  si  condivide  in  linea di principio quanto
espresso  da  BT Italia circa il fatto che, in assenza di obblighi di
contabilita'  regolatoria,  le  ripartizioni  dei costi nella propria
contabilita' gestionale dovrebbero rispondere solo a logiche interne.
Tuttavia,  in  presenza  di  decisioni  regolamentari  fondate  sulle
documentazioni   contabili   presentate   dall'operatore,   e'  onere
dell'operatore  medesimo  presentare  a  giustificazione  dei  propri
prezzi   un   sistema   di   contabilita'   regolatoria   adeguato  a
rappresentare le giuste relazioni tra attivita' e costi sostenuti.
  Bt  Italia  ha rilevato che gli obblighi di cui all'art. 40 comma 5
della  417/06/CONS  prevedono  unicamente  la  presentazione  di  una
contabilita'  che  illustri le principali categorie di costi definite
in   linea   con   la   prassi   internazionale,  che  nonostante  la
presentazione  in modo accorpato di costi imputabili al servizio e di
costi  generali da parte di BT Italia, tali poste sono comunque state
presentate  e giustificate per tempo nel corso del procedimento e che
nessuna  richiesta  di informazioni e' stata avanzata a seguito della
riproposizione dei nuovi criteri di attribuzione di tali costi.
  L'Autorita'  deve  tuttavia  rilevare  che  l'aggregazione di costi
generali  e  di costi indiretti non e' conforme a quanto disposto dal
citato  articolo nella  parte  in  cui  si  richiede  di illustrare -
evidentemente in modo disaggregato, le principali categorie di costo.
Piu'   in   particolare   i   dati  contabili  da  ultimo  forniti  a
giustificazione della riallocazione non hanno consentito una puntuale
analisi    dei   criteri   con   cui   sono   state   effettuate   le
riclassificazioni,  ne'  di  valutare  compiutamente  le modalita' di
costruzione  dei  driver  con  cui  i  costi  IT  Systems, Security e
Procurement  sono  stati attribuiti agli aggregati Accesso e Rete. In
mancanza  di ulteriori approfondimenti bilaterali, non esperibili nei
termini  di  conclusione del procedimenti, deve ritenersi come valida
la  classificazione presentata da BT Italia con la prima contabilita'
e   la   conseguente   riduzione   del  valore  massimo  di  overhead
ammissibili.
  Ancora in relazione ai criteri contabili da applicare, stavolta con
riferimento   alle   modalita'   di  verifica  delle  basi  di  costo
prospettata  dalla  nota  dell'11 dicembre  2007 ed alle richieste di
Telecom Italia di estendere le verifiche contabili non alla sola fase
di  «DATA  CAPTURE» ma all'intera catena di attribuzioni dei costi ai
servizi,  l'Autorita'  ritiene  che  l'onere  di  tali  verifiche, da
effettuarsi secondo Telecom Italia a cura di un revisore indipendente
nominato dall'Autorita' stessa, risulterebbe non proporzionato sia in
relazione all'impatto economico ed amministrativo sui procedimenti in
esame,  sia  in  considerazione dell'aggravio amministrativo relativo
all'espletamento  della  gara  di  assegnazione  dell'incarico  ed il
completamento    dello   stesso,   che   comporterebbe   un   ritardo
inaccettabile   al   completamento  dei  procedimenti  oggetto  della
presente delibera.
  Ma  soprattutto,  al  di la' delle precedenti conside-razioni, vale
far rilevare quanto segue. In primo luogo si precisa che, non essendo
stato posto in capo agli operatori in oggetto un effettivo obbligo di
contabilita'  dei  costi,  non  puo'  applicarsi,  come  richiesto da
Telecom  Italia  quanto previsto all'art. 50 comma 4 del Codice delle
Comunicazioni.  L'impiego  del  revisore  del bilancio civilistico al
fine di espletare le limitate verifiche richieste, risponde dunque al
criterio di proporzionalita' 8)
          8)  Le  diverse  e  piu'  complete  procedure  di  verifica
          contabile  applicate  a  Telecom  Italia  per  i servizi di
          interconnessione  a  traffico riguardano ricavi dell'ordine
          del  miliardo  di  Euro.  L'impatto  del  provvedimento  in
          oggetto  per  l'anno tra 2006-2007 e' inferiore a centinaio
          di milioni di Euro (da ripartirsi tra tutti gli operatori).
ed   efficienza   dell'azione   amministrativa,   ove,   diversamente
disponendo,  si  incorrerebbero  in costi ed allungamenti procedurali
non  accettabili  ne'  per il mercato ne' per le successive attivita'
amministrative  che  dipendono  dagli  esiti  di  tale  decisione. In
secondo  luogo,  ai  sensi di quanto previsto al comma 7 dell'art. 40
della  delibera  n.  417/06/CONS e' l'Autorita' stessa, nel corso del
procedimento,  a  svolgere  l'analisi  del  sistema  di  contabilita'
presentato 9),
          9)   «Nel   corso   del   procedimento  l'Autorita'  svolge
          un'analisi   del   sistema   di   contabilita'   dei  costi
          predisposto    dall'operatore    alternativo    richiedendo
          eventualmente  la  documentazione  integrativa di dettaglio
          ritenuta necessaria».
avendo  comunque la facolta' (cfr comma 8 dell'art. 40 della delibera
n. 417/06/CONS) 10)
          10)  «In  ordine a qualsiasi elemento rilevante ai fini del
          procedimento l'Autorita' ha il potere di disporre perizie e
          analisi  statistiche  ed  economiche;  essa  puo'  altresi'
          richiedere  la  verifica  di  conformita'  del  sistema  di
          contabilita'  dei costi di cui al comma 5 affidandosi ad un
          organismo indipendente».
di   disporre  perizie  o  richiedere  la  verifica  del  sistema  di
contabilita' ad un organismo indipendente.
3.3 Alcuni rilievi sulle contabilita' di Tele 2 e di Tiscali.
  Come gia' evidenziato nella sezione 2.5 del presente provvedimento,
Tele 2 ha impiegato nella contabilita' inviata il 7 dicembre 2006 non
gia'  i minuti relativi all'anno 2006, ma bensi' i minuti relativi ai
dodici  mesi  a tra luglio 2006 e giugno 2007, procedendo a stimare i
dati  non  disponibili  relativamente  al  primo  semestre 2007. Tale
scelta  e'  legata  alla data di presentazione dell'istanza (dicembre
2006)   ed  all'avvio  di  commercializzazione  dei  servizi  su  ULL
(settembre 2006).
  Tele  2  nei due contributi inviati il 13 ed il 14 dicembre u.s. ha
ripresentato   la   propria   contabilita'   garantendo  il  completo
allineamento  temporale  tra la base costi e le quantita' di traffico
impiegate,  adottando  altresi' come base costo (operativi e capitale
impiegato)  dati  raccordati  con  il bilancio pubblico 2006. A causa
dell'effettiva  data di avvio del servizio di accesso diretto di Tele
2,  l'impiego  dei  minuti  di  traffico realmente generati, relativi
sostanzialmente  solo all'ultimo quadrimestre del 2006, ha comportato
un significativo incremento dei costi unitari di rete, che risultano,
da soli, al di sopra della soglia di 1,54 Eurocent/min.
  L'Autorita'  ritiene  che  in  linea  generale  la  prassi corretta
richiederebbe l'uso di costi e volumi prodotti nel corso del medesimo
anno di esercizio. Tale prassi va tuttavia specificata nel caso delle
contabilita'  di attivita' in via di avviamento. In tali casi infatti
non  e'  possibile adoperare criteri di ammortamento lineari, poiche'
gli  ammortamenti risultanti potrebbe portare a risultati paradossali
nel  calcolo  dei  costi  unitari  (ad  esempio  qualora un operatore
nell'anno di avvio del servizio producesse un solo minuto di traffico
-  ad  es. perche' ha avviato il servizio il 31 dicembre; tale minuto
avrebbe  come costo unitario il totale dei costi di rete dell'anno di
esercizio).  Per  le  attivita'  di  avvio  recente e' opportuno, nel
calcolo  dei  costi unitari impiegare criteri di ammortamento di tipo
economico  volti  a  ridurre il peso di tali voci di costo in ragione
dell'uso  effettivo degli assets corrispondenti. Cio' e' in linea con
il  fatto che gli ammortamenti sono ascritti ai bilanci solo quando i
corrispondenti asset entrano in esercizio e producono ricavi.
  Sulla  base di tali considerazioni l'Autorita' ritiene ammissibile,
nel  caso  della  stessa Tele 2, l'uso dei minuti relativi ai 12 mesi
tra  2006  e  2007,  in quanto tale criterio risulta analogo a quello
dell'ammortamento economico. Non ritiene invece ammissibile l'uso dei
minuti  effettivi rilevati nel solo 2006 in mancanza di aggiustamenti
sui metodi di ammortamento.
  Un'analoga  situazione si e' verificata nel caso di Tiscali, che ha
anch'essa  sostanzialmente  avviato  il  servizio nel corso del 2006.
Tale   azienda   ha  adottato  nella  propria  contabilita',  a  fini
prudenziali,  in luogo del traffico effettivamente generato nel corso
del  2006,  il traffico ipoteticamente generato dai clienti attestati
a dicembre  dello  stesso  anno. L'Autorita' ritiene ammissibile tale
metodologia, in quanto analoga a quella dell'ammortamento economico e
pertanto  ha  operato  le  proprie  valutazioni circa la riduzione di
perimetro  contabile  a  partire  dai costi di rete «efficientati» in
ragione di un consumo medio di regime per l'anno 2006.
  L'eventuale accettazione della metodologia da ultimo prospettata da
Tele  2  dovrebbe  essere  sottoposta  a  valutazioni di ammortamento
economico,  ovvero  ad efficientamenti analoghi a quelli adottate nel
caso  di  Tiscali,  che  comporterebbero  una  riduzione sostanziale,
stimabile nel 66%, del costo di rete corrispondente.
  In  ragione  di  tali  considerazioni,  anche  applicando  tutte le
valutazioni  gia'  espresse  nell'ambito  delle contabilita' relative
agli altri operatori, l'Autorita' non ritiene che l'istanza di deroga
di Tele 2 possa essere accolta.
  Da  ultimo  e'  opportuno  evidenziare che, nel caso di Tiscali, la
contabilita'  di riferimento e' quella 2006 e che, poiche' la data di
presentazione dell'istanza e' il 31 gennaio 2007, il valore approvato
avra' effetto solo a partire da tale data. I prezzi vigenti nell'anno
2007  saranno  dunque basati su dati di costo dell'esercizio del 2006
in linea con la prassi adottata per Telecom Italia.
3.4 Valorizzazione degli apparati in sede cliente.
  Dalle  analisi  svolte  da  BT  Italia  (che  ha presentato i costi
relativi  agli apparati in sede cliente solo con la comunicazione del
20 novembre  2007)  e Fastweb il costo delle funzionalita' dei CPE da
riconoscere  nel  costo  del  servizio  di  terminazione  e' circa il
47%-48%  del  costo  totale  dell'apparato. Tale percentuale e' stata
stimata  prima confrontando il costo di un apparato CPE e il costo di
un  router per soli servizi dati, poi valutando il peso delle singole
funzioni  ed apparati che compongono i CPE/IAD secondo le valutazioni
dei  fornitori  degli  apparati  stessi.  La  valutazione  di Fastweb
risultante  da  tali  successive  analisi  e' tra il 52% ed il 48% al
netto delle funzioni di «cartolina utente».
  Fastweb  e  BT  Italia richiamano inoltre il caso dell'Autorita' di
Regolamentazione  del Belgio, che avrebbe invece adottato 1'80% nella
fissazione  del prezzo di Telenet. Al riguardo deve sottolinearsi che
in  un  caso e' stata prodotta una BOM (bill of materials) del modulo
ATA  (Analogue  Terminal Adapter) degli apparati HAG da cui si desume
costo  e  funzione dei singoli elementi, mentre un altro fornitore ha
riportato inizialmente una valutazione del costo del solo sviluppo SW
e   Firmware,   precisando   solo  successivamente  che  le  analoghe
valutazioni varrebbero anche considerando i costi dell'Hardware.
  Fastweb  ha altresi' integrato tali valutazioni nelle comunicazioni
successive  all'invio  della  relazione  dell'11 dicembre inviando le
analisi  di costo di altre 2 societa' costruttrici. La prima societa'
ha  ripartito  per  funzioni  i  costi di sviluppo e test dei sistemi
software  relativi  alla  commessa  relativa  allo  sviluppo  HAG  di
Fastweb,  mentre  la  seconda societa' ha documentato la ripartizione
per   funzioni   dei   costi   delle   attivita'   di  progettazione,
implementazione,    personalizzazione,   qualificazione   interna   e
certificazione del prodotto.
  L'Autorita' osserva che la valutazione diretta del costo garantisce
maggiore  trasparenza  e  verificabilita'  rispetto  al confronto dei
prezzi  di  apparati  diversi.  Cio'  poiche'  ciascuna funzione puo'
essere  associata ad un componente elettronico ed ad un modulo SW per
i  quali  e'  possibile valutare i costi industriali di acquisto e di
sviluppo. L'Autorita' osserva tuttavia che le analisi di costo svolte
dalle  societa'  fornitrici  di  Fastweb  riguardano principalmente i
costi  di  sviluppo  SW  e  non  il  totale  dei costi industriali di
produzione degli apparati, (escludono cioe' il costo dell'HW fornito,
nonche'   dello   sviluppo   dello   stesso).   Alla   luce  di  tali
considerazioni  le  percentuali di ripartizione dei costi fornite tra
diverse  le  funzioni  degli  apparati devono ritenersi non del tutto
puntuali.  Purtuttavia,  per  apparati  con  una  forte componente di
software  ad  hoc,  sviluppati  per  un  singolo committente, i costi
industriali   legati   all'HW  possono  considerarsi  meno  rilevanti
rispetto  a  quelli  legati allo sviluppo stesso. In tal senso, anche
sulla  scorta di tali analisi, l'Autorita' ritiene che una misura del
20%  del  costo  degli  apparati in sede d'utente sia attribuibile al
servizio  di  terminazione  dagli  operatori  Fastweb,  BT  Italia  e
Tiscali.   Tale   quota   rappresenta   il  peso  delle  funzioni  di
segnalazione   SIP/H.323   che   corrispondono   alle   funzioni   di
segnalazione  svolte  dalla  centrale  SL  nella comunicazione tra la
centrale SL e quella SGU.
  Fastweb  e  BT Italia hanno evidenziato la necessita' di includere,
assieme  ai  costi  degli  apparati CPE, anche i costi di fornitura e
messa  in  opera degli stessi, con la medesima quota di ripartizione.
Occorre  tuttavia  sottolineare  che il motivo dell'inclusione di una
quota di costo del CPE nei costi degli operatori alternativi con reti
innovative  e'  unicamente quello di garantire la non discriminazione
di  tali  operatori nei confronti di Telecom Italia quando adotta una
rete PSTN tradizionale, mentre invece i costi di fornitura e messa in
opera  degli  apparati  in  sede cliente non hanno corrispondenza con
quanto  riconosciuto  a  Telecom  Italia  per  il proprio servizio di
terminazione.  Se  tuttavia  per  tali  costi non si rilevano criteri
contabili   che   ne   consentano   l'attribuzione   al  servizio  di
terminazione,   altre   considerazioni,  di  natura  pro-competitiva,
inducono  a  non  escluderli  completamente dal calcolo corrente. Gli
operatori  alternativi  infatti, al fine di espandere la loro base di
utenza,  tendono  ad  interiorizzare  i  costi  di  attivazione degli
accessi   non   richiedendo   o  praticando  sostanziali  sconti  sui
corrispondenti contributi al dettaglio al fine di ridurre le barriere
di acquisizione della clientela finale. In tale senso, quota parte di
tali  costi  di  attivazione  puo'  essere considerata tra le voci di
costo di acquisizione clientela di cui al successivo paragrafo 3.5.
  Anche  nel caso di BT Italia, per parita' di trattamento si ritiene
necessario  garantire  la copertura della voce di costo relativa agli
apparati in sede cliente, tuttavia, in tale caso, e' stato necessario
operare alcuni aggiustamenti sui valori proposti da tale societa'.
  In  primo  luogo  le valutazioni presentate da BT Italia, in quanto
basate  su di un WACC del 13,5% e su di un driver di ripartizione del
47%,  sovrastimavano il peso di tale componente. In secondo luogo, il
costi  forniti  non  disaggregavano i costi relativi alla fornitura e
messa  in  opera,  dai  costi  degli  apparati stessi. L'Autorita' ha
quindi   provveduto  ad  operare  opportuni  aggiustamenti,  puntuali
ovunque  possibile, sulla base di stime desunta dalla contabilita' di
Fastweb, per quanto riguarda lo scorporo dei costi di provisioning.
  Da   ultimo,  ancora  circa  la  valorizzazione  dei  CPE,  occorre
analizzare  i  rilievi  mossi  da  Telecom  Italia  e  Wind circa una
possibile doppia copertura dei costi degli apparati in sede di utente
di  Fastweb. Tali operatori segnalano che Fastweb richiede a chiusura
del contratto un contributo a copertura dei costi all'apparato HAG.
  Al  riguardo, dall'analisi delle condizioni generali di abbonamento
di Fastweb, si rileva che tale contributo appare richiesto al cliente
solo nel caso in cui quest'ultimo non e' in grado di restituire l'HAG
alla   societa'.   I   clienti  finali,  nel  corso  della  relazione
contrattuale  con  Fastweb, non entrano in possesso dell'apparato, il
quale   resta   di  proprieta'  dell'operatore  che  ne  richiede  la
restituzione o in alternativa il pagamento del valore residuo. Non e'
possibile  pertanto  concludere,  sulla  sola  base  di tale clausola
contrattuale,  che  l'HAG  sia  soggetto  a  doppio ristoro del costo
attraverso  il  traffico  ed  attraverso  i  contributi  degli utenti
finali.
  Resta  tuttavia  la  possibilita'  che, per quanto di proprieta' di
Fastweb,  l'apparato e la sua gestione vengano comunque integralmente
coperti dalle voci di canoni e contributi richiesti al cliente, dando
luogo in ogni caso un doppio ristoro dei costi.
  Al  fine  di  chiarire  tale aspetto, l'Autorita' ritiene opportuno
che,  a  supporto  delle  dichiarazioni fornite da ciascun operatore,
nell'ambito delle attivita' di verifica contabile di cui alla sezione
3.2,  il  revisore  accerti  la  causalita'  dei  costi  e dei ricavi
concernenti  gli  apparti in sede d'utente, provvedendo a certificare
l'assenza   di   doppio  ristoro  (dal  cliente  e  dal  servizio  di
terminazione) dei costi degli apparati in sede di utente.
3.5 Mark-up.
  L'Autorita'   ritiene  opportuno  di  confermare  la  decisione  di
riconoscere  agli operatori nuovi entranti, a fini pro-concorrenziali
ed  in  via  temporanea,  una  quota parte dei costi non recuperabili
(sunk  costs)  in  cui, differentemente dall'incumbent, questi devono
incorrere  per  avviare le attivita', investire nella copertura della
rete,  ed  affermare il proprio marchio in un contesto caratterizzato
dalla  presenza  di  un  soggetto  in  posizione dominante in tutti i
mercati   delle   telecomunicazioni  fisse  e  quindi  da  una  forte
incertezza dei ritorni economici.
  Il riconoscimento di tali costi risulta essenziale per ripristinare
condizioni   concorrenziali  in  un  contesto  ancora  caratterizzato
dall'esistenza  di  forti  squilibri competitivi. La misura e' quindi
giustificata  in  quanto  idonea a produrre benefici strutturali e di
lungo   periodo  connessi  alla  crescita  del  numero  di  operatori
infrastrutturati  in  grado  di  offrire servizi di telecomunicazioni
fisse  ai  consumatori  finali.  Dal  momento  che  cio' produrra' un
rafforzamento  dell'assetto  competitivo, una riduzione dei prezzi ed
un  incremento  della  varieta'  dei  prodotti  e  servizi offerti, i
benefici di tale misura asimmetrica e temporanea appaiono soverchiare
di gran lunga gli eventuali costi.
  Nelle  contabilita'  sottoposte all'Autorita', tali costi risultano
variamente  classificati  come  costi  di avviamento, di attivazione,
acquisizione  e  gestione  clientela, costi di marketing e promozione
del    prodotto,    costi    di   distribuzione   ecc.   In   ragione
dell'eterogeneita'   delle   strutture   di  costo  presentate  dagli
operatori  per tali categorie di costi, l'Autorita' ritiene opportuno
non operare un riconoscimento puntuale delle voci di costo presentate
da  ciascuno.  Diversamente,  tali costi, comunque sostenuti da tutti
gli   operatori  nuovi  entranti,  verrebbero  riconosciuti  in  modo
discriminatorio  sulla  base  delle  scelte  effettuate  da  ciascuno
nell'ambito  della  presentazione  delle  proprie  contabilita'.  Per
analoghi  motivi, l'Autorita' ritiene opportuno che il riconoscimento
di  tali  costi  avvenga,  non  in proporzione ai costi presentati da
ciascuno,  ma in proporzione ai costi di rete gia' riconosciuti. Tale
insieme  di  costi  presenta infatti massimo grado di omogeneita' tra
tutte  le  contabilita'  esaminate,  mentre  la modalita' del mark-up
garantisce  incentivi  maggiori agli operatori che hanno maggiormente
investito  in  infrastrutture.  L'Autorita'  evidenzia infine che, in
ragione  della temporaneita' e forfettarieta' di tale mark-up, non si
intende  derogare  ai  principi contabili vigenti, ma solo operare un
riconoscimento  temporaneo  a  valenza  pro-competitiva  di costi non
recuperabili  sostenuti  dagli operatori nuovi entranti di rete fissa
all'ingresso nel mercato.
  Con riferimento alla valorizzazione del mark-up si osserva in primo
luogo  che  alcuni  operatori  hanno  sottolineato il riconoscimento,
nella  contabilita' di Tiscali, dei costi di gestione wholesale nella
misura  del  5% richiedendo per se stessi la medesima valorizzazione.
In  secondo  luogo, gli operatori hanno richiesto l'introduzione, nel
perimetro  contabile  del  servizio  di  terminazione,  dei  costi di
provisioning  e  messa  in  opera  degli  apparati in sede di utente.
L'Autorita',  al fine di fissare il valore definitivo del mark-up, ha
provveduto  ad  operare  un  riesame, nelle contabilita' di tutti gli
operatori, delle voci di costo escluse dai perimetri del servizio con
particolare  riferimento  ai  costi  di  provisioning  e  di gestione
wholesale.
  Ad  esito  di tale analisi l'Autorita', valutando opportuno fissare
il  valore  del  mark-up anche sulla base di una quota di tali costi,
ritiene  che  lo  stesso  debba essere posto pari al 25% dei costi di
terminazione  di  rete.  Di  tale  inclusione  si  tiene  conto nella
rivalutazione  dei  costi di gestione wholesale nella contabilita' di
Tiscali  e  di  BT  Italia (ove tali voci di costo erano inizialmente
state incluse dall'Autorita' nella valutazione dei costi overhead).
  Tale  mark-up  deve  essere considerato come una misura asimmetrica
riconosciuta  in  via temporanea ai soli soggetti neo-entranti a fini
pro-concorrenziali.
3.6 Il tasso di remunerazione del capitale impiegato.
  Gli  aspetti  relativi  al  costo del capitale impiegato sono stati
trattati  nel  corso  della  fase di contraddittorio sulla base delle
relazioni contenute negli allegati A.6 e B.2 alla presente delibera.
  In relazione alle obiezioni procedurali mosse da Telecom Italia, si
sottolinea  che  non appaiono condivisibili i rilievi sull'assenza di
istruttoria  per  il  WACC.  Infatti,  nel  caso  della  delibera  n.
4/06/CONS, con cui si e' fissato il WACC per la rete fissa di Telecom
Italia,  l'iter procedimentale e' stato del tutto analogo, avendo nei
presenti  procedimenti  sottoposto  a  contraddittorio  il modello di
valutazione del costo del capitale.
  Telecom  Italia  ha altresi' effettuato ulteriori rilievi in merito
allo  spread  attribuito  a Fastweb e BT Italia per la determinazione
del   costo  del  debito  nonche'  all'aliquota  fiscale  utilizzata.
Quest'ultima  tematica e' stata oggetto di trattazione anche da parte
di  Wind  la quale ha richiesto di non utilizzare ai fini del calcolo
del  tasso  di  remunerazione  del  capitale la somma algebrica delle
aliquote IRES e IRAP quale aliquota fiscale di riferimento.
  Al  riguardo,  si  osserva  che lo spread calcolato per le societa'
Fastweb  e  BT  Italia  si  riferisce alle societa' italiane e non ai
gruppi  cui  appartengono. Il rating di BT Italia non sarebbe infatti
pari  al  rating  attribuito  al gruppo di British Telecom cosi' come
quello di Fastweb non sarebbe uguale a quello del gruppo di Swisscom.
Inoltre,  Fastweb  e'  parte  del  gruppo Swisscom solo a partire dal
2007.
  In   merito   all'aliquota  fiscale,  si  ribadisce  l'orientamento
dell'Autorita'  espresso  in  consultazione pubblica, in relazione al
quale  si  evidenzia  la necessita' di individuare un criterio comune
per  l'aliquota  fiscale  da  applicare a tutti gli operatori di rete
fissa  e  mobile  ai  quali  si  riconosce  un  ragionevole  tasso di
remunerazione  del  capitale  per  i servizi soggetti a controllo dei
prezzi, a prescindere dai risultati economici e finanziari conseguiti
da ciascun operatore. Si osserva infine che il ricorso ad un aliquota
fiscale  di  riferimento,  derivante  dalle  somme di IRES e IRAP, e'
utilizzata  anche  dalle  principali fonti finanziarie internazionali
per tutti gli operatori italiani.
  Cio'  premesso,  l'Autorita'  conferma  l'orientamento  espresso in
consultazione  pubblica relativamente alla determinazione di un'unica
aliquota  fiscale  di riferimento applicabile a tutti gli operatori e
pari alla somma delle aliquote IRES e IRAP.
  Nel  corso  del procedimento istruttorio Fastweb ha modificato piu'
volte  la  propria  posizione  sul  calcolo  del  coefficiente beta e
sull'utilizzo   del   CAPM   per   la  determinazione  del  tasso  di
remunerazione  del  capitale proprio. Con l'ultimo documento inviato,
Fastweb  ha  inteso sintetizzare la propria posizione sul calcolo del
WACC.  In particolare, Fastweb ha richiesto di utilizzare la proposta
originaria  (relativa alla contabilita' presentata 4 agosto 2006) per
il  calcolo  del  coefficiente  beta, senza modificare la metodologia
impiegata dall'Autorita' con la delibera n. 4/06/CONS.
  A questo proposito si osserva che la proposta originaria di Fastweb
richiedeva  il calcolo del coefficiente beta ricorrendo a rilevazioni
settimanali  o  mensili del titolo azionario di Fastweb e dell'indice
MIBTEL.  Come gia' illustrato nel documento di consultazione pubblica
tale  metodologia  risulterebbe  diversa  da  quella applicata per il
tasso di remunerazione del capitale di Telecom Italia con la delibera
n.  4/06/CONS.  L'Autorita' ribadisce che e' preferibile mantenere la
continuita'  metodologica  e  di criteri del calcolo del coefficiente
beta,   quale  appunto  la  scelta  dell'indice  di  riferimento,  la
frequenza  e  la durata delle rilevazioni, piuttosto che modificare i
criteri  scelti, di volta in volta, in funzione delle caratteristiche
dell'operatore  analizzato  o  della  bonta' degli indici statistici,
peraltro  spesso  non  significativi. E', infatti, prassi consolidata
utilizzare  costantemente  la  stessa  metodologia  di  calcolo senza
adottare  alcun  correttivo  e  impiegando  sempre  lo stesso tipo di
rilevazioni  (per  esempio settimanali in un arco di tempo triennale)
proprio   per   garantire   continuita'  e  coerenza  ai  fini  della
comparabilita'  dei risultati nel tempo per lo stesso operatore e tra
operatori.
  In  conclusione  l'Autorita'  ritiene di confermare i risultati del
calcolo  del  tasso  di  remunerazione  del  capitale derivanti dalle
risultanze istruttorie e riportati nella seguente tabella:

=====================================================================
          |  BT Italia   |  Fastweb   |  Tele2 Italia   |  Tiscali
=====================================================================
   WACC   |    12,9%     |   13,4%    |      12,6%      |   12,9%

  In   allegato   D   alla   presente  delibera  sono  riportate,  in
conclusione,  le  valutazioni metodologiche ed i dettagli dei calcoli
svolti  per determinare i suindicati valori di tasso di remunerazione
del capitale impiegato.
3.7 Alcuni rilievi sulle posizioni di Eutelia, Welcome Italia e Wind
  Eutelia  e  Welcome  Italia  hanno  espresso  l'esigenza  di  poter
conoscere   l'elenco   delle  numerazioni  attive  sulle  reti  degli
operatori che hanno fatto richiesta di un prezzo in deroga al fine di
poter  applicare  tariffe  differenziate  per  le chiamate dei propri
utenti verso tali reti. Eutelia lamenta di non aver ricevuto risposte
alle  legittime  richieste avanzate in tal senso e richiede quindi di
essere  esonerata dal pagare la differenza tra il prezzo massimo ed i
valori  in  deroga,  Welcome  Italia  promuove  la  necessita' che si
istituisca  un  database  unico  delle  numerazioni  geografiche  che
consenta l'attribuzione dei corretti importi sia a livello retail sia
livello wholesale.
  Al  riguardo,  l'Autorita'  osserva  che  gli operatori alternativi
notificati  sul  mercato  della  terminazione  su  propria  rete sono
obbligati,  ai sensi di quanto all'art. 38, comma 5 della delibera n.
417/06/CONS,  a  fornire,  a richiesta, il database dei propri numeri
geografici  attivi  e  che  il presidio sanzionatorio sul rispetto di
tali  norme  e'  quello  di  previsto  dal Codice delle Comunicazioni
all'art.  98, comma 11. L'Autorita' ritiene tuttavia che, fatti salvi
gli eventuali profili sanzionatori, la richiesta di Eutelia non possa
essere   considerata   nell'ambito   del  presente  provvedimento  di
approvazione  dei  prezzi  in  deroga,  ma che la stessa debba essere
eventualmente  riproposta  in  ambito controversiale al fine di poter
esaminare le evidenze prodotte in contraddittorio con le controparti.
  Infine,  Eutelia e Welcome Italia hanno fatto riserva di presentare
una  propria  richiesta  di  deroga,  mentre  Wind  ha effettivamente
presentato  due  proprie istanze, corredate di relativa contabilita',
per   i   dodici   mesi   tra   2006-2007   e  quelli  tra  2007-2008
rispettivamente.  Si sottolinea che hanno altresi' presentato istanza
di  deroga  per  i  dodici  mesi tra 2007-2008 anche gli operatori BT
Italia,  Fastweb,  Tele 2 e Tiscali. L'analisi di tali istanze non e'
oggetto del presente provvedimento.
3.8 Decisioni conclusive dell'Autorita' sulle richieste di deroga.
  In considerazione di quanto espresso nelle precedenti sezioni della
presente  delibera,  ed  in  particolare di quanto ritenuto in ordine
alla  valorizzazione  del  mark-up e dei costi degli apparati in sede
cliente  si  ritiene  quanto segue in merito alle richieste di deroga
avanzate dagli operatori Fastweb, BT Italia, Tele 2 e Tiscali:
    per  l'operatore  Fastweb,  il  prezzo di terminazione risultante
dagli   aggiustamenti   e   dall'eliminazione  delle  voci  di  costo
individuate risulta pari a 2,60Eurocent/min. Tale prezzo ha validita'
per il periodo compreso tra il 4 agosto 2006 ed il 30 giugno 2007;
    per  l'operatore  BT Italia, il prezzo di terminazione risultante
dagli   aggiustamenti   e   dall'eliminazione  delle  voci  di  costo
individuate risulta pari a 2,28Eurocent/min. Tale prezzo ha validita'
per il periodo tra il 7 agosto 2006 ed il 30 giugno 2007;
    per  l'operatore  Tele2,  avendo  altresi'  applicato le medesime
quote   di  mark-up,  i  documenti  prodotti  non  appaiono  tali  da
giustificare  una deroga al livello di prezzo proposto dalla delibera
n. 417/06/CONS;
    per  l'operatore  Tiscali,  il  prezzo di terminazione risultante
dagli   aggiustamenti   e   dall'eliminazione  delle  voci  di  costo
individuate risulta pari a 2,24Eurocent/min. Tale prezzo ha validita'
per il periodo tra il 31 gennaio 2007 ed il 30 giugno 2007.
  L'Autorita'  ritiene altresi' opportuno di richiedere, in linea con
quanto  previsto  all'art. 40, comma 8 della delibera n. 417/06/CONS,
che  ciascun  operatore  provveda  a  fornire, ai fini dell'efficacia
della  deroga  sopra riportata, una relazione redatta da una societa'
di  revisione, scelta tra quante risultano iscritte all'apposito albo
tenuto presso la Commissione nazionale per le societa' e la borsa, ai
sensi  dell'art.  161  del  testo unico di cui al decreto legislativo
24 febbraio  1998,  n. 58, che certifichi che i dati utilizzati nella
richiesta di deroga sono stati, nel loro complesso, predisposti sulla
base  delle  risultanze  contabili  del  bilancio  dell'esercizio  di
riferimento.  Al  fine  di  accertare l'assenza di doppio ristoro del
costo  degli  apparati  in sede cliente, la relazione dovra' altresi'
analizzare  la  causalita'  dei  costi  e  dei ricavi concernenti gli
apparti in sede d'utente, e certificare che i costi degli apparati in
sede di utente attribuiti al servizio di terminazione non siano anche
remunerati  dai  clienti.  L'Autorita' ritiene inoltre opportuno, ove
possibile,  che  tale  relazione  venga  predisposta  dalla  medesima
societa' incaricata per la revisione del bilancio pubblico per l'anno
di  riferimento  e che sia sottoposta all'approvazione dei competenti
organi   societari,   prima   dell'invio  all'Autorita'.  L'efficacia
dell'applicazione   dei   prezzi   in   deroga  di  cui  al  presente
provvedimento  deve  ritenersi subordinata alla presentazione di tale
relazione.
  Ritenuto  che  l'analisi tecnica che sorregge le determinazioni che
precedono  risiede,  oltre  che nelle superiori argomentazioni, negli
allegati  A  (allegati A.1 - A.6), B (allegati B.1 e B.2), C e D alla
presente delibera;
  Udita  la  relazione  dei  commissari  Nicola  D'Angelo  e  Stefano
Mannoni,  relatori  ai sensi dell'art. 29 del regolamento concernente
l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita';
                              Delibera:
                               Art. 1.
  1.  Il  prezzo  del  servizio di terminazione delle chiamate vocali
sulla  rete  dell'operatore  Fastweb  non  puo'  essere  maggiore  di
2,60Eurocent/min per il periodo 4 agosto 2006-30 giugno 2007.
    2. Il  prezzo  del servizio di terminazione delle chiamate vocali
sulla  rete  dell'operatore  BT  Italia  non  puo' essere maggiore di
2,28Eurocent/min per il periodo 7 agosto 2006-30 giugno 2007.
    3. Il  prezzo  del servizio di terminazione delle chiamate vocali
sulla  rete  dell'operatore  Tiscali  non  puo'  essere  maggiore  di
2,24Eurocent/min per il periodo 31 gennaio 2007-30 giugno 2007.
    4. La richiesta di deroga per l'operatore Tele 2 non e' accolta.