IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
  Visto  il  decreto  legislativo  del  17 marzo 1995, n. 194 che, in
attuazione  della direttiva n. 91/414/CEE, disciplina l'immissione in
commercio dei prodotti fitosanitari;
  Visti  in  particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 4 del predetto
decreto legislativo n. 194/1995;
  Visto  il  decreto del Ministro della sanita' del 28 settembre 1995
che  modifica  gli allegati II e III del suddetto decreto legislativo
n. 194/1995;
  Visto   il  decreto  interministeriale  27 novembre  1996  che,  in
attuazione  del  citato decreto legislativo n. 194/1995, disciplina i
principi delle buone pratiche per l'esecuzione delle prove di campo e
definisce   i   requisiti   necessari   al  riconoscimento  ufficiale
dell'idoneita'   a   condurre   prove   di   campo  finalizzate  alla
registrazione dei prodotti fitosanitari;
  Visto il decreto ministeriale 29 gennaio 1997 con il quale e' stato
istituito   il   Comitato   consultivo   tecnico-scientifico   «prove
sperimentali  di  campo»  con  il  compito  di valutare le istanze di
riconoscimento di cui sopra;
  Visti  i  decreti di riconoscimento alla societa' «Agri 2000 - Soc.
cooperativa» con sede legale in via Indipendenza, 74 - 40121 Bologna,
dell'idoneita'  a  condurre  prove  ufficiali  di  campo con prodotti
fitosanitari prot. n. 38270 e n. 38270/A del 1° dicembre 2004;
  Vista la nota n. 32917 del 16 marzo 2007 relativa al riconoscimento
delle prove di campo ambientali ed ecotossicologiche;
  Visto  l'esito  favorevole  della  verifica  della  conformita'  ad
effettuare  prove  di  campo  a  fini  registrativi, finalizzate alla
produzione  di  dati  di efficacia e alla determinazione dell'entita'
dei  residui  di  prodotti fitosanitari effettuata in data 4-5 giugno
2007 presso la Societa' «Agri 2000 Soc. cooperativa»;
  Visto    il    parere    favorevole    del    Comitato   consultivo
tecnico-scientifico  «prove  sperimentali  di  campo» del 23 novembre
2007;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  La  Societa'  «Agri  2000 Soc. cooperativa», con sede legale in
Bologna,  via  Indipendenza,  74, e' riconosciuta idonea a proseguire
nelle  prove  ufficiali  di  campo con prodotti fitosanitari volte ad
ottenere le seguenti informazioni:
    Efficacia  dei  prodotti  fitosanitari  (di cui all'Allegato III,
punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995);
    Dati  sulla  comparsa  o eventuale sviluppo di resistenza (di cui
all'Allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/1995);
    Incidenza   sulla  resa  quantitativa  e/o  qualitativa  (di  cui
all'Allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo n. 194/1995);
    Fitotossicita'  nei  confronti  delle  piante e prodotti vegetali
bersaglio (di cui all'Allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo
n. 194/1995);
    Osservazioni  riguardanti  gli effetti collaterali indesiderabili
(di  cui  all'Allegato  III,  punto  6.6  del  decreto legislativo n.
194/1995).
    Individuazione  dei  prodotti  di  degradazione e di reazione dei
metaboliti  in  piante  o  prodotti trattati (di cui all'allegato II,
punto 6.1 del decreto legislativo n. 194/1995);
    Valutazione del comportamento dei residui delle sostanze attive e
dei suoi metaboliti a partire dall'applicazione fino al momento della
raccolta  o  della commercializzazione dei prodotti immagazzinati (di
cui all'allegato II, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995);
    Definizione  del  bilancio  generale  dei  residui delle sostanze
attive  (di cui all'allegato II, punto 6.3 del decreto legislativo n.
194/1995);
    Prove  relative  agli  effetti  della lavorazione industriale e/o
preparazione  domestica  sulla  natura e sull'entita' dei residui (di
cui all'allegato II, punto 6.6 del decreto legislativo n. 194/1995);
    Prove  su destino e comportamento ambientale (di cui all'allegato
II, punto 7.1 del decreto legislativo n. 194/1995);
    Studi  ecotossicologici  relativamente  all'ottenimento  dei dati
sull'esposizione  (di  cui  all'Allegato  III,  punto 7.2 del decreto
legislativo n. 194/1995);
    Determinazione  dei  residui  in o su prodotti trattati, alimenti
per  l'uomo o per gli animali (di cui all'Allegato III, punto 8.1 del
decreto legislativo n. 194/1995);
    Prove  relative  agli  effetti  della lavorazione industriale e/o
preparazione  domestica  sulla  natura  e  sull'entita'  dei  residui
(Allegato III, Punto 8.2 del decreto legislativo n. 194/1995);
    Effetti   sull'aspetto,   l'odore,   il  gusto  o  altri  aspetti
qualitativi  dovuti  ai residui nei o sui prodotti freschi o lavorati
(Allegato III, Punto 8.3 del decreto legislativo n. 194/1995);
    Valutazione  dei  dati  sui residui nelle colture successive o di
rotazione (di cui all'Allegato III, punto 8.5 del decreto legislativo
n. 194/1995);
    Individuazione  dei tempi di carenza per impieghi in pre-raccolta
o  post-raccolta  (di  cui  all'Allegato  III,  punto 8.6 del decreto
legislativo n. 194/1995);
    Prove  su destino e comportamento ambientale (di cui all'Allegato
III, punto 9.1 del decreto legislativo n. 194/1995);
    Studi  ecotossicologici  relativi agli effetti su altri organismi
non  bersaglio (di cui all'Allegato III, punti 10.4, 10.5, 10.6, 10.7
del decreto legislativo n. 194/1995);
    Detto riconoscimento riguarda le prove di campo di efficacia e le
prove  di  campo  finalizzate  alla  determinazione  dell'entita' dei
residui di prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attivita':
      Aree acquatiche;
      Aree non agricole;
      Colture arboree;
      Colture erbacee;
      Colture forestali;
      Colture medicinali ed aromatiche;
      Colture ornamentali;
      Colture orticole;
      Concia sementi;
      Conservazione post-raccolta;
      Diserbo;
      Entomologia;
      Microbiologia agraria;
      Nematologia;
      Patologia vegetale;
      Zoologia agraria;
      Produzione sementi.