IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista  la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante disposizioni per la
formazione  del  bilancio  annuale  e  pluriennale dello Stato (Legge
finanziaria   2005)   ed  in  particolare  l'art.  1,  comma 96,  che
stabilisce come, in deroga al divieto di cui al comma 95 del medesimo
art.  1,  per  fronteggiare  indifferibili  esigenze  di  servizio di
particolare rilevanza ed urgenza e previo effettivo svolgimento delle
procedure  di  mobilita',  le  amministrazioni  dello  Stato anche ad
ordinamento  autonomo,  le agenzie, gli enti pubblici non economici e
gli  enti  di  ricerca, nonche' gli enti di cui all'art. 70, comma 4,
del   decreto   legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  e  successive
modificazioni,  possono  procedere  alle assunzioni nel limite di una
spesa  pari  a  40 milioni di euro per l'anno 2007 e a 120 milioni di
euro a regime, a carico dell'apposito fondo costituito nello stato di
previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze;
  Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266 recante disposizioni per la
formazione  del  bilancio  annuale  e  pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2006);
  Vista  la  legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per
la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge
finanziaria 2007);
  Visto,  in  particolare  l'art.  1, comma 519, della predetta legge
27 dicembre  2006,  n. 296, che destina una quota pari a 8 milioni di
euro  per  l'anno  2007  e  a 24 milioni di euro a regime a decorrere
dall'anno  2008,  corrispondente  al  20  per  cento del fondo di cui
all'art.  1, comma 513, della medesima legge, ovvero del fondo di cui
al  citato  art.  1,  comma 96,  della  legge  n.  311 del 2004, alla
stabilizzazione  a domanda del personale non dirigenziale in servizio
a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che
consegua   tale   requisito   in   virtu'   di   contratti  stipulati
anteriormente  alla  data  del  29 settembre  2006 o che sia stato in
servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio
anteriore alla data di entrata in vigore della medesima legge, che ne
faccia   istanza,   purche'  sia  stato  assunto  mediante  procedure
selettive  di  natura  concorsuale  o  previste  da  norme  di legge,
prevedendo,  inoltre,  che  alle  iniziative  di  stabilizzazione del
personale  assunto  a tempo determinato mediante procedure diverse si
provvede previo esperimento delle procedure selettive;
  Visto  il  citato  art.  1,  comma 519, della legge n. 296 del 2006
nella   parte   in  cui  prevede  che  le  assunzioni  previste  sono
autorizzate  secondo  le  modalita'  di  cui all'art. 39 comma 3-ter,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni;
  Visto  l'art.  39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Vista   la   citata   legge   27 dicembre  2006,  n.  296,  recante
disposizioni  per  la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale
dello  Stato  (legge  finanziaria  2007), ed in particolare l'art. 1,
comma  940  che prevede, al fine di garantire i livelli occupazionali
nel Parco nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga e del Parco
nazionale  della  Maiella,  l'erogazione  a  favore  dell'ente  Parco
nazionale  del  Gran  Sasso  e dei Monti della Laga e dell'ente Parco
nazionale  della  Maiella  la  somma  di  Euro 2.000.000, a decorrere
dall'anno 2007, per consentire la stabilizzazione del personale fuori
ruolo  operante  presso  tali enti, attraverso riduzione del fondo di
cui  al  comma 96 dell'art. 1 della citata legge 30 dicembre 2004, n.
311;
  Visto  il decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, recante interventi
urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equita'
sociale,   convertito   in   legge  con  modificazioni,  dalla  legge
29 novembre 2007, n. 222, ed in particolare l'art. 27-bis che dispone
che,  nei limiti dell'importo stanziato dall'art. 1, comma 940, della
legge  27 dicembre  2006,  n.  296,  gli  enti  Parco nazionale della
Maiella  e  del Gran Sasso e dei Monti della Laga, sono autorizzati a
utilizzare    le   somme   eccedenti   quelle   occorrenti   per   la
stabilizzazione  del  personale  fuori ruolo interessato dal suddetto
comma 940  per  l'assunzione dei lavoratori gia' titolari di rapporto
di  lavoro  precario  e degli ex lavoratori socialmente utili, previa
procedura selettiva;
  Vista  la  direttiva  del  Ministro per le riforme e le innovazioni
nella  pubblica  amministrazione n. 7 del 30 aprile 2007, riguardante
l'applicazione  dei commi 519, 520, 529 e 940 dell'art. 1 della legge
27 dicembre  2006,  n.  296  (legge  finanziaria  per l'anno 2007) in
materia   di   stabilizzazione   e  proroga  dei  contratti  a  tempo
determinato,  nonche'  di riserve in favore di soggetti con incarichi
di collaborazione;
  Vista  la nota circolare Uppa n. 10/2007 elaborata dall'ufficio per
il  personale  delle pubbliche amministrazioni del Dipartimento della
funzione   pubblica   e  dall'Ispettorato  per  gli  ordinamenti  del
personale  e l'analisi dei costi del lavoro pubblico del Dipartimento
della  Ragioneria  generale dello Stato del Ministero dell'economia e
delle  finanze,  in  materia  di ripartizione del fondo relativo alle
assunzioni ed alla stabilizzazione di personale nelle amministrazioni
pubbliche  per  l'anno  2007, ai sensi del comma 96 dell'art. 1 della
legge  30 dicembre  2004,  n. 311 (Finanziaria 2005) e dei commi 513,
519   e  940  dell'art.  1  della  legge  27 dicembre  2006,  n.  296
(Finanziaria 2007).
  Viste   le  richieste  di  stabilizzazione  di  personale  a  tempo
determinato  pervenute  dalle  amministrazioni  interessate  ai sensi
dell'art. 1, comma 519, della legge n. 296 del 2006;
  Viste   le  richieste  di  stabilizzazione  di  personale  a  tempo
determinato  pervenute dagli enti Parco nazionale della Maiella e del
Gran  Sasso  e dei Monti della Laga, ai sensi dell'art. 1, comma 940,
della   legge   n.  296  del  2006  e  dell'art.  27-bis  del  citato
decreto-legge  10 ottobre 2007, n. 159, recante interventi urgenti in
materia  economico-finanziaria,  per lo sviluppo e l'equita' sociale,
convertito  in legge con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007,
n. 222;
  Visto  l'art.  1,  commi 408 e 410, della legge n. 296 del 2006 che
dispongono  il divieto di assunzioni di personale, a qualsiasi titolo
e  con  qualsiasi  tipo  di contratto, per le amministrazioni che non
abbiano provveduto agli adempimenti disposti dall'art. 1, commi 404 e
seguenti, della medesima legge n. 296 del 2006;
  Considerato  che dall'istruttoria prevista dall'art. 39 della legge
27 dicembre  1997, n. 449, e successive modificazioni, risulta che le
richieste  di  assunzioni pervenute dalle amministrazioni interessate
alle  stabilizzazioni,  nel corso dell'anno 2007, comporterebbero una
spesa annua lorda a regime non compatibile con le risorse finanziarie
previste dal fondo di cui al citato art. 1, comma 519, della legge n.
296 del 2006 e che, pertanto, non possono essere interamente accolte;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2007,
adottato  ai  sensi  dell'art.  1, comma 513, della legge 27 dicembre
2006,  n.  296 e dell'art. 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2004,
n.  311,  concernente  l'autorizzazione  alle  assunzioni, per l'anno
2007,  per  le  amministrazioni  dello  Stato  anche  ad  ordinamento
autonomo,  le  agenzie, gli enti pubblici non economici e gli enti di
ricerca,  nonche'  gli  enti di cui all'art. 70, comma 4, del decreto
legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  sottoposti  al  blocco  delle
assunzioni di cui all'art. 1, comma 95, della citata legge n. 311 del
2004;
  Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
16 novembre  2007,  adottato  ai  sensi dell'art. 1, comma 520, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, in deroga all'art. 1, comma 95, della
legge n. 311 del 2004, concernente l'autorizzazione, per l'anno 2007,
alle  stabilizzazioni  di ricercatori, tecnologi, tecnici e personale
impiegato  in  attivita' di ricerca e alle assunzioni di vincitori di
concorso, per le specifiche esigenze degli enti di ricerca;
  Tenuto  conto  dei  requisiti  soggettivi  richiesti  dall'art.  1,
comma 519,  della  predetta  legge  n.  296  del  2006, nonche' delle
priorita'  di assunzione indicate dalla citata Direttiva del Ministro
per  le  riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione n. 7
del 30 aprile 2007;
  Visto  l'art. 1, comma 519, della legge n. 296 del 2006 che prevede
che  le  amministrazioni  continuano  ad  avvalersi  del personale in
possesso dei requisiti per la stabilizzazione, e prioritariamente del
personale  di  cui  all'art.  23,  comma 1,  del  decreto legislativo
8 maggio  2001,  n.  215,  e successive modificazioni, in servizio al
31 dicembre  2006,  nelle  more  della conclusione delle procedure di
stabilizzazione;
  Visto  l'art. 1, comma 519, della legge n. 296 del 2006 nella parte
in  cui  prevede  che la stabilizzazione del personale volontario del
Corpo  nazionale  dei vigili del fuoco e' consentita al personale che
risulti  iscritto  negli  appositi  elenchi,  di  cui  all'art. 6 del
decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, da almeno tre anni ed abbia
effettuato non meno di centoventi giorni di servizio;
  Visto  che,  per  gli  anni 2008 e 2009, l'art. 1, comma 526, della
legge  n.  296  del 2006, prevede che le amministrazioni dello Stato,
anche  ad ordinamento autonomo, ivi compresi i Corpi di polizia ed il
Corpo  nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, incluse le agenzie
fiscali  di  cui  agli  articoli 62,  63 e 64 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici
non  economici  e  gli enti pubblici di cui all'art. 70, comma 4, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni
possono  procedere,  nel  limite  di  un contingente di personale non
dirigenziale  complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 40
per  cento  di  quella  relativa  alle  cessazioni avvenute nell'anno
precedente,   alla   stabilizzazione   del  rapporto  di  lavoro  del
personale,  in  possesso dei requisiti di cui al comma 519, dell'art.
1,  della medesima legge, favorendo, pertanto, le amministrazioni che
avranno maggiore turn-over;
  Ritenuto   di  dover  ripartire  il  fondo  previsto  dall'art.  1,
comma 519,  della  predetta  legge  n. 296 del 2006, autorizzando, in
deroga al divieto di cui al comma 95, dell'art. 1, della citata legge
n.  311  del 2004, le amministrazioni che ne hanno fatto richiesta ad
effettuare   stabilizzazioni   per   un  contingente  complessivo  di
personale  pari  a n. 719 unita' e nel limite di spesa pari 66.609 di
euro  per  l'anno  2007  e  a 23.998.603 di euro a regime a decorrere
dall'anno  2008,  corrispondente  al  20  per  cento del fondo di cui
all'art.  1, comma 513, della medesima legge, ovvero del fondo di cui
all'art. 1, comma 96, della legge n. 311 del 2004;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 28 dicembre 2007;
  Sulla  proposta  del Ministro per le riforme e le innovazioni nella
pubblica   amministrazione  e  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Le amministrazioni di cui all'allegata tabella sono autorizzate,
per  l'anno  2007,  ai  sensi  dell'art.  1,  comma 519,  della legge
27 dicembre 2006, n. 296, in deroga all'art. 1, comma 95, della legge
n.  311  del  2004, alle stabilizzazioni, mediante assunzione a tempo
indeterminato,  indicate nella medesima tabella allegata che e' parte
integrante del presente decreto, per un contingente complessivo di n.
719  unita'  di personale, corrispondente ad una spesa complessiva di
66.609  euro per l'anno 2007 e ad una spesa complessiva annua lorda a
regime di 23.998.603 euro a decorrere dall'anno 2008.
  2.  Le  assunzioni  di  personale  di cui al comma 1 possono essere
effettuate a decorrere dal 31 dicembre 2007.
  3.  Nell'ambito  del  contingente  autorizzato  gli  enti  dovranno
stabilizzare  secondo  le  priorita'  individuate dalla Direttiva del
Ministro   per   le   riforme   e   le   innovazioni  nella  pubblica
amministrazione n. 7 del 30 aprile 2007, fermo restando che si potra'
dare  corso  alla  stabilizzazione soltanto nel caso in cui sia stato
maturato  il  requisito  temporale del triennio e siano state svolte,
con esito positivo, le prove selettive.
  4.  Le  amministrazioni  di  cui  al  comma 1 che intendano avviare
assunzioni  per unita' di personale appartenenti a qualifiche diverse
rispetto a quelle autorizzate con il presente decreto, fermo restando
il   limite   delle   risorse   finanziarie   assegnate   a  ciascuna
amministrazione,   non   possono   procedere   senza   la  preventiva
autorizzazione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento per la funzione pubblica, ufficio per il personale delle
pubbliche  amministrazioni,  e  del  Ministero  dell'economia e delle
finanze  -  Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, IGOP.
E' ammessa un'unica richiesta di rimodulazione.
  5.  Le  amministrazioni  che  non hanno provveduto agli adempimenti
disposti  dall'art.  1,  commi 404 e seguenti, della legge n. 296 del
2006,  non possono procedere alle assunzioni di personale a qualsiasi
titolo e con qualsiasi tipo di contratto.
  6.  Le  risorse  finanziarie previste dall'art. 1, comma 940, della
legge  n.  296  del 2006, sono ripartite tra il Parco nazionale della
Maiella  ed  il Parco nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga
secondo  quanto  risulta  dalla tabella di cui al comma 1, ai fini di
quanto  previsto dal predetto comma 940, nonche' dell'art. 27-bis del
citato decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159.
  7.  Le  amministrazioni  di  cui al comma 1 sono tenute entro e non
oltre  il  31 maggio  2008, a trasmettere per le necessarie verifiche
alla  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  - Dipartimento della
funzione pubblica - Ufficio personale delle pubbliche amministrazioni
-  e  al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria  generale  dello Stato, IGOP, i dati concernenti il numero
dei  dipendenti  assunti  e  in  corso  di  assunzione  distinti  per
qualifiche,  specificando  se  a  tempo pieno o ridotto, indicando in
tale  caso  la  tipologia  e  la quota percentuale del part-time, ivi
inclusa  la  spesa  per  l'anno  2007, nonche' la spesa annua lorda a
regime  effettivamente da sostenere. Al completamento delle procedure
di  assunzione, va altresi' fornita dimostrazione da parte degli enti
interessati  del  rispetto  dei limiti di spesa previsti dal presente
decreto.
  8.   Alla  copertura  dell'onere  a  carico  delle  amministrazioni
interessate  si  provvede  mediante  utilizzo  delle risorse iscritte
nell'UPB  4.1.5.4.  Fondi  da ripartire per oneri di personale - cap.
3032,  dello  stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze  per  l'anno  2007  e  corrispondenti  capitoli  per esercizi
successivi.
  Il  presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei
conti,  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
    Dato a Roma, addi' 29 dicembre 2007
                             NAPOLITANO
                              Prodi,  Presidente  del  Consiglio  dei
                              Ministri
                              Nicolais,  Ministro per le riforme e le
                              innovazioni        nella       pubblica
                              amministrazione
                              Padoa  Schioppa, Ministro dell'economia
                              e delle finanze
Registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio 2008
Ministeri  istituzionali,  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,
registro n. 1, foglio n. 249