IL MINISTRO DEI TRASPORTI
  Visto  l'art.  229  del  nuovo  codice  della  strada approvato con
decreto   legislativo   30 aprile   1992,   n.  285,  pubblicato  nel
supplemento  ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio
1992  che  delega  i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le
competenze  loro  attribuite, le direttive comunitarie concernenti le
materie disciplinate dallo stesso codice;
  Visto l'art. 71 del nuovo codice della strada che ai commi 2, 3 e 4
stabilisce  la  competenza del Ministro dei trasporti, a decretare in
materia  di norme costruttive e funzionali dei veicoli a motore e dei
loro rimorchi ispirandosi al diritto comunitario;
  Visto  il  decreto-legge  18 maggio 2006, n. 181, convertito, nella
legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni urgenti in materia
di  riordino  delle  attribuzioni  della Presidenza del Consiglio dei
Ministri e dei Ministeri, ed in particolare l'art. 1, comma 5, con il
quale e' stato istituito il Ministero dei trasporti;
  Visto  il decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile
29 marzo  1974,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  105  del
23 aprile  1974, di attuazione della direttiva 70/156/CEE concernente
l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;
  Visto  il  decreto  del  Ministro dei trasporti e della navigazione
8 maggio  1995,  pubblicato  nel  supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale  n.  148 del 27 giugno 1995, di recepimento delle direttive
92/53/CEE   e  93/81/CEE  che  modificano  la  direttiva  70/156/CEE,
concernente  il  ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;
  Visto  il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
20 giugno  2002,  pubblicato  nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale  n.  172 del 24 luglio 2002, di recepimento della direttiva
2001/116/CE che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/156/CEE;
  Visto  il decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile
5  agosto  1974,  pubblicato  nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale   n.  251  del  26 settembre  1974,  di  recepimento  della
direttiva  70/157/CE  relativa  al  livello  sonoro ammissibile ed al
dispositivo di scappamento;
  Visto  il  decreto  del  Ministro dei trasporti e della navigazione
13 aprile  2000,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  110 del
13 maggio  2000,  di  recepimento  della direttiva 1999/101/CE che da
ultimo ha modificato la direttiva 70/157/CE;
  Visto  il  testo  delle prescrizioni tecniche del regolamento n. 51
della  Commissione  economica  per  l'Europa  delle Nazioni Unite, di
seguito  denominata  (UN/ECE),  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea n. L 137 del 30 maggio 2007;
  Visto  il  testo delle prescrizioni tecniche del regolamento UN/ECE
n.  59,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L
326 del 24 novembre 2006;
  Vista la direttiva 2007/34/CE della commissione del 14 giugno 2007,
pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 155 del
15 giugno 2007, con la quale si modifica, ai fini dell'adattamento al
progresso  tecnico,  la direttiva 70/157/CE del Consiglio relativa al
livello  sonoro  ammissibile  ed  al  dispositivo  di scappamento dei
veicoli a motore;
                               Adotta
                        il seguente decreto:
                               Art. 1.
  1.  Gli  allegati  al  decreto  del  Ministro  per  i  trasporti  e
l'aviazione   civile  5  agosto  1974,  relativo  al  livello  sonoro
ammissibile   ed  al  dispositivo  di  scappamento,  come  da  ultimo
modificato dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione
13 aprile  2000,  sono  sostituiti  dagli  allegati  I,  II  e III al
presente decreto che ne costituiscono parte integrante.