IL MINISTRO DELLA SALUTE
  Visti  gli  articoli 5, lettera h), e 6 della legge 30 aprile 1962,
n.  283,  successivamente  modificata  con legge 26 febbraio 1963, n.
441;
  Visto  l'art. 19 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che
prevede  l'adozione  con  decreto del Ministro della salute di limiti
massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari;
  Visto  l'art.  34  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
23 aprile 2001, n. 290, relativo ai residui ed intervalli di carenza;
  Visto il decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 «Prodotti
fitosanitari:  limiti  massimi  di  residui della sostanze attive nei
prodotti  destinati  all'alimentazione»  (pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 292 del 14 dicembre 2004, supplemento
ordinario  n.  179), modificato dal decreto del Ministro della salute
17 novembre  2004  (pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 30 del
7 febbraio  2005), dal decreto del Ministro della salute 4 marzo 2005
(pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 26 maggio 2005), dal
decreto  del  Ministro  della salute 13 maggio 2005 (pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  184  del  9 agosto  2005),  dal  decreto del
Ministro  della  salute  15 novembre  2005 (pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  n. 28 del 3 febbraio 2006), dal decreto del Ministro della
salute 19 aprile 2006 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del
14 luglio 2006), dal decreto del Ministro della salute 20 aprile 2006
(pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 161 del 13 luglio 2006), dal
decreto  del  Ministro  della salute 23 giugno 2006 (pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  204  del  2 settembre 2006), dal decreto del
Ministro  della  salute  3 ottobre  2006  (pubblicato  nella Gazzetta
Ufficiale n. 282 del 4 dicembre 2006), dal decreto del Ministro della
salute  26 febbraio  2007 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102
del  4 maggio  2007), dal decreto del Ministro della salute 13 giugno
2007 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 199 del 28 agosto 2007),
dal  decreto  del  Ministro  della  salute 13 giugno 2007 (pubblicato
nella  Gazzetta Ufficiale n. 200 del 29 agosto 2007), dal decreto del
Ministro  della  salute  13 giugno  2007  (pubblicato  nella Gazzetta
Ufficiale n. 201 del 30 agosto 2007);
  Vista la direttiva 2007/27/CE della Commissione del 15 maggio 2007,
che  modifica  gli  allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e
90/642/CEE  del  Consiglio,  per  quanto riguarda i limiti massimi di
residui  delle  sostanze attive etoxazolo, indoxacarb, mesosulfurone,
1-metilciclopropene, MCPA e MCPB, tolilfluanide e triticonazolo;
  Vista la direttiva 2007/39/CE della Commissione del 26 giugno 2007,
che modifica l'allegato della direttiva 90/642/CEE del Consiglio, per
quanto  riguarda  i  limiti  massimi di residui della sostanza attiva
diazinone;
  Vista  la  direttiva  2007/56/CE della Commissione del 17 settembre
2007,   che   modifica   gli  allegati  delle  direttive  86/362/CEE,
86/363/CEE  e  90/642/CEE del Consiglio, per quanto riguarda i limiti
massimi    di   residui   delle   sostanze   attive   azossistrobina,
clorotalonil,   deltametrina,   esaclorobenzene,  ioxinil,  oxamil  e
quinoxifen;
  Visti   i  decreti  dirigenziali  della  Direzione  generale  della
sicurezza  degli  alimenti  e  della nutrizione emanati dal 25 giugno
2007  al  3 luglio  2007,  per  prodotti  fitosanitari  contenenti le
sostanze  attive  carbaril, fenitrotion, diclorvos e diazinone, con i
quali   sono  stati  revocate  le  loro  autorizzazioni  per  la  non
iscrizione delle relative sostanze attive nell'allegato I del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
  Visti   i  decreti  dirigenziali  della  Direzione  generale  della
sicurezza  degli  alimenti e della nutrizione emanati dal 21 novembre
2006  al  23 maggio  2007,  per  prodotti  fitosanitari contenenti le
sostanze  attive  bupirimate  e  ciflutrin  con  i  quali  sono state
autorizzate le modifiche di impiego di prodotti gia' registrati;
  Visto  il  decreto  dirigenziale  della  Direzione  generale  della
sicurezza  degli  alimenti  e  della nutrizione emanato l'8 settembre
2006  con  il  quale  e'  stato autorizzato il prodotto fitosanitario
Smartfresh  (reg.  n.  12867)  e  contenente la sostanza attiva nuova
1-metilciclopropene;
  Ritenuto necessario aggiornare il decreto del Ministro della salute
27 agosto 2004 e successivi aggiornamenti, con i nuovi limiti massimi
di   residui   delle   sostanze  attive  azossistrobina,  bupirimate,
clorotalonil,  deltametrina,  diazinone,  esaclorobenzene, etoxazolo,
indoxacarb,   ioxinil,   MCPA,   mesosulfurone,  1-metilciclopropene,
oxamil, quinoxifen, tolilfluanide e triticonazolo;
  Visto  il  parere  favorevole della Commissione consultiva prodotti
fitosanitari espresso nella seduta plenaria del 16 ottobre 2007;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                      Limiti massimi di residui
  1.   I   limiti   massimi   di   residui   delle   sostanze  attive
azossistrobina,  bupirimate,  clorotalonil,  deltametrina, diazinone,
esaclorobenzene, etoxazolo, indoxacarb, ioxinil, MCPA, mesosulfurone,
oxamil,   quinoxifen,   tolilfluanide   e   triticonazolo,   indicati
nell'allegato  1 del presente decreto, sostituiscono i corrispondenti
limiti  massimi  di  residui indicati nell'allegato 2 del decreto del
Ministro della salute 27 agosto 2004 e successivi aggiornamenti.
  2.   I   limiti   massimi   di   residui   della   sostanza  attiva
1-metilciclopropene  indicati  nell'allegato  1 del presente decreto,
sono  aggiunti  a  quelli  indicati  nell'allegato  2 del decreto del
Ministro della salute 27 agosto 2004 e successivi aggiornamenti.
  3.  I limiti massimi di residui della sostanza attiva deltametrina,
indicati  in  allegato  2  del presente decreto, sostituiscono quelli
nell'allegato  3,  parte  A,  del  decreto  del Ministro della salute
27 agosto 2004 e successivi aggiornamenti.
  4.  I  limiti  massimi di residui delle sostanze attive indoxacarb,
MCPA  e  tolilfluanide,  indicati in allegato 2 del presente decreto,
sono  aggiunti  nell'allegato  3,  parte  A, del decreto del Ministro
della salute 27 agosto 2004 e successivi aggiornamenti.
  5.  I nuovi limiti massimi di residui, che trovano applicazione per
i  trattamenti effettuati dopo l'entrata in vigore dei limiti stessi,
si   applicano   per   le   sostanze  attive  etoxazolo,  indoxacarb,
mesosulfurone,    1-metilciclopropene,    MCPA,    tolilfluanide    e
triticonazolo  a  decorrere  dal  17 novembre  2007;  per le sostanze
attive  azossistrobina,  clorotalonil, deltametrina, esaclorobenzene,
ioxinil, oxamil e quinoxifen si applicano a decorrere dal 19 dicembre
2007;  per  la sostanza attiva diazinone si applicano a decorrere dal
28 dicembre 2007.