MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI IL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI TIPICHE DEI VINI, ISTITUITO A NORMA DELL'ART. 17 DELLA LEGGE 10 FEBBRAIO 1992, N. 164; ESAMINATA la domanda presentata dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Valle d'Aosta» o «Vallee d'Aoste»; HA ESPRESSO, nella riunione del 12 e 13 gennaio 2008, presente il Funzionario della Regione Autonoma Valle d'Aosta, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto direttoriale, il disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso: Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica dovranno pervenire al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini - Via XX Settembre, 20 - 00187 Roma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Valle d'Aosta" o "Valle' e d'Aoste". Art. 1 (Denominazioni) La denominazione di origine controllata "Valle d'Aosta" o "Valle' e d'Aoste", eventualmente accompagnata da una delle seguenti indicazioni di vitigno: Müller Thurgau; Gamay; Pinot nero o Pinot noir; Pinot grigio o Pinot gris; Pinot bianco o Pinot blanc; Chardonnay; Mayolet; Petite Arvine; Merlot; Fumin; Syrah; Cornalin; Nebbiolo; Petit rouge; Premetta; Moscato bianco o Muscat petit grain; Traminer aromatico o Gewürztraminer; Gamaret; Vuillermin o da una delle seguenti menzioni geografiche: Donnas; Arnad-Montjovet; Chambave; Chambave Moscato o Chambave Muscat; Nus; Nus Malvoisie; Torrette; Enfer d'Arvier; Blane de Morgex et de La Salle o da una delle seguenti indicazioni di colore: bianco o blanc; rosso o rouge; rosato o rose'; o da una delle seguenti tipologie di vinificazione: novello o nouveau; Chambave Moscato Passito o Chambave Muscat Fletri; Nus Malvoise Passito o Nus Malvoisie Fletri ; Moscato bianco Passito o Muscat petit grain Fletri; Traminer aromatico Passito o Gewurztraminer Fletri; Passito o Fletri e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione.