IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
  Visto  il  regolamento  (CEE)  n. 510/06 del Consiglio del 20 marzo
2006  relativo  alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;
  Viste  le  premesse  sulle quali e' fondato il predetto regolamento
(CEE) n. 510/06 e in particolare quelle relative alla opportunita' di
promuovere  prodotti  di  qualita' aventi determinate caratteristiche
attribuibili   ad  un'origine  geografica  determinata  e  di  curare
l'informazione  del consumatore idonea a consentirgli l'effettuazione
di scelte ottimali;
  Considerato  che  i  suddetti  obiettivi sono perseguiti in maniera
efficace  dai  consorzi  di  tutela, in quanto costituiti da soggetti
direttamente  coinvolti  nella  filiera produttiva, con un'esperienza
specifica  ed  una  conoscenza approfondita delle caratteristiche del
prodotto;
  Vista  la  legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee - legge comunitaria 1999;
  Visto  l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in
particolare  il  comma  15  che individua le funzioni per l'esercizio
delle  quali  i  consorzi  di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG
possono   ricevere,  mediante  provvedimento  di  riconoscimento  del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, l'incarico
corrispondente;
  Visti  i  decreti  ministeriali  12  aprile  2000, pubblicati nella
Gazzetta  Ufficiale  -  serie  generale  -  n. 97 del 27 aprile 2000,
recanti    disposizioni    generali    relative   ai   requisiti   di
rappresentativita'  dei  consorzi  di  tutela  delle denominazioni di
origine  protette  (DOP)  e  delle  indicazioni  geografiche protette
(IGP),  e  individuazione  dei criteri di rappresentanza negli organi
sociali  dei  consorzi  di  tutela  delle  denominazioni  di  origine
protette  (DOP)  e  delle  indicazioni  geografiche  protette  (IGP),
emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999;
  Visto  il  decreto  12  settembre  2000,  n.  410, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 con il
quale,  in attuazione dell'art. 14, comma 16 della legge n. 526/1999,
e'  stato  adottato  il  regolamento  concernente la ripartizione dei
costi  derivanti  dalle  attivita' dei consorzi di tutela delle DOP e
delle IGP incaricati dal Ministero;
  Visto   il  decreto  12  ottobre  2000  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  -  serie  generale  -  n.  272 del 21 novembre 2000 con il
quale,  conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera
d)  sono  state  impartite  le  direttive  per  la collaborazione dei
consorzi  di  tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato centrale
repressione  frodi  ora  Ispettorato  centrale per il controllo della
qualita'   dei  prodotti  agroalimentari  -  ICQ,  nell'attivita'  di
vigilanza;
  Visto   il  decreto  10  maggio  2001,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  -  serie  generale  -  n.  134 del 12 giugno 2001, recante
integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;
  Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
- serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante integrazione ai
citati decreti del 12 aprile 2000;
  Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
-  serie  generale  - n. 112 del 16 maggio 2005, recante modalita' di
deroga  all'art.  2  del  citato  decreto del 12 aprile 2000, recante
disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentativita' per
il riconoscimento dei consorzi di tutela delle DOP e IGP;
  Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
-  serie  generale  -  n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifica al
citato decreto del 4 maggio 2005;
  Visto  il  regolamento (CE) n. 1263 della Commissione del 1° luglio
1996,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea L.
163  del  2  luglio  1996  con  il  quale  sono  state  registrate le
denominazioni   di   origine  protetta  «Coppa  Piacentina»,  «Salame
Piacentino» e «Pancetta Piacentina»;
  Visto  il  decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  - serie generale - n. 293 del 15 dicembre
2004,   recante   «disposizioni  sanzionatorie  in  applicazione  del
regolamento   (CEE)   n.  2081/92,  relativo  alla  protezione  delle
indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti
agricoli e alimentari;
  Vista  l'istanza  presentata  dal  Consorzio di tutela della «Coppa
Piacentina»  DOP; del «Salame Piacentino» DOP e «Pancetta Piacentina»
DOP,  con  sede in Piacenza, via Colombo n. 35, intesa ad ottenere il
riconoscimento  dello  stesso  ad  esercitare  le  funzioni  indicate
all'art. 14, comma 15 della citata legge n. 526/1999;
  Verificata la conformita' delle statuto del Consorzio predetto alle
prescrizioni di cui ai sopracitati decreti ministeriali;
  Considerato  che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12
aprile 2000, relativo ai requisiti di rappresentativita' dei consorzi
di  tutela, come integrato dal decreto ministeriale 4 maggio 2005, e'
soddisfatta  in  quanto il Ministero ha verificato la partecipazione,
nella  compagine  sociale,  dei  soggetti appartenenti alla categoria
«imprese   di   lavorazione»   nella   filiera  «preparazione  carni»
individuata all'art. 4 del medesimo decreto, che rappresenta almeno i
2/3  di  ciascuna  delle  tre  produzioni  tutelate  per  le quali il
consorzio  chiede  l'incarico  di  cui  all'art.  14  della  legge n.
526/1999;
  Ritenuto   pertanto  necessario  procedere  al  riconoscimento  del
Consorzio  di  tutela  della  «Coppa  Piacentina»  DOP;  del  «Salame
Piacentino»  DOP  e «Pancetta Piacentina» DOP al fine di consentirgli
l'esercizio   delle   attivita'  sopra  richiamate  e  specificamente
indicate all'art. 14, comma 15 della legge n. 526/1999;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Lo  statuto  del  Consorzio di tutela della «Coppa Piacentina» DOP,
del  «Salame Piacentino» DOP e «Pancetta Piacentina» DOP, con sede in
Piacenza,  via  Colombo  n.  35, e' conforme alle prescrizioni di cui
all'art.  3 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali
relative  ai  requisiti  di rappresentativita' dei Consorzi di tutela
delle  denominazioni  di  origine  protetta (DOP) e delle indicazioni
geografiche protette (IGP).