IL DIRETTORE GENERALE
          della sicurezza degli alimenti e della nutrizione
  Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo  1995,  n.  194, relativo
all'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in
commercio di prodotti fitosanitari;
  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290,  concernente  il regolamento di semplificazione dei procedimenti
di  autorizzazione  alla  produzione,  alla immissione in commercio e
alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
  Visto  il  decreto  legislativo  14 marzo  2003, n. 65, corretto ed
integrato   dal  decreto  legislativo  28 luglio  2004,  n.  260,  di
attuazione  delle  direttive  1999/45  CE e 2001/60/CE, relative alla
classificazione,  all'imballaggio  e  all'etichettatura dei preparati
pericolosi;
  Visto  il decreto ministeriale 17 ottobre 2007 di recepimento della
direttiva   2006/132/CE   della   Commisione  dell'11 dicembre  2006,
relativo all'iscrizione della sostanza attiva fenarimol nell'allegato
I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
  Visto  l'art. 1 del citato decreto ministeriale 17 ottobre 2007 che
indica   il  30 giugno  2008  quale  scadenza  dell'iscrizione  della
sostanza  attiva  fenarimol  nell'allegato  I del decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 194;
  Viste  le  limitazioni  e le nuove condizioni fissate per l'impiego
della  sostanza  attiva  fenarimol  dall'allegato  del citato decreto
ministeriale 17 ottobre 2007 (parte A e parte B);
  Considerato  che  nelle  more  delle procedure di recepimento della
citata  direttiva  2006/132/CE  la direzione generale della sicurezza
degli   alimenti  e  della  nutrizione  in  data  19 aprile  2007  ha
provveduto  con  nota  n.  DGSAN/7/3623/P  a  comunicare alle imprese
titolari  dei  prodotti  fitosanitari  interessati  le modalita' e le
procedure di attuazione della direttiva stessa;
  Considerato  che  le  imprese  titolari  delle  autorizzazioni  dei
prodotti  fitosanitari  elencati  nell'allegato  al  presente decreto
hanno  ottemperato a quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del citato
decreto 17 ottobre 2007, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti;
  Visto  il  parere  espresso  il  25 maggio  2007  dalla commissione
consultiva    per    i   prodotti   fitosanitari,   favorevole   alla
ri-registrazione  provvisoria  fino  al  30 giugno  2008 dei prodotti
fitosanitari  riportati  in allegato. con le limitazioni e alle nuove
condizioni  d'impiego  fissate  per  l'impiego  della sostanza attiva
fenarimol;
  Considerato  che  detto  parere favorevole e' stato espresso, fatti
salvi  gli  adempimenti  previsti  dall'art.  3  del  citato  decreto
ministeriale  17 ottobre  2007  e  la presentazione dei dati indicati
nella  parte  B  dell'allegato  del  medesimo decreto, pena la revoca
delle autorizzazioni relative ai prodotti fitosanitari in questione;
  Viste  le note con le quali le imprese titolari delle registrazioni
dei  prodotti  fitosanitari  elencati in allegato hanno trasmesso gli
atti definitivi richiesti dall'ufficio;
  Ritenuto   pertanto   di  ri-registrare  provvisoriamente  fino  al
30 giugno  2008  i  prodotti fitosanitari indicati in allegato, fatto
salvi  gli  adempimenti  stabiliti  dall'art.  3,  del citato decreto
17 ottobre  2007  e  la presentazione dei dati indicati nella parte B
dell'allegato   del   medesimo   decreto,   pena   la   revoca  delle
autorizzazioni relative ai prodotti fitosanitari in questione;
  Considerato  che  le  condizioni d'iscrizione della sostanza attiva
fenarimol  in  allegato  I  del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
194,   costituiscono  una  restrizione  dei  campi  d'impiego  finora
autorizzati in Italia;
  Visti  i  versamenti  effettuati  ai sensi del decreto ministeriale
9 luglio 1999;

                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  I  prodotti  fitosanitari  elencati  nell'allegato  al presente
decreto,  contenenti la sostanza attiva fenarimol, sono ri-registrati
provvisoriamente   fino   al   30 giugno   2008,   data  di  scadenza
dell'iscrizione  della  sostanza attiva fenarimol nell'allegato I del
decreto  legislativo 17 marzo 1995, n. 194, con le limitazioni e alle
condizioni d'impiego riportate nelle relative etichette aggiornate.
  2.  Sono  fatti  salvi,  gli adempimenti stabiliti dall'art. 3, del
citato   decreto   17 ottobre  2007,  relativo  all'iscrizione  della
sostanza  attiva  fenarimol, in applicazione dei principi uniformi di
cui  all'allegato  VI  del  decreto  legislativo  n.  194/1995  e  la
presentazione  dei  dati  indicati  nella  parte  B dell'allegato del
medesimo  decreto  pena  la  revoca  delle autorizzazioni relative ai
prodotti fitosanitari in questione.
  3.  Sono  approvate quale parte integrante del decreto le etichette
allegate, con le quali i prodotti fitosanitari devono essere posti in
commercio.
  4.   Le   imprese   titolari  delle  registrazioni  sono  tenute  a
rietichettare  o  a fornire ai rivenditori un fac-simile di etichetta
per  le  confezioni  dei prodotti eventualmente giacenti sia presso i
magazzini  di  deposito  sia  presso  gli  esercizi  di  vendita e ad
adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad
assicurare   un   corretto   impiego   in   conformita'   alle  nuove
disposizioni.
  Il  presente  decreto  sara'  notificato in via amministrativa alle
imprese interessate e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma 28 dicembre 2007
                                      Il direttore generale: Borrello