IL DIRETTORE
                     dell'Agenzia del territorio
  Visto  il  testo unico delle leggi sul nuovo catasto, approvato con
regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, e successive modificazioni;
    Visto   il   regolamento   per   l'esecuzione   delle  leggi  sul
riordinamento  dell'imposta  fondiaria,  approvato  con regio decreto
12 ottobre 1933, n. 1539;
    Visto  il  regolamento per la conservazione del nuovo catasto dei
terreni, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153;
    Vista   la   legge   1° ottobre  1969,  n.  679,  concernente  la
semplificazione delle procedure catastali;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642, concernente la disciplina dell'imposta di bollo;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n.  650,  concernente  il  perfezionamento e la revisione del sistema
catastale;
    Visto  il  regolamento,  recante  norme  per  l'automazione delle
procedure   di   aggiornamento   degli   archivi  catastali  e  delle
conservatorie  dei  registri  immobiliari,  adottato  con decreto del
Ministro  delle  finanze  19 aprile  1994,  n. 701, ed in particolare
l'art.   5,   comma 3,   il   quale  stabilisce  che  la  modifica  o
l'integrazione  dei  modelli,  delle formalita' e delle procedure per
gli  adempimenti  degli obblighi di cui al regolamento stesso possono
essere   adottate   con  provvedimento  del  Direttore  generale  del
Dipartimento del territorio;
    Visto  il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente
«Riforma  dell'organizzazione  del Governo a norma dell'art. 11 della
legge  15 marzo  1997,  n.  59»,  e  successive  modificazioni, ed in
particolare l'art. 64 che ha istituito l'Agenzia del territorio;
    Visto  il decreto 28 dicembre 2000, n. 1390, emanato dal Ministro
delle  finanze,  con cui sono state rese esecutive le Agenzie fiscali
previste  dagli  articoli 62,  63,  64  e  65 del decreto legislativo
30 luglio  1999,  n.  300,  come  modificato  dal  successivo decreto
ministeriale 20 marzo 2001, n. 139;
    Visto l'art. 1, comma 374, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
    Visto  il provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio
22 marzo 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25 marzo
2005,  che  fissa  termini,  condizioni  e  modalita'  relative  alla
presentazione  del  modello  unico informatico di aggiornamento degli
atti  catastali,  e  rinvia  ad  appositi provvedimenti del Direttore
dell'Agenzia  del territorio l'approvazione delle specifiche tecniche
del  modello  unico informatico catastale relativamente a determinate
tipologie di atti di aggiornamento;
    Visto  il  decreto  legislativo  7 marzo  2005, n. 82, recante il
codice dell'amministrazione digitale;
    Visto  il provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio
23 febbraio  2006,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 50 del
1° marzo  2006,  con  cui  sono  state  approvate le nuove specifiche
tecniche e la procedura Pregeo 9 per la predisposizione degli atti di
aggiornamento  geometrico  di  cui  all'art. 8 della legge 1° ottobre
1969, n. 679, ed agli articoli 5 e 7 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650;
    Visto  il provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio
22 dicembre  2006,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  1 del
2 gennaio   2007,   che   prevede   l'attivazione   del  servizio  di
trasmissione  telematica  del  modello  unico  informatico  catastale
relativo  agli  atti  di  aggiornamento  geometrico di cui all'art. 8
della  legge  1° ottobre  1969,  n.  679,  ed agli articoli 5 e 7 del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26 ottobre  1972, n. 650
(Pregeo), limitatamente ad alcune aree geografiche;
    Visto  il provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio
2 marzo  2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12 marzo
2007, che stabilisce le modalita' di pagamento dei servizi telematici
erogati dall'Agenzia del territorio tramite utilizzo di somme versate
su conto corrente unico a livello nazionale;
    Visto  il provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio
30 maggio  2007,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 128 del 5
giugno  2007,  che  prevede  l'estensione  a  livello  nazionale  del
servizio  di  trasmissione  telematica  del modello unico informatico
catastale  relativo  ad  alcune  tipologie  di  atti di aggiornamento
geometrico (Pregeo) di cui all'art. 8 della legge 1° ottobre 1969, n.
679,  ed  agli  articoli 5  e  7  del  decreto  del  Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650;
  Considerato  inoltre  che, a seguito delle modifiche apportate alle
procedure informatiche, e' ora possibile estendere il servizio per la
presentazione  in  via telematica anche ad altre tipologie di atti di
aggiornamento geometrico;
                              Dispone:
                               Art. 1.
             Estensione del servizio ad altre tipologie
                 di atti di aggiornamento geometrico
  1.  Il  servizio  di  trasmissione  telematica  del  modello  unico
informatico  catastale  e' esteso, a livello nazionale con esclusione
delle  province  di Trento e Bolzano, a tutte le tipologie di atti di
aggiornamento  geometrico  (Pregeo), ad eccezione di quelli esenti da
tributi.