Alle  Camere  di  commercio, industria,
                              artigianato e agricoltura
                                  e, per conoscenza
                              Alla   Regione   autonoma  della  Valle
                              D'Aosta  -  Assessorato dell'industria,
                              del  commercio,  dell'artigianato e dei
                              trasporti
                              Alla  Regione  Siciliana  - Assessorato
                              della   cooperazione,   del  commercio,
                              dell'artigianato   e   della   pesca  -
                              Dipartimento cooperazione, commercio ed
                              artigianato  -  Servizio  2S  Vigilanza
                              enti
                              Alla  Regione  autonoma  Friuli-Venezia
                              Giulia   -   Segretariato   generale  e
                              riforme istituzionali - Servizio affari
                              della presidenza
                              Alla   Regione  Trentino-Alto  Adige  -
                              Ufficio    di   vigilanza   Camere   di
                              commercio
                              Alla  Regione autonoma della Sardegna -
                              Assessorato industria e commercio
                              Alla Provincia autonoma di Trento
                              Alla Provincia autonoma di Bolzano
                              All'Unioncamere
                              Alla Infocamere S.c.p.a.
                              All'Istituto Guglielmo Tagliacarne
  L'utilizzo  della  modulistica elettronica per l'assolvimento degli
adempimenti  pubblicitari  nei confronti del registro delle imprese e
del repertorio delle notizie economiche ed amministrative si appresta
a  divenire  di  utilizzo  comune  da  parte di tutte le tipologie di
imprese  (individuali,  societarie,  ecc.)  a seguito della imminente
operativita'  delle disposizioni recate dall'art. 9 del decreto-legge
n.  7  del  2007  in  tema  di  comunicazione  unica  per  la nascita
dell'impresa.
  L'esigenza  di  adeguare  detta  modulistica,  altresi',  a  quanto
previsto  dall'art.  44,  commi 8  e ss. del decreto-legge n. 269 del
2003,  come introdotti dall'art. 1, comma 374, della legge n. 266 del
2005,  in  tema  di  iscrizione  agli  enti previdenziali, ha indotto
questa  Amministrazione ad approvare nuove specifiche tecniche per la
creazione  di  programmi  informatici  finalizzati  alla compilazione
delle  domande e delle denunce da presentare all'ufficio del registro
delle imprese per via telematica o su supporto informatico.
  Con  l'occasione,  sono  state apportate sostanziali modifiche alle
specifiche precedentemente approvate con decreto 30 marzo 2005, volte
a  semplificare  e  razionalizzare,  ove  possibile,  la  modulistica
elettronica  realizzata  sulla loro base, ma anche, ove necessario, a
rendere piu' completa e dettagliata la base informativa acquisita per
il suo tramite.
  Le  principali modifiche riguardano l'eliminazione di campi, le cui
informazioni sono rilevabili da altri documenti allegati alla pratica
o  gia'  presenti  nel  registro o nel repertorio, o desumibili dalla
firma digitale degli obbligati.
  Secondo questa logica sono state eliminate molte delle informazioni
descrittive  inserite a seguito della riforma del diritto societario,
informazioni    comunque   presenti   nello   statuto   dell'impresa.
Generalmente,  in  sostituzione di tali informazioni, viene richiesta
espressamente la presenza delle stesse nello statuto allegato.
  Alcune   informazioni   sono   state   eliminate   in   quanto  non
espressamente richieste dalle norme vigenti.
  I  dati  anagrafici  del  notaio  stipulante sono stati eliminati e
verranno  desunti  dalle  informazioni contenute nella firma digitale
dallo stesso apposta alla pratica.
  I  numeri  REA  non  sono  piu'  richiesti obbligatoriamente per le
pratiche  di  modifica  delle  imprese,  in quanto la posizione delle
stesse  e'  identificata  univocamente tramite il codice fiscale, sia
per   l'identificazione   della   localizzazione  sede,  che  per  le
plurilocalizzate.
  Sono   state   inserite  nuove  informazioni,  quali,  ad  esempio,
l'indicazione   dell'indirizzo   di   posta  elettronica  certificata
dell'impresa,   o   informazioni  precedentemente  non  individuabili
puntualmente, come ad esempio la sigla identificativa dell'impresa.
  In   un'ottica  di  semplificazione  degli  adempimenti,  e'  stata
modificata   la  gestione  del  trasferimento  di  sede  tra  diverse
province.  Tale  adempimento  sara' effettuato mediante un modello di
modifica  piuttosto  che,  come  avveniva  in precedenza, mediante un
modello   di   iscrizione   che   obbligava   l'utente  all'integrale
ripresentazione  di  tutte  le informazioni. Automatismi del registro
permetteranno  di  recuperare  presso  la  camera  di destinazione le
informazioni gia' iscritte nella camera di provenienza.
  Al   fine  di  migliorare  e  razionalizzare  l'acquisizione  delle
informazioni,   si   e'  ampliato  l'utilizzo  della  gestione  delle
occorrenze,  per  acquisire in maniera puntuale informazioni plurime,
ma con la medesima struttura.
  Ove  possibile,  si  sono  eliminate  ridondanze  di  informazioni,
valorizzando  la  presenza  di  informazioni  omogenee,  o accorpando
alcuni  riquadri, come ad esempio quelli degli strumenti finanziari o
della cancellazione delle societa' o delle cariche e qualifiche.
  In  particolare, e' stato eliminato il modulo SE (sede secondaria),
che  sara' sostituito, nell'utilizzo, dal modulo UL (ora dedicato, in
generale, alle localizzazioni dell'impresa).
  Allo scopo di aumentare il grado di sicurezza di alcuni automatismi
e  al  tempo  stesso semplificare l'inserimento delle informazioni da
parte   dell'utente,   e'   stato  richiesto  di  specificare  se  le
informazioni  presentate  siano  ad integrazione o in sostituzione di
quelle gia' presenti in archivio.
  Per  migliorare la qualita' dei dati resi disponibili attraverso il
registro,  e'  stato  previsto l'aggiornamento di alcune informazioni
che  l'utente  dichiarava,  in  precedenza,  solo  in  fase  di prima
iscrizione,  ma  di  particolare  interesse  per  le imprese e per il
monitoraggio dei flussi economici, quale, ad esempio, il numero degli
addetti dell'impresa.
  Una  particolare  attenzione e' stata posta nell'acquisizione delle
informazioni  concernenti  l'attivita'  dell'impresa. Si e' dato modo
all'utente  di specificare le diverse tipologie primarie e secondarie
delle  attivita' esercitate e di puntualizzare le corrispondenti date
di inizio e variazione. Si e' standardizzata la medesima modalita' di
esposizione  su  tutti i moduli interessati, con conseguenti vantaggi
per  la  qualita' e precisione delle informazioni e per la linearita'
della   fase   istruttoria   e   semplicita'   degli  automatismi  di
caricamento.
  In  quest'ambito  merita un richiamo specifico l'attenzione rivolta
all'attivita'  prevalente  dell'impresa,  al fine di farle recuperare
quella  valenza  per  tutto  il  territorio nazionale particolarmente
necessaria   per  l'attendibilita'  delle  informazioni  erogate  dal
registro.
  Analoga rilevanza va data all'aggiornamento e razionalizzazione dei
codici  delle  tabelle,  finalizzato anch'esso al miglioramento della
qualita'  informativa,  all'adeguamento  normativo,  allo snellimento
delle operazioni di codifica da parte dell'utente e di istruttoria da
parte  della  camera,  grazie  all'eliminazione  di  codici  ambigui,
ridondanti, obsoleti o di uso interno dell'Ufficio.
  Si   e'  provveduto  ad  aggiornare  il  tracciato  del  modulo  CF
(comunicazioni   relative   alle   procedure   concorsuali),  per  le
comunicazioni  informatiche  o  telematiche dai tribunali al registro
delle imprese previste dalla riforma del diritto fallimentare.
  La   medesima   riforma   del   diritto  fallimentare  prevede  che
determinati   soggetti  possano  effettuare  alcuni  adempimenti  nei
confronti del registro: questi sono gestiti con nuovi riquadri per le
imprese  individuali,  e  con  l'aggiunta  di  specificazioni  per le
societa'.
  In  ossequio, infine, alle disposizioni sopra richiamate in tema di
presentazione   delle  denunce  previdenziali  presso  l'ufficio  del
registro delle imprese, sono stati previsti appositi riquadri nonche'
un   nuovo   modulo   (intercalare   AA)   per  l'acquisizione  delle
informazioni previdenziali commerciali e artigiane.
  In  relazione  a  quanto  precede,  si  invitano  codeste Camere di
commercio  a dare la massima diffusione alle istruzioni in parola tra
gli  utenti del registro delle imprese e del repertorio delle notizie
economiche ed amministrative, in modo che gli stessi possano disporne
all'atto della compilazione dei relativi moduli.
  La  presente circolare, con le istruzioni allegate, oltre ad essere
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale,  e'  disponibile nel sito web
dello scrivente Ministero (www.sviluppoeconomico.gov.it).
    Roma, 8 febbraio 2008
                                      Il direttore generale: Mancurti