IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA Vista la legge 26 luglio 1975, n. 354, recante «Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della liberta» e successive modiche ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, recante «Regolamento di esecuzione dell'ordinamento penitenziario»; Visto il decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, recante «Nuove misure in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e per la protezione di coloro che collaborano con la giustizia», cosi come modificato dalla legge del 13 febbraio 2001, n. 45; Visto il decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, recante «Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalita' mafiosa» e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto del Ministro dell'interno, di concerto col Ministro della giustizia, 23 aprile 2004, n. 161, recante «Regolamento ministeriale concernente le speciali misure di protezione previste per i collaboratori di giustizia e i testimoni, ai sensi dell'art. 17-bis del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, introdotto dall'art. 19 della legge 13 febbraio 2001, n. 45»; Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 395, recante l'ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82 recante il regolamento di servizio del Corpo di polizia penitenziaria; Visto il decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, recante «Adeguamento delle strutture e degli organici dell'amministrazione penitenziaria e dell'ufficio centrale per la giustizia minorile, nonche' istituzione dei ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria a norma dell'art. 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 55, recante il regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia; Visto il proprio decreto 22 gennaio 2002 recante «Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale presso il dipartimento dell'amministrazione penitenziaria»; Visto il proprio decreto 19 febbraio 1999 con cui e' stato istituito il gruppo operativo mobile; Considerato che permane la necessita' di adottare, nei confronti dei detenuti ed internati sottoposti allo speciale regime previsto all'art. 41-bis, legge 26 luglio 1975, n. 354, e dei collaboratori di giustizia, misure idonee a prevenire ed impedire fatti o situazioni pregiudizievoli sia all'ordine ed alla disciplina degli istituti penitenziari, sia alla sicurezza delle traduzioni e dei piantonamenti; e' inoltre necessario estendere l'operativita' del Gruppo operativo mobile anche ad ulteriori forme d'intervento presso gli istituti penitenziari e, comunque, in ogni altra situazione di allarme, qualora il Capo del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ne ravvisi l'opportunita'; Sentito le organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale; Decreta: Art. 1. Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intendono: per «dipartimento», il dipartimento dell'amministrazione penitenziaria; per «capo del dipartimento», il capo del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria; per «G.O.M.», il Gruppo operativo mobile; per «direttore», il direttore del gruppo operativo mobile;