IL MINISTRO DEI TRASPORTI
  Visto  l'art.  229  del  nuovo  codice  della  strada approvato con
decreto   legislativo   30 aprile   1992,   n.  285,  pubblicato  nel
supplemento  ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio
1992  che  delega  i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le
competenze  loro  attribuite, le direttive comunitarie concernenti le
materie disciplinate dallo stesso codice;
  Visto l'art. 71 del nuovo codice della strada che ai commi 2, 3 e 4
stabilisce  la  competenza del Ministro dei trasporti, a decretare in
materia  di norme costruttive e funzionali dei veicoli a motore e dei
loro rimorchi ispirandosi al diritto comunitario;
  Visto  il  decreto-legge  18 maggio  2006, n. 181, convertito nella
legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni urgenti in materia
di  riordino  delle  attribuzioni  della Presidenza del Consiglio dei
Ministri e dei Ministeri, ed in particolare l'art. 1, comma 5, con il
quale e' stato istituito il Ministero dei trasporti;
  Visto  il decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile
29  marzo  1974,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  105 del
23 aprile  1974, di attuazione della direttiva 70/156/CEE concernente
l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;
  Visto  il  decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8
maggio  1995,  pubblicato  nel  supplemento  ordinario  alla Gazzetta
Ufficiale  n.  148 del 27 giugno 1995, di recepimento delle direttive
92/53/CEE   e   93/81/CEE  che  modificano  la  direttiva  70/156/CEE
concernente  il  ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;
  Visto  il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
20  giugno  2002,  pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale  n.  172 del 24 luglio 2002, di recepimento della direttiva
2001/116/CE che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/156/CEE;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  per i trasporti 24 gennaio 1977,
pubblicato  nel  supplemento  ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 84
del 28 marzo 1977, di recepimento della direttiva 76/756/CEE relativa
all'installazione  dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione
luminosa dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;
  Visto  il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 14
novembre  1997,  pubblicato  nel  supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale  n. 42 del 20 febbraio 1998, di recepimento della direttiva
97/28/CE che da ultimo ha modificato la direttiva 76/756/CEE;
  Visto  il  testo  delle prescrizioni tecniche del regolamento n. 48
della   Commissione  economica  per  l'Europa  delle  Nazioni  Unite,
pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 137 del
30 maggio 2007;
  Vista la direttiva 2007/35/CE della Commissione del 18 giugno 2007,
pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 17 del
19 giugno 2007, con la quale si modifica, ai fini dell'adeguamento al
progresso  tecnico,  la  direttiva  76/756/CEE del Consiglio relativa
all'installazione  dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione
luminosa dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;
                               Adotta
                        il seguente decreto:
  (Testo rilevante ai fini dello Spazio Economico Europeo).
                               Art. 1.
  1.  Il  decreto  del  Ministro  per  i  trasporti  24 gennaio 1977,
relativo  all'installazione  dei  dispositivi  di  illuminazione e di
segnalazione  luminosa dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, come
da  ultimo  modificato dal decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione 14 novembre 1997, e' modificato come segue:
    a) l'allegato   II,  riguardante  le  prescrizioni  tecniche,  e'
sostituito dall'allegato al presente decreto che ne costituisce parte
integrante;
    b) l'allegato  III,  riguardante  le  prescrizioni  tecniche  del
regolamento   n.   48   della   Commissione  economica  per  l'Europa
dell'Organizzazione  delle  Nazioni  Unite di cui al testo pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. 203 del 30 luglio
1997, e' abrogato.