L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
  Nella riunione del 14 dicembre 2007;
  Visti:
    la legge 9 gennaio 1991, n. 10;
    la legge 14 novembre 1995, n. 481;
    il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/1999;
    la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
    la legge 23 agosto 2004, n. 239;
    la  deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
(di   seguito:   Autorita)   30 gennaio   2004,   n.   5/2004,   come
successivamente  modificata e integrata (di seguito: deliberazione n.
5/2004), nonche' la relativa relazione tecnica;
    il   Testo   integrato   delle  disposizioni  dell'Autorita'  per
l'energia  elettrica  e  il  gas  per  l'erogazione  dei  servizi  di
trasmissione,  distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica
-  Periodo  di  regolazione 2004-2007, approvato con deliberazione n.
5/2004,  come  successivamente  modificato  e  integrato (di seguito:
Testo integrato);
    la  deliberazione  dell'Autorita' 20 luglio 2005, n. 153/2005 (di
seguito: deliberazione n. 153/2005);
    la deliberazione dell'Autorita' 22 settembre 2006, n. 203/2006;
    la  deliberazione dell'Autorita' 5 dicembre 2006, n. 275/2006 (di
seguito: deliberazione n. 275/2006);
    la  deliberazione  dell'Autorita'  18 dicembre 2006, n. 292/2006,
come    successivamente   modificata   e   integrata   (di   seguito:
deliberazione n. 292/2006);
    la deliberazione dell'Autorita' 13 giugno 2007, n. 135/2007;
    il  documento  per  la  consultazione 2 agosto 2007, «Tariffe per
l'erogazione  dei  servizi  di  trasmissione,  distribuzione e misura
dell'energia elettrica per il periodo 2008 2011», Atto n. 34/2007 (di
seguito: documento per la consultazione 2 agosto 2007);
    il    documento   per   la   consultazione   18 settembre   2007,
«Perequazione  della remunerazione riconosciuta al servizio di misura
in  bassa  tensione  nell'anno  2007»,  Atto  n. 38/2007 (di seguito:
documento per la consultazione 18 settembre 2007);
    il  documento per la consultazione 30 novembre 2007, «Tariffe per
l'erogazione  dei  servizi  di  trasmissione,  distribuzione e misura
dell'energia elettrica per il periodo 2008-2011 Orientamenti finali»,
Atto   n.   47/2007  (di  seguito:  documento  per  la  consultazione
30 novembre 2007).
  Considerato che:
    il  servizio  di  misura  dell'energia  elettrica, per il periodo
compreso  fra  il  mese di febbraio 2004 fino al 31 dicembre 2007, e'
disciplinato dalla Parte II, Titolo 4 del Testo integrato;
    secondo  quanto specificato al punto 13.2 della relazione tecnica
della  deliberazione  n.  5/2004, l'Autorita' ha previsto la verifica
annuale  della  congruita'  delle  componenti tariffarie in relazione
all'evoluzione  del  processo  di  liberalizzazione, anche al fine di
incentivare lo sviluppo della concorrenza;
    con   deliberazione   n.   153/2005  l'Autorita'  ha  avviato  un
procedimento   finalizzato,   tra   l'altro,   all'aggiornamento  dei
corrispettivi  per  l'erogazione  del servizio di misura dell'energia
elettrica;
    in  esito  a tale procedimento e' stata adottata la deliberazione
n. 275/2006 con la quale:
      a) e'  stato  disposto l'aggiornamento dei corrispettivi per il
servizio di misura a valere dal 1° gennaio 2007;
      b) e'  stata  individuata  una quota parte del corrispettivo di
misura  per  utenze  in  bassa  tensione destinata alla remunerazione
degli  investimenti  in misuratori digitali e sistemi di telegestione
per le utenze in bassa tensione;
      c) e' stata prevista l'introduzione di uno specifico meccanismo
di  perequazione  finalizzato  ad  attribuire  i ricavi relativi alla
quota  di  corrispettivo  di  cui  alla precedente lettera b) ai soli
distributori  che al 31 dicembre 2005 avevano realizzato investimenti
in  misuratori  digitali  e  sistemi di telegestione per le utenze in
bassa tensione (di seguito: perequazione misura 2007);
    le   componenti   tariffarie  destinate  alla  remunerazione  del
servizio di misura sono state determinate sulla base di una modalita'
di  riconoscimento  dei  costi  coerente  con  quanto previsto per il
servizio  di  distribuzione,  includendo una stima degli investimenti
netti effettuati negli anni 2002 e 2003;
    nel  dimensionare la tariffa di misura per l'anno 2007 e la quota
parte  destinata  ad  essere  oggetto  diperequazione, l'Autorita' ha
tenuto  conto  degli  investimenti effettuati negli anni 2002, 2003 e
2004 eccedenti quelli gia' precedentemente riconosciuti e del mancato
aggiornamento dei corrispettivi di misura per gli anni 2005 e 2006;
    con   il   documento   per  la  consultazione  18 settembre  2007
l'Autorita'  ha  espresso  i  propri  orientamenti  in relazione alla
perequazione  misura  2007,  proponendo  in particolare l'adozione di
un'impostazione  semplificata che prevede di individuare quale driver
principale  di  perequazione  il  numero  di  misuratori  elettronici
installati alla data del 31 dicembre 2005;
    i   meccanismi   perequativi   delineati  nel  documento  per  la
consultazione   18 settembre   2007,  trattandosi  di  meccanismi  di
perequazione  del ricavo effettivo, non possono dar luogo ad avanzi o
disavanzi di sistema.
  Considerato che:
    la  maggior parte dei soggetti partecipanti alla consultazione ha
espresso  una sostanziale condivisione dell'impostazione semplificata
sopra richiamata proposta dall'Autorita';
    tra  i  soggetti  partecipanti  alla  consultazione alcuni hanno,
invece,  espresso  critiche  all'adozione  del  numero  di misuratori
installati  alla  fine  dell'anno  2005 quale driver di perequazione,
poiche'  una  tale  impostazione  non consentirebbe di valorizzare in
maniera  adeguata  piani  di  investimento che prevedano di anteporre
all'installazione  dei  misuratori elettronici la realizzazione degli
investimenti relativi ai sistemi di telegestione;
    peraltro,   le   limitate   informazioni   messe  a  disposizione
dell'Autorita'  dai medesimi soggetti non consentono, nell'immediato,
di dare seguito alle critiche di cui al precedente punto;
    come  espresso  nel  documento  per  la consultazione 30 novembre
2007,  l'Autorita' sta valutando la possibilita' di prevedere, per il
terzo  periodo  regolatorio,  una  specifica perequazione relativa ai
ricavi a copertura della remunerazione del capitale investito e degli
ammortamenti in sistemi di telegestione.
  Ritenuto che sia pertanto opportuno:
    prevedere  che il riconoscimento della remunerazione del capitale
investito  connessa  ai maggiori investimenti per l'installazione dei
misuratori  elettronici  e  dei relativi sistemi di telegestione alla
utenze  in  bassa  tensione  nel periodo fino al 31 dicembre 2005 sia
previsto  esclusivamente  per  le  imprese  che hanno effettuato tali
investimenti;
    adottare,   per   la  perequazione  misura  2007,  l'impostazione
proposta  nel  documento  per  la  consultazione  18 settembre  2007,
individuando  quale  driver  principale  di perequazione il numero di
misuratori elettronici installati alla data del 31 dicembre 2005;
    prevedere  che  la  gestione  amministrativa  della  perequazione
misura  2007  sia  affidata  alla  Cassa  conguaglio  per  il settore
elettrico  (di  seguito:  Cassa)  in  coerenza con quanto previsto in
materia  di  perequazione  generale  ai  sensi dell'art. 42 del Testo
integrato
                              Delibera:
                               Art. 1.
                             Definizioni
  1. Ai fini della presente deliberazione si applicano le definizioni
di  cui  al  comma 1.1  del  Testo  integrato,  nonche'  le ulteriori
definizioni formulate come segue:
    misuratori elettronici sono i misuratori elettronici dell'energia
elettrica  relativi  a  punti  di  prelievo  in  bassa tensione, come
caratterizzati   funzionalmente   con   deliberazione   n.  292/2006,
riconoscibili  ai  fini  della  perequazione  misura 2007 ai sensi di
quanto disposto all'art. 3 del presente provvedimento;
    perequazione  misura  2007 e' la perequazione dei ricavi relativi
alla  remunerazione  riconosciuta  al servizio di misura dell'energia
elettrica   nell'anno   2007,   finalizzata   a   garantire   che  la
remunerazione  connessa agli investimenti in misuratori elettronici e
sistemi  di telegestione sia riconosciuta esclusivamente alle imprese
distributrici che hanno realizzato tali investimenti nel periodo fino
al 31 dicembre 2005;
    sistema   di   telegestione   e'   l'insieme   dei   sistemi   di
telecomunicazione e di acquisizione dati, degli strumenti informatici
e  delle funzionalita' che permette la rilevazione dei dati, l'avvio,
la   predisposizione   e  la  conduzione,  per  via  telematica,  dei
misuratori elettronici.