LA COMMISSIONE
su  proposta  del  presidente,  sentito il commissario prof. Giovanni
Pitruzzella, delegato per il settore;
  Premesso:
    che,  con delibera n. 07/643, la Commissione, nella seduta del 15
novembre   2007,   ha   approvato  la  proposta  di  revisione  della
regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili e delle
altre misure di cui all'art. 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990,
come  modificata  dalla  legge  n.  83  del  2000,  nel settore delle
telecomunicazioni   (ad   integrale  sostituzione  della  provvisoria
regolamentazione adottata con delibera n. 02/152 del 25 luglio 2002 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre 2002);
    che  la  stessa delibera, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera
l),  della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, e' stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 7 del 9 gennaio 2008 a seguito
di richiesta inoltrata con nota del 17 dicembre 2007;
    che,  per  mero  errore materiale, i commi 1 e 3 dell'art. 8 e il
comma  2 dell'art. 12 sono stati pubblicati in un testo differente da
quello oggetto dell'approvazione della Commissione e gia' a suo tempo
inviato  ai  soggetti interessati nell'ambito del procedimento per la
revisione;
                              Delibera:
  Di  richiedere  la  rettifica  del  testo pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale e dunque di sostituire il testo del comma 1 dell'art. 8 con
il  seguente: «Tra l'effettuazione di uno sciopero e la proclamazione
da  parte  dello stesso soggetto sindacale del successivo, che incide
sullo  stesso  servizio  finale e sullo stesso bacino di utenza, deve
intercorrere un intervallo di almeno due giorni»;
  Il  testo del comma 3 dell'art. 8 con il seguente: «La segnalazione
come  illegittimo  da  parte  della  Commissione  di  uno sciopero in
precedenza proclamato non esonera dal rispetto delle regole di cui ai
due commi precedenti».
  Conseguentemente,  per  esigenze  di  coordinamento,  sostituire il
testo  del  comma  2  dell'art.  12  con il seguente: «Le norme della
presente  regolamentazione  si  applicano anche in caso di astensione
collettiva    dal    lavoro   straordinario,   supplementare,   dalla
reperibilita',  fatta  eccezione  per  la regola relativa alla durata
massima   la   quale  non  puo'  essere  superiore  a  trenta  giorni
consecutivi   per   ogni   singola  azione,  e  per  quella  relativa
all'intervallo, regolato all'art. 8) della presente regolamentazione.
La  proclamazione con unico atto di sciopero dello straordinario e di
astensione   dall'ordinaria   prestazione  di  lavoro  puo'  avvenire
soltanto   se  quest'ultima  e'  contenuta  nel  periodo  interessato
dall'astensione dallo straordinario».
  Pertanto,   il   testo  dell'art.  8  risulta  cosi'  integralmente
formulato:   Art.   8  -  Intervallo  tra  azioni  di  sciopero.  Tra
l'effettuazione  di  uno  sciopero  e la proclamazione da parte dello
stesso  soggetto  sindacale  del  successivo, che incide sullo stesso
servizio finale e sullo stesso bacino di utenza, deve intercorrere un
intervallo  di almeno due giorni. Tra l'effettuazione di uno sciopero
e  l'effettuazione  del  successivo, proclamati da soggetti sindacali
diversi  e  che  incidono sullo stesso servizio finale e sullo stesso
bacino  di  utenza,  deve intercorrere un intervallo minimo di almeno
dieci  giorni.  La  segnalazione  come  illegittimo  da  parte  della
Commissione  di uno sciopero in precedenza proclamato non esonera dal
rispetto  delle  regole  di  cui  ai  due commi precedenti. Telefonia
mobile   e   telefonia   fissa   non   sono   considerati,   ai  fini
dell'applicazione della regola dell'intervallo, come «stesso servizio
finale»;
  Il  testo  dell'art. 12 risulta cosi' integralmente formulato: Art.
12  -  Altre  forme  di azione di sciopero. La presente disciplina si
applica  ad  ogni  forma  di  azione  sindacale, comunque denominata,
comportante  una  riduzione  del  servizio  tale  da  determinare  un
pregiudizio   ai  diritti  degli  utenti.  Le  norme  della  presente
regolamentazione  si applicano anche in caso di astensione collettiva
dal  lavoro  straordinario, supplementare, dalla reperibilita', fatta
eccezione  per  la  regola  relativa alla durata massima la quale non
puo'  essere  superiore  a trenta giorni consecutivi per ogni singola
azione,  e  per  quella relativa all'intervallo, regolato all'art. 8)
della  presente  regolamentazione. La proclamazione con unico atto di
sciopero   dello   straordinario   e   di  astensione  dall'ordinaria
prestazione  di  lavoro  puo'  avvenire  soltanto  se quest'ultima e'
contenuta    nel    periodo    interessato    dall'astensione   dallo
straordinario.  La  regola di intervallo minimo non opera nel caso di
scioperi  concomitanti,  il che si verifica quando lo sciopero, anche
dello  straordinario, proclamato successivamente, sempre nel rispetto
del  termine  di  preavviso,  e'  attuato in un periodo coincidente o
ricompreso  in  quello  dello  sciopero  proclamato in precedenza. La
regola  di  intervallo  minimo  non impedisce la proclamazione di uno
sciopero  delle  prestazioni  ordinarie  da attuare in un periodo di'
sciopero  dello  straordinario  proclamato  da  altra organizzazione,
fermo  restando  l'obbligo di preavviso minimo e di intervallo minimo
rispetto  ad  eventuale  altro  sciopero  delle prestazioni ordinarie
proclamato in precedenza».
  Dispone la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle
Camere,  al  Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro delle
comunicazioni,  al  Ministro  del  lavoro e della previdenza sociale,
alle  organizzazioni  sindacali  SLC  CGIL,  FISTEL  CISL, UILTE UIL,
UILCOM   UIL,   CISAL   Comunicazione,   UGL   Comunicazione,  SNATER
Telecomunicazioni,  FIALTEL,  FLM  UNITI  CUB, COBAS TLC, CGIL, CISL,
UIL,  FIOM,  FIM  e  UILM,  nonche'  alla  Confindustria,  all'Unione
industriali  di  Roma,  alla  Assotelecomunicazioni  ed  alle aziende
Telecom   Italia   S.p.a.,   Telecom   Italia   Mobile  S.p.a.,  Wind
Telecomunicazioni   S.p.a.,  Blu  S.p.a.,  Vodafone  S.p.a.,  Albacom
S.p.a., Atlanet S.p.a., H3G S.p.a.
  Dispone  la  pubblicazione  della  presente delibera nella Gazzetta
Ufficiale nonche' l'inserimento sul sito internet della Commissione.
    Roma, 31 gennaio 2008
                                               Il Presidente: Martone