IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
  Vista  la  direttiva  2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000,
concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati
membri  di  organismi  nocivi  ai  vegetali  o ai prodotti vegetali e
contro la loro diffusione nella Comunita', e successive modifiche;
  Visto  il  decreto  legislativo  19  agosto  2005,  n. 214, recante
«Attuazione  della  direttiva  2002/89/CE  concernente  le  misure di
protezione  contro  l'introduzione e la diffusione nella Comunita' di
organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali»;
  Considerato  che  il  cerambicide  asiatico  Anoplophora  chinensis
(Thomson)  e'  un fitofago estremamente pericoloso per un gran numero
di latifoglie in grado di causare gravi danni al patrimonio forestale
e agricolo nazionale;
  Considerato che e' stato recentemente introdotto in alcune aree del
nord Italia;
  Ritenuto  opportuno  adottare misure fitosanitarie per contenere le
popolazioni presenti e impedire la diffusione dell'organismo nocivo;
  Ritenuto  opportuno  adottare  misure  fitosanitarie  per  impedire
l'introduzione di Anoplophora chinensis da paesi terzi;
  Acquisito   il   parere   favorevole   del  Comitato  fitosanitario
nazionale, di cui all'art. 52 del decreto legislativo 19 agosto 2005,
n. 214, espresso nella seduta del 12 e 13 luglio 2007;
  Acquisito  il  parere  favorevole della Conferenza permanente per i
rapporti  tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, espresso nella seduta del 18 ottobre 2007;

                              Decreta:
                               Art. 1.

                       Ambito di applicazione
  1.  La  lotta contro Anoplophora chinensis e' obbligatoria su tutto
il  territorio  della  Repubblica  italiana  al  fine di contrastarne
l'introduzione e la diffusione.