IL MINISTRO DEI TRASPORTI
  Visto  il  regolamento  CEE  n. 2408/92 del Consiglio del 23 luglio
1992,  concernente  le  disposizioni  sull'accesso  dei vettori aerei
della  comunita' alle rotte intracomunitarie ed in particolare l'art.
4;
  Visto  l'art. 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che assegna al
Ministro  dei  trasporti  e  della  navigazione  (oggi  Ministro  dei
trasporti),  la  competenza  di  disporre  con  proprio  decreto,  in
conformita'   alle  disposizioni  del  regolamento  CEE  n.  2408/92,
1'imposizione  degli  oneri  di  servizio  pubblico sugli scali nello
stesso contemplati;
  Visto l'art. 82 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che ha esteso
le  disposizioni  di  cui  all'art. 36 della legge 17 maggio 1999, n.
144, alla citta' di Cuneo;
  Visto  il  proprio  decreto  del  1°  giugno 2007, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana n. 147 del 27 giugno
2007,  avente  per  oggetto  «Oneri  di servizio pubblico sulla rotta
Cuneo Levaldigi - Roma Fiumicino e viceversa»;
  Visto  il bando di gara pubblicato dall'Italia nella GUUE C 229 del
29  settembre 2007, ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, lettera d) del
regolamento  CEE  n.  2408/92  del  Consiglio,  per  la  gestione del
servizio aereo di linea Cuneo Levaldigi - Roma Fiumicino e viceversa;
  Vista  la  nota dell'ENAC n. 0070004/DIRGEN/DG dell'8 novembre 2007
con  la  quale  l'ente  informa il Ministero dei trasporti che non e'
pervenuta,  entro  i  termini  previsti dal bando, nessuna domanda di
partecipazione alla gara sopra citata;
  Tutto quanto premesso;

                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il  decreto  ministeriale 1° giugno 2007, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 147 del 27 giugno 2007, avente
ad  oggetto «Oneri di servizio pubblico sulla rotta Cuneo Levaldigi -
Roma  Fiumicino  e  viceversa»  e' abrogato a decorrere dalla data di
pubblicazione del presente decreto.