L'ASSESSORE DEI BENI
                       CULTURALI ED AMBIENTALI
  Visto lo statuto della Regione siciliana;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n.
637 recante norme di attuazione dello statuto della Regione siciliana
in materia di tutela del paesaggio, di antichita' e belle arti;
  Visto  il  testo  unico  delle leggi sull'ordinamento del Governo e
dell'amministrazione  della Regione siciliana, approvato con D.P.R.S.
28 febbraio 1979, n. 70;
  Vista la legge regionale 1° agosto 1977, n. 80;
  Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;
  Visto  il  decreto  legislativo  22 gennaio  2004, n. 42 recante il
«Codice  dei  beni  culturali  e  del  paesaggio, che ha sostituito e
abrogato  il testo unico approvato con decreto legislativo 29 ottobre
1999, n. 490;
  Visto  il  decreto  legislativo  n. 157/2006, recante «Disposizioni
correttive  ed  integrative  al  decreto  legislativo  n. 42/2004, in
relazione  al  paesaggio  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana n. 97 del 27 aprile 2006 - supplemento ordinario
n. 102»;
  Visto  il  regolamento di esecuzione della legge 29 giugno 1939, n.
1497, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;
  Visto l'art. 5 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15;
  Tenuto  conto dell'Accordo Stato-regioni del 19 aprile 2001 sancito
fra  il  Ministero per i beni e le attivita' culturali e i presidenti
delle  regioni  e  delle  province  autonome,  che  ha disciplinato i
contenuti  e  i  metodi  della  pianificazione  paesistica regionale,
prevedendo tra l'altro all'art. 8 tempi e modi di verifica dei P.T.P.
gia' redatti;
  Visto  il  D.A. n. 5820 dell'8 maggio 2002 «Atto di indirizzo della
pianificazione paesistica»;
  Visto l'art. 2 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
  Visto  il  parere  reso  dalla presidenza della Regione siciliana -
Ufficio   legislativo  e  legale  con  nota  prot.  n.  6826/87.11.05
dell'11° maggio  2005 sulla competenza all'imposizione dei vincoli di
iinmodificabilita' temporanea e loro presupposti;
  Vista  la circolare prot. n. 4348 del 31 maggio 2005 dell'assessore
regionale  beni  culturali  ambientali  e  pubblica  istruzione sulla
competenza all'imposizione dei vincoli di immodificabilta' temporanea
e loro presupposti;
  Visto  il  D.D.S.  n.  8073  del  29 ottobre 2003, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Regione  siciliana  n. 55 del 19 dicembre
2003,  con  il  quale e' stata sottoposta a vincolo paesaggistico, ai
sensi  e  per  gli  effetti  dell'art. 139 del testo unico n. 490/99,
l'area  comprendente  «Porzioni  di  territorio  contermini  all'area
archeologica di Santa Venera al Pozzo, alla Torre Casalotto, al Piano
della  Reitana e alla via dei Mulini», ricadente anche nel territorio
comunale di Acicatena;
  Visto  il  D.A.  n.  5007  del  16 gennaio  2006,  pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale della Regione siciliana n. 6 del 3 febbraio 2006,
con  il  quale, al fine di garantire le migliori condizioni di tutela
del  patrimonio paesistico e ambientale, l'area contermine alla Torre
Casalotto  e  l'area archeologica di Santa Venera al Pozzo» ricadenti
nel   territorio   comunale   di  Acicatena,  sono  state  dichiarate
temporaneamente  immodificabili  in  applicazione  dell'art.  5 della
legge  regionale  30 aprile  1991,  n.  15, fino all'approvazione del
Piano territoriale paesistico;
  Vista  l'ordinanza  n.  881/06  del 25 maggio 2006, con la quale il
T.A.R.   di   Catania   ha   respinto   la   domanda  di  sospensione
dell'esecuzione  del  sopracitato  D.A.  n. 5007 del 16 gennaio 2007,
impugnato  con  il  ricorso  n.  l  119/2006  proposto dalla Societa'
Costruzioni Spampinato s.r.l.;
  Considerata  l'imminente  scadenza del vincolo di immodificabilita'
come sopra specificato;
  Considerato  che  il  Piano  territoriale paesistico dell'Ambito 13
(Area del cono vulcanico etneo) in cui ricade l'area in questione, e'
stato  consegnato  dai consulenti incaricati della redazione entro il
termine   previsto   del   31 dicembre   2006   e   trasmesso   dalla
Soprintendenza beni culturali ed ambientali di Catania con nota prot.
n.  3562  del  14 maggio  2007,  all'assessorato  regionale  dei beni
culturali  ambientali  ed  educazione  permanente,  per l'avvio delle
procedure di approvazione;
  Vista  la  nota  prot. n. 452 dell'11 gennaio 2008, con la quale la
Soprintendenza  per  i  beni  culturali  ed  ambientali di Catania ha
chiesto  la  proroga  del  vincolo  sopra  citato  per  un periodo di
ulteriori  12  mesi (1 anno) al fine di evitare, con la decadenza del
vincolo  in  questione, la mancanza di una opportuna tutela nell'area
interessata,  nelle  more  dell'approvazione  del  Piano territoriale
paesistico dell'ambito 13 (Area del cono vulcanico etneo);
  Considerato   che   ad   oggi   non   si   e'   potuto   provvedere
all'approvazione  dell'ambito  13  perche' «in fase di verifica degli
elaborati   consegnati   e'  stata  riconosciuta  la  complessita'  e
l'articolazione del territorio compreso nell'ambito 13 per cui questa
Soprintendenza  ha  chiesto ulteriori approfondimenti soprattutto per
la parte attinente l'apparato normativo.»;
  Vista  la  nota  assessoriale  prot.  n.  186  del 15 gennaio 1998,
contenente  direttive  alle  soprintendenze  in  ordine  alle  misure
cautelari  previste  dall'art.  5  della legge regionale n. 15/1991 e
agli atti da porre in essere in caso di loro decadenza;
  Considerato che l'apposizione di un termine finale al provvedimento
di  vincolo  come  sopra  rilevato  e'  imposto,  ferma  restando  la
condizione   risolutiva   dell'approvazione   del   P.T.P.  dell'area
suddetta,  dal  disposto dell'art. 2 della legge 19 novembre 1968, n.
1187  e  dell'art.  1  della  legge regionale 5 novembre 1973, n. 38,
applicabili analogicamente nel caso di specie;
  Considerato  per  quanto  sopra  espresso  che,  nelle  more  della
approvazione   dell'ambito   13   (Area  del  cono  vulcanico  etneo)
sussistono  motivate  esigenze per prorogare per ulteriori 12 mesi (1
anno)  e  comunque per un periodo complessivamente non superiore a un
quinquennio  dalla  data  di  sua  entrata  in  vigore, il vincolo di
immodificabilita'  temporanea vigente nell'area contermine alla Torre
Casalotto  e nell'area archeologica di Santa Venera al Pozzo e meglio
individuate  nel  D.A.  n.  5007  del  16 gennaio 2006, preservandone
l'aspetto  naturale  e  i  valori  estetico-ambientali  ai fini della
normazione  del  Piano  territoriale paesistico - ambito 13 (Area del
cono vulcanico etneo);
  Ritenuto   che   la   contingente   assenza   dello   strumento  di
pianificazione  del  paesaggio,  alla  quale questo Assessorato, come
sopra   indicato,   ha   inteso   rimediare,  attivando  procedimenti
inequivocabilmente  preordinati  alla  redazione  e  approvazione del
P.T.P.  in questione, non puo' tradursi nella lesione degli interessi
pubblici  alla  conservazione  dell'ambiente  naturale  della zona in
questione e della sua percezione estetica di infungibile rilevanza.
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'  prorogato  per un periodo di 12 mesi (1 anno) dalla data di sua
scadenza,  salvo quanto disposto al successivo art. 2, giusta D.A. n.
5007  del  16 gennaio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione   siciliana   n.   6  del  3 febbraio  2006,  il  vincolo  di
immodificabilita'  temporanea  imposto  ai  sensi  e  pergli  effetti
dell'art.  5  della  legge regionale 30 aprile 1991, n. 15, nell'area
contermine alla Torre Casalotto e l'area archeologica di Santa Venera
al Pozzo, ricadenti nel territorio comunale di Acicatena, per effetto
del  D.A  n.  5007  del 16 gennaio 2006, secondo le disposizioni e le
modalita'  contenute nel sopra citato provvedimento, che si intendono
tutte richiamate e confermate.