IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
  Visto  il  decreto  legislativo  del  17 marzo 1995, n. 194 che, in
attuazione  della  direttiva  91/414/CEE,  disciplina l'immissione in
commercio dei prodotti fitosanitari;
  Visti  in  particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 4 del predetto
decreto legislativo n. 194/1995;
  Visto  il  decreto del Ministro della sanita' del 28 settembre 1995
che  modifica  gli allegati II e III del suddetto decreto legislativo
n. 194/1995;
  Visto   il  decreto  interministeriale  27 novembre  1996  che,  in
attuazione  del  citato decreto legislativo n. 194/1995, disciplina i
principi delle buone pratiche per l'esecuzione delle prove di campo e
definisce   i   requisiti   necessari   al  riconoscimento  ufficiale
dell'idoneita'   a   condurre   prove   di   campo  finalizzate  alla
registrazione dei prodotti fitosanitari;
  Visto il decreto ministeriale 29 gennaio 1997 con il quale e' stato
istituito   il   Comitato   consultivo   tecnico-scientifico   «prove
sperimentali  di  campo»  con  il  compito  di valutare le istanze di
riconoscimento di cui sopra;
  Visti  i  decreti  di riconoscimento alla societa' «ARA S.r.l.» con
sede  legale in via Madonna delle Lacrime, 70 - 95030 San Giovanni La
Punta  (Catania),  dell'idoneita' a condurre prove ufficiali di campo
con prodotti fitosanitari prot. n. 38268 e n. 38268/A del 1° dicembre
2004;
  Vista la nota n. 32915 del 16 marzo 2007 relativa al riconoscimento
delle prove di campo ambientali ed ecotossicologiche;
  Visto  l'esito  favorevole  della  verifica  della  conformita'  ad
effettuare  prove  di  campo  a  fini  registrativi, finalizzate alla
produzione  di  dati  di efficacia e alla determinazione dell'entita'
dei  residui di prodotti fitosanitari effettuata in data 11-12 giugno
2007 presso la societa' «ARA S.r.l.»;
  Visto    il    parere    favorevole    del    Comitato   consultivo
tecnico-scientifico  «prove  sperimentali  di  campo» del 23 novembre
2007;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  La  societa'  «ARA  S.r.l.», con sede legale in San Giovanni La
Punta  (Catania),  via  Madonna  delle Lacrime n. 70, e' riconosciuta
idonea  a  proseguire  nelle  prove  ufficiali  di campo con prodotti
fitosanitari volte ad ottenere seguenti informazioni:
    Efficacia  dei  prodotti  fitosanitari  (di cui all'Allegato III,
punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995);
    Dati  sulla  comparsa  o eventuale sviluppo di resistenza (di cui
all'Allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/1995);
    Incidenza   sulla  resa  quantitativa  e/o  qualitativa  (di  cui
all'Allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo n. 194/1995);
    Fitotossicita'  nei  confronti  delle  piante e prodotti vegetali
bersaglio (di cui all'Allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo
n. 194/1995);
    Osservazioni  riguardanti  gli effetti collaterali indesiderabili
(di  cui  all'Allegato  III,  punto  6.6  del  decreto legislativo n.
194/1995);
    Prove di efficacia in conservazione post-raccolta;
    Individuazione  dei  prodotti  di  degradazione e di reazione dei
metaboliti  in  piante  o prodotti trattati ( di cui all'allegato II,
punto 6.1 del decreto legislativo n. 194/1995);
    Valutazione del comportamento dei residui delle sostanze attive e
dei suoi metaboliti a partire dall'applicazione fino al momento della
raccolta  o  della commercializzazione dei prodotti immagazzinati (di
cui all'allegato II, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995);
    Definizione  del  bilancio  generale  dei  residui delle sostanze
attive  (di cui all'allegato II, punto 6.3 del decreto legislativo n.
194/1995);
    Prove  relative  agli  effetti  della lavorazione industriale e/o
preparazione  domestica  sulla  natura e sull'entita' dei residui (di
cui all'allegato II, punto 6.6 del decreto legislativo n. 194/1995);
  Prove  su  destino e comportamento ambientale ( di cui all'allegato
II, punti 7.1 e 7.2 del decreto legislativo n. 194/1995);
    Studi  ecotossicologici  relativamente  all'ottenimento  dei dati
sull'esposizione  (Allegato III, Punto 7.2 del decreto legislativo n.
194/1995);
    Determinazione  dei  residui  in o su prodotti trattati, alimenti
per  l'uomo o per gli animali (di cui all'Allegato III, punto 8.1 del
decreto legislativo n. 194/1995);
    Prove  relative  agli  effetti  della lavorazione industriale e/o
preparazione  domestica  sulla  natura  e  sull'entita'  dei  residui
(Allegato III, Punto 8.2 del decreto legislativo n. 194/1995);
    Valutazione  dei  dati  sui residui nelle colture successive o di
rotazione (di cui all'Allegato III, punto 8.5 del decreto legislativo
n. 194/1995);
    Individuazione  dei tempi di carenza per impieghi in pre-raccolta
o  post-raccolta  (di  cui  all'Allegato  III,  punto 8.6 del decreto
legislativo n. 194/1995);
    Prove  su destino e comportamento ambientale (di cui all'Allegato
III,  punti  9.1,  9.2  e  9.3  del decreto legislativo n. 194/1995 e
successive modifiche);
    Studi  ecotossicologici  relativi agli effetti su altri organismi
non  bersaglio (di cui all'Allegato III, punti 10.4, 10.5, 10.6, 10.7
del decreto legislativo n. 194/1995, e successive modifiche).
  Detto  riconoscimento  riguarda le prove di campo di efficacia e le
prove  di  campo  finalizzate  alla  determinazione  dell'entita' dei
residui di prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attivita':
    Aree non agricole;
    Colture arboree;
    Colture erbacee;
    Colture forestali;
    Colture medicinali ed aromatiche;
    Colture ornamentali;
    Colture orticole;
    Colture tropicali;
    Concia sementi;
    Conservazione post-raccolta;
    Diserbo;
    Entomologia;
    Microbiologia agraria;
    Nematologia;
    Patologia vegetale;
    Zoologia agraria.
  Inoltre  il  riconoscimento  delle  prove  di  campo  di  efficacia
riguarda  anche  il  settore  di  attivita' «Regolatori di crescita»,
mentre  il  riconoscimento  delle  prove  di  campo  finalizzate alla
determinazione  dell'entita' dei residui riguarda anche il settore di
attivita' «Aree acquatiche».