MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

  IL  COMITATO  NAZIONALE  PER  LA  TUTELA  E LA VALORIZZAZIONE DELLE
DENOMINAZIONI  DI  ORIGINE  E  DELLE  INDICAZIONI  TIPICHE  DEI VINI,
ISTITUITO A NORMA DELL'ART. 17 DELLA LEGGE 10 FEBBRAIO 1992, N. 164;

  ESAMINATA  la  domanda  presentata  dalla  Regione  Autonoma  Valle
d'Aosta intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione
della denominazione di origine controllata dei vini «Valle d'Aosta» o
«Vallee d'Aoste»;

  HA  ESPRESSO,  nella riunione del 12 e 13 gennaio 2008, presente il
Funzionario  della  Regione Autonoma Valle d'Aosta, parere favorevole
al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo
decreto  direttoriale, il disciplinare di produzione secondo il testo
di cui appresso:
   Le  eventuali  istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di
modifica  dovranno  pervenire  al  Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari  e  Forestali  -  Comitato  Nazionale  per  la Tutela e la
Valorizzazione  delle  Denominazioni  di  Origine e delle Indicazioni
Geografiche  Tipiche  dei  Vini  - Via XX Settembre, 20 - 00187 Roma,
entro  sessanta  giorni  dalla  data  di pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale.

  Proposta  di  modifica  del  disciplinare  di produzione dei vini a
denominazione  di  origine  controllata  "Valle  d'Aosta" o "Valle' e
d'Aoste".

                               Art. 1
                           (Denominazioni)

  La denominazione di origine controllata "Valle d'Aosta" o "Valle' e
d'Aoste",   eventualmente   accompagnata   da   una   delle  seguenti
indicazioni  di  vitigno:  Müller  Thurgau; Gamay; Pinot nero o Pinot
noir;  Pinot  grigio  o  Pinot  gris;  Pinot  bianco  o  Pinot blanc;
Chardonnay;  Mayolet;  Petite Arvine; Merlot; Fumin; Syrah; Cornalin;
Nebbiolo; Petit rouge; Premetta; Moscato bianco o Muscat petit grain;
Traminer  aromatico  o  Gewürztraminer;  Gamaret; Vuillermin o da una
delle   seguenti   menzioni   geografiche:  Donnas;  Arnad-Montjovet;
Chambave;  Chambave  Moscato  o  Chambave Muscat; Nus; Nus Malvoisie;
Torrette;  Enfer  d'Arvier;  Blane  de Morgex et de La Salle o da una
delle  seguenti indicazioni di colore: bianco o blanc; rosso o rouge;
rosato  o  rose'; o da una delle seguenti tipologie di vinificazione:
novello o nouveau; Chambave Moscato Passito o Chambave Muscat Fletri;
Nus  Malvoise Passito o Nus Malvoisie Fletri ; Moscato bianco Passito
o   Muscat   petit   grain   Fletri;  Traminer  aromatico  Passito  o
Gewurztraminer  Fletri;  Passito  o  Fletri  e' riservata ai vini che
rispondono  alle  condizioni  ed ai requisiti prescritti dal presente
disciplinare di produzione.