IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
  Vista   la   legge   26 luglio   1975,   n.   354,  recante  «Norme
sull'ordinamento   penitenziario   e   sull'esecuzione  delle  misure
privative  e  limitative  della  liberta»  e  successive  modiche  ed
integrazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n.
230,    recante    «Regolamento    di   esecuzione   dell'ordinamento
penitenziario»;
  Visto  il  decreto-legge  15 gennaio  1991,  n.  8, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  15 marzo  1991,  n.  82, recante «Nuove
misure in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e per
la  protezione di coloro che collaborano con la giustizia», cosi come
modificato dalla legge del 13 febbraio 2001, n. 45;
  Visto  il  decreto-legge  8 giugno  1992,  n.  306, convertito, con
modificazioni,  dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, recante «Modifiche
urgenti  al  nuovo  codice  di  procedura  penale  e provvedimenti di
contrasto  alla  criminalita'  mafiosa»  e  successive  modifiche  ed
integrazioni;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  col
Ministro   della   giustizia,   23 aprile   2004,   n.  161,  recante
«Regolamento   ministeriale   concernente   le   speciali  misure  di
protezione  previste  per i collaboratori di giustizia e i testimoni,
ai  sensi  dell'art.  17-bis del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  15 marzo 1991, n. 82,
introdotto dall'art. 19 della legge 13 febbraio 2001, n. 45»;
  Vista  la legge 15 dicembre 1990, n. 395, recante l'ordinamento del
Corpo di polizia penitenziaria;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999,
n.  82  recante  il  regolamento  di  servizio  del  Corpo di polizia
penitenziaria;
  Visto  il  decreto  legislativo  21 maggio  2000,  n.  146, recante
«Adeguamento  delle  strutture  e degli organici dell'amministrazione
penitenziaria  e  dell'ufficio  centrale  per  la giustizia minorile,
nonche'  istituzione  dei  ruoli  direttivi  ordinario e speciale del
Corpo  di  polizia  penitenziaria  a  norma  dell'art. 12 della legge
28 luglio 1999, n. 266»;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n.
55,  recante  il  regolamento  di  organizzazione del Ministero della
giustizia;
  Visto  il  proprio  decreto 22 gennaio 2002 recante «Individuazione
degli   uffici   dirigenziali  di  livello  non  generale  presso  il
dipartimento dell'amministrazione penitenziaria»;
  Visto  il  proprio  decreto  19 febbraio  1999  con  cui  e'  stato
istituito il gruppo operativo mobile;
  Considerato  che  permane  la necessita' di adottare, nei confronti
dei  detenuti  ed  internati sottoposti allo speciale regime previsto
all'art. 41-bis, legge 26 luglio 1975, n. 354, e dei collaboratori di
giustizia,  misure  idonee a prevenire ed impedire fatti o situazioni
pregiudizievoli  sia  all'ordine  ed  alla  disciplina degli istituti
penitenziari,   sia   alla   sicurezza   delle   traduzioni   e   dei
piantonamenti;  e'  inoltre  necessario  estendere l'operativita' del
Gruppo  operativo mobile anche ad ulteriori forme d'intervento presso
gli  istituti  penitenziari  e, comunque, in ogni altra situazione di
allarme,   qualora  il  Capo  del  dipartimento  dell'amministrazione
penitenziaria ne ravvisi l'opportunita';
  Sentito  le  organizzazioni  sindacali  rappresentative  sul  piano
nazionale;

                              Decreta:
                               Art. 1.

                             Definizioni
  1. Ai fini del presente decreto si intendono:
    per    «dipartimento»,   il   dipartimento   dell'amministrazione
penitenziaria;
    per   «capo   del   dipartimento»,   il   capo  del  dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria;
    per «G.O.M.», il Gruppo operativo mobile;
    per «direttore», il direttore del gruppo operativo mobile;