IL MINISTRO DELLA SALUTE
                           di concerto con
 IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

  Visto  l'art.  13  del  decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31,
relativo  alla  qualita'  delle  acque  destinate  al  consumo umano,
pubblicato  nel  supplemento  ordinario alla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 52 del 3 marzo 2001;
  Viste   le  motivate  richieste  della  Regione  Toscana  circa  la
necessita'  di  un  ulteriore  periodo  di  deroga,  al  fine di dare
attuazione  ai  provvedimenti  necessari per ripristinare la qualita'
dell'acqua;
  Visti  i valori massimi ammissibili fissati dal Consiglio Superiore
di Sanita' nella seduta del 13 dicembre 2007;
  Visto  che  l'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001 n. 31
consente  alle  regioni  o  province autonome di stabilire deroghe ai
valori  di  parametro  fissati nell'allegato I, parte B, o fissati ai
sensi  dell'art.  11,  comma 1,  lettera b),  entro  i valori massimi
ammissibili,  purche' nessuna deroga presenti potenziale pericolo per
la  salute  umana  e  nei  casi  in cui l'approvvigionamento di acque
destinate  al consumo umano conformi ai valori di parametro non possa
essere assicurato con nessun altro mezzo congruo;
  Premesso  che  tali  misure  devono  essere  applicate  in una area
geografica ben delimitata e per un periodo di tempo definito;
  Considerato  che,  ai  sensi del comma 11 del succitato art. 13, la
popolazione  interessata  deve essere tempestivamente e adeguatamente
informata  circa  le  deroghe  applicate  e  delle  condizioni che le
disciplinano e che, ove occorra, la Regione o Provincia autonoma deve
provvedere   a   formare   raccomandazioni   a  gruppi  specifici  di
popolazione  per  i  quali  la  deroga  possa  costituire  un rischio
particolare;
  Considerato  che  la  valutazione di non potenziale pericolo per la
salute  umana  viene  effettuata  comprendendo  anche la quantita' di
parametro  eventualmente  assunta  con gli alimenti, sia preparati in
ambito  domestico  sia  in  industrie alimentari che distribuiscono i
loro  prodotti  esclusivamente  nell'ambito geografico ricompreso dal
provvedimento di deroga;

                              Decreta:

                               Art. 1.
  1.  La  regione  Toscana puo' stabilire il rinnovo delle deroghe ai
valori  di  parametro  fissati  nell'allegato  I, parte B del decreto
legislativo  2 febbraio  2001, n. 31, per i parametri boro, arsenico,
clorito  e  trialometani,  entro  i  Valori Massimi Ammissibili (VMA)
rispettivamente  di  3  mg/l, di 50 µg/l, di 1,3 mg/l e di 80 µg/l ai
comuni di cui alla nota del 27 novembre 2007 n. 312465.
  Per  il comune di Piombino, frazione di Riotorto, il Valore Massimo
Ammissibile per il parametro boro puo' essere innalzato a 3,5 mg/l.
  2.  I  suddetti  valori massimi ammissibili possono essere concessi
fino al 31 dicembre 2008.
  3.  L'eventuale  rinnovo  e' subordinato alla trasmissione da parte
della  regione  Toscana  al  Ministero  della  salute ed al Ministero
dell'ambiente  e  tutela  del  territorio  e  del mare, entro il mese
di giugno  2008,  di  una  circostanziata  relazione sulla situazione
relativa   all'attuazione   dei   piani   di   risanamento  previsti,
comprensiva  dei  controlli analitici effettuati, che dovranno essere
intensificati  per  i  comuni ai quali la Regione ha concesso deroghe
per  due  o piu' parametri, dei risultati degli interventi effettuati
nel  periodo  di  deroga,  e  di  un  dettagliato programma di quanto
previsto  ai  fini  della  nuova  deroga, corredato dei costi e della
copertura finanziaria.
  4.  Sono  escluse  dai  provvedimenti  di  deroga  e  sono comunque
obbligate  al  rispetto  dei  limiti  previsti  dalla  normativa,  le
industrie  alimentari  ad eccezione di quelle di tipo artigianale con
distribuzione   del  prodotto  in  ambito  locale.  Si  rimanda  alle
autorita'  competenti  la  valutazione  di  ulteriori  esclusioni e/o
limitazioni temporali.
  5.   La   Regione  deve  provvedere  ad  informare  la  popolazione
interessata, in attuazione del disposto di cui al decreto legislativo
2 febbraio  2001 n. 31, art. 13, comma 11, relativamente alla elevata
concentrazione  dei  predetti  parametri,  e  deve fornire consigli a
gruppi  specifici  di  popolazione per i quali potrebbe sussistere un
rischio  particolare.  La  suddetta  informazione dovra' essere ancor
piu'  dettagliata  per  la  popolazione dei comuni nel cui territorio
viene distribuita acqua con due o piu' valori di parametro in deroga.
  6.  Relativamente  al  parametro  boro,  la popolazione deve essere
informata, in via precauzionale che il consumo dell'acqua da bere non
e' consigliato ai soggetti di eta' inferiore a 14 anni.
  Delle  iniziative  adottate  dovra'  essere  data  informazione  al
Ministero della salute.