IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

    Visto  il  decreto  legislativo  17 agosto  1999,  n.  368  e, in
particolare,  l'art.  35,  comma 2,  il quale prevede che il Ministro
dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,  acquisito  il
parere  del  Ministero della salute, determina il numero dei posti da
assegnare  a  ciascuna  scuola  di  specializzazione  in  medicina  e
chirurgia;
    Visto  il  citato decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, che
ai  commi 1  e 2 dell'art. 34, individua le specializzazioni mediche,
peraltro  gia'  individuate  dal  decreto,  in data 31 ottobre 1991 e
successive     modificazioni    e    integrazioni,    del    Ministro
dell'universita'  e  della ricerca, di concerto con il Ministro della
salute;
    Visto l'accordo tra il governo, le regioni e le province autonome
di  Trento  e  Bolzano,  intervenuto  nella seduta del 1° agosto 2007
della  Conferenza  Stato-Regioni,  sulla  determinazione  del  numero
globale   dei   medici   specialisti   da  formare  nelle  scuole  di
specializzazione  e  sui  contingenti  delle  contratti di formazione
specialistica  da  assegnare  alle scuole di specializzazione mediche
per  l'a.a.  2007/2008  di  cui  all'art. 35, primo comma del decreto
legislativo n. 368/1999;
    Visto il decreto del Ministero della salute, in data 22 settembre
2007,  in  corso  di  perfezionamento,  adottato  di  concerto con il
Ministero  dell'universita'  e  della  ricerca  e  con  il  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze,  concernente il fabbisogno annuo di
medici  specialisti  da  formare nelle scuole di specializzazione per
l'anno  accademico 2007/2008, pari a 7.460 unita' e la determinazione
del  numero  complessivo dei contratti di formazione specialistica da
assegnare  nel medesimo anno accademico, pari a complessivi n. 5.000,
con  la  conseguente ripartizione per ciascuna tipologia di scuola di
specializzazione;
    Ritenuto  che  l'offerta  formativa  delle universita' si rivolge
all'intero territorio nazionale;
    Ravvisata  la  opportunita' di adottare, quale criterio base, per
l'assegnazione  dei  contratti  di formazione specialistica quello di
assicurare  la continuita' formativa delle scuole tenendo conto delle
capacita' ricettive, nonche' del volume assistenziale delle strutture
inserite  nella rete formativa della scuola stessa ed, in mancanza di
una  propria  rete  formativa,  sulla  base  del volume assistenziale
complessivo,  per  ogni disciplina delle strutture sanitarie presenti
nell'ambito  territoriale  di  ciascuna regione o provincia autonoma,
rilevato a livello nazionale attraverso i D.R.G.;
    Visto il decreto 17 dicembre 1997 del Ministro dell'universita' e
della  ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro
della   sanita',   con  il  quale  sono  stati  fissati  i  requisiti
d'idoneita'    delle   strutture   universitarie   della   formazione
specialistica;
    Vista  la nota dell'8 novembre 2007, prot. n. 20588, con la quale
il  Ministero della difesa, Direzione generale della sanita' militare
ha  rappresentato le proprie esigenze di medici specialisti, ai sensi
del  citato  decreto  legislativo  n. 368/1999, art. 35, comma 3, per
l'a.a. 2007/2008;
    Viste  le  note  prott.  850/A  A.6/13-5812  e 850/A A.6/13-5813,
rispettivamente,  del  31 ottobre e 5 novembre uu.ss, con le quali il
Ministero   dell'interno,   Dipartimento  della  pubblica  sicurezza,
Direzione  centrale  di sanita' ha rappresentato le esigenze ai sensi
dell'art.   52  del  decreto  legislativo  n.  334/2000,  per  l'a.a.
2007/2008;
    Vista  la  nota prot. 339/IX/407679, in data 8 novembre 2007, del
Ministero  degli  affari  esteri,  con  la  quale e' stato comunicato
l'elenco dei posti da riservare ai medici provenienti da Paesi in via
di   sviluppo,   per  l'a.a.  2007/2008,  come  previsto  dall'ultimo
comma dell'art. 35 del decreto legislativo n. 368/1999;
    Visto  l'art.  46,  comma 2  del  predetto decreto legislativo n.
368/1999,  come  modificato  dal  comma 300,  della legge n. 266, del
23 dicembre 2005;
  Vista  la  legge del 12 novembre 2004, n. 271, art. 1, comma 6-bis,
che  integra  il  comma 5,  dell'art.  39, del decreto legislativo n.
286/1998,  prevedendo  l'accesso,  a  parita'  di  condizioni con gli
studenti  italiani,  anche  alle  scuole  di specializzazione per gli
stranieri  titolari  di  carta  di  soggiorno,  ovvero di permesso di
soggiorno  per  lavoro  subordinato o per lavoro autonomo, per motivi
familiari,  per  asilo  politico,  per asilo umanitario, o per motivi
religiosi,   ovvero   agli  stranieri  regolarmente  soggiornanti  in
possesso  di  titolo  di  studio superiore conseguito in Italia o, se
conseguito all'estero, equipollente;
    Ritenuto  necessario,  nell'assegnazione dei posti, come previsto
nell'accordo  tra  il  governo, le regioni e le province autonome del
1° agosto   2007,  di  tenere  conto,  per  quanto  possibile,  delle
priorita' espresse nei fabbisogni regionali;
    Ritenuto  necessario  ottemperare alla decisione del Consiglio di
Stato  n.  4483/2007,  di  conferma  della  sentenza del TAR Lazio n.
4780/2006,  che  ha  annullato il decreto ministeriale 1° agosto 2005
nella  parte in cui inserisce la tipologia di psicologia clinica, tra
gli  ordinamenti  didattici  delle scuole di specializzazione di area
medica e pertanto non assegnare posti alla citata tipologia;
    Rilevata   l'opportunita'  di  differire  all'a.a.  2008/2009  le
procedure  di riordinamento delle Scuole di specializzazione mediche,
di  cui  al  decreto  ministeriale  1° agosto  2005,  in  attesa  del
completamento    della    valutazione    delle    stesse   da   parte
dell'Osservatorio  nazionale  per  la  formazione  specialistica  dei
medici ai sensi del decreto ministeriale 26 marzo 2006;
    Ritenuto   pertanto,   in  attesa  del  perfezionamento  di  tali
adempimenti   da  parte  del  predetto  Osservatorio,  di  non  poter
procedere   all'attivazione   delle  Scuole  di  specializzazione  in
medicina  d'emergenza-urgenza  e  delle  altre  tipologie  di  scuole
previste dal precitato decreto ministeriale 1° agosto 2005;
    Visto  il decreto ministeriale n. 172, del 6 marzo 2006, relativo
al  «Regolamento  concernente  modalita'  per l'ammissione dei medici
alle scuole di specializzazione in medicina»;
    Sentito il Ministero della salute;

                              Decreta:
                               Art. 1.
    Per l'anno accademico 2007/2008 il numero di medici da ammettere,
con  assegnazione  dei  contratti  di formazione specialistica di cui
all'art.  35,  comma 2,  del  decreto  legislativo  n. 368/1999, alle
scuole  di  specializzazione  individuate  nel  decreto  ministeriale
31 ottobre  1991  e  successive modificazioni ed integrazioni, citato
nelle  premesse,  e'  di  n.  5.000 cosi' come indicato nella tabella
allegata che costituisce parte integrante del presente provvedimento,
alla III colonna.