IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto  il  regolamento  (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo
2006,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in
particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;
  Visto  l'art. 5, comma 6, del predetto regolamento (CE) n. 510/2006
che  consente  allo  Stato membro di accordare, a titolo transitorio,
protezione  a  livello nazionale della denominazione trasmessa per la
registrazione e, se del caso, un periodo di adattamento;
  Visto   il  decreto  11 gennaio  2008,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana  -  serie generale - n. 20 del
24 gennaio  2008,  relativo  alla  protezione transitoria accordata a
livello  nazionale  alla denominazione «Arancia di Ribera», trasmessa
alla  Commissione  europea per la registrazione come denominazione di
origine protetta;
  Vista  la  legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti dalla appartenenza dell'Italia
alle  Comunita'  europee  - legge comunitaria 1999, ed in particolare
l'art.  14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la
vigilanza  sulle  denominazioni  protette  dei  prodotti  agricoli  e
alimentari,  istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati
con  decreto  del  Ministero  delle  politiche  agricole alimentari e
forestali,  sentite  le  regioni  ed  individua  nel  Ministero delle
politiche  agricole  alimentari  e  forestali  l'autorita'  nazionale
preposta  al coordinamento dell'attivita' di controllo e responsabile
della vigilanza sulla stessa;
  Ritenendo  che  le disposizioni di cui all'art. 14 relativamente ai
controlli,    debbano   trovare   applicazione   anche   per   quelle
denominazioni  le quali, essendo state trasmesse per la registrazione
comunitaria,  ottengono  transitoriamente  la  protezione  a  livello
nazionale ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006;
  Vista  la  comunicazione effettuata ai sensi del comma 9 del citato
art.  14 della legge n. 526/1999 dalla Regione siciliana con la quale
il predetto ente territoriale ha indicato quale autorita' pubblica da
designare  per  svolgere l'attivita' di controllo sulla denominazione
«Arancia  di  Ribera»  l'Istituto zooprofilattico sperimentale per la
Sicilia «A. Mirri», con sede in Palermo, via Gino Marinuzzi, 3;
  Considerato  che  l'Istituto  zooprofilattico  sperimentale  per la
Sicilia  «A.  Mirri»,  ha  predisposto  il  piano di controllo per la
denominazione  «Arancia  di Ribera» conformemente allo schema tipo di
controllo;
  Considerato  che il Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali,  ai  sensi  del  comma 1 del citato art. 14 della legge n.
526/1999, si e' avvalso del Gruppo tecnico di valutazione;
  Visto  il  parere  favorevole espresso dal citato Gruppo tecnico di
valutazione nella seduta del 14 dicembre 2007;
  Considerato  che  le  decisioni concernenti le autorizzazioni degli
organismi  di  controllo di cui agli articoli 10 e 11 del regolamento
(CE)  n.  510/2006  spettano  al  Ministero  delle politiche agricole
alimentari  e  forestali,  in  quanto autorita' nazionale preposta al
coordinamento  dell'attivita'  di  controllo  ai  sensi  del  comma 1
dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;
  Considerata  la  necessita',  espressa dal citato Gruppo tecnico di
valutazione,  di  rendere  evidente  e immediatamente percepibile dal
consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai
sensi  degli  articoli 10  e  11  del  regolamento  (CE) n. 510/2006,
garantendo  che  e'  stata autorizzata dal Ministero una struttura di
controllo  con il compito di verificare ed attestare che la specifica
denominazione risponda ai requisiti del disciplinare;
  Vista la documentazione agli atti del Ministero;
  Ritenuto   di   procedere   all'emanazione   del  provvedimento  di
autorizzazione  ai  sensi  del  comma 1  dell'art.  14 della legge n.
526/1999;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'Istituto  zooprofilattico sperimentale per la Sicilia «A. Mirri»,
con  sede  in  Palermo,  via  Gino Marinuzzi n. 3, e' designata quale
autorita'  pubblica autorizzata ad espletare le funzioni di controllo
previste  dagli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 per
la  denominazione  «Arancia  di  Ribera», protetta transitoriamente a
livello nazionale con decreto 11 gennaio 2008.