IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
  Visto  il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, di attuazione
della  direttiva  98/30/CE  del  Parlamento  europeo  e del Consiglio
dell'Unione  europea  recante norme comuni per il mercato interno del
gas  naturale,  emanato  ai  sensi dell'art. 41 della legge 17 maggio
1999, n. 144, e in particolare:
    l'art.  8,  comma 7, che stabilisce che, con decreto del Ministro
dell'industria,  del commercio e dell'artigianato, ora Ministro dello
sviluppo  economico,  sono  stabilite regole per il dispacciamento in
condizioni  d'emergenza  e  definiti  gli  obblighi  di sicurezza del
sistema nazionale del gas naturale;
    l'art.   28,   comma 2,   che   stabilisce   che   il   Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ora Ministero dello
sviluppo  economico, provvede alla sicurezza, all'economicita' e alla
programmazione  a  lungo  termine  del  sistema  nazionale del gas, e
persegue  tali  obiettivi  anche  mediante specifici indirizzi con le
finalita'  di  salvaguardare  la  continuita'  e  la  sicurezza degli
approvvigionamenti,  il  funzionamento  coordinato  del sistema degli
stoccaggi,  e  di ridurre la vuinerabilita' del sistema nazionale del
gas;
    l'art.  28,  comma 3,  che  stabilisce  che, in caso di crisi del
mercato  dell'energia  o  di  gravi  rischi  per  la  sicurezza della
collettivita', dell'integrita' delle apparecchiature e degli impianti
di  utilizzazione  del gas naturale, il Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, ora Ministero dello sviluppo economico,
puo' adottare le necessarie misure temporanee di salvaguardia;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del commercio e
dell'artigianato  del  26 settembre  2001  pubblicato  nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 9 ottobre 2001 n. 235 con cui
e'  stato  tra  l'altro  istituito il Comitato tecnico di emergenza e
monitoraggio  del  sistema  nazionale  del  gas  naturale, di seguito
denominato  il  Comitato,  al  fine  di  formulare  proposte  per  la
definizione  delle  possibili situazioni di emergenza, di individuare
gli  strumenti  d'intervento  in  caso  di  emergenza,  di  formulare
proposte  per  la  definizione delle procedure e della tempistica per
l'attivazione di tali strumenti, nonche' di effettuare periodicamente
il  monitoraggio  del  funzionamento  del  sistema  nazionale del gas
naturale, in relazione alle situazioni di emergenza;
  Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
11 maggio   2004  contenente  criteri,  modalita'  e  condizioni  per
l'unificazione della proprieta' e della gestione della rete elettrica
nazionale di trasmissione;
  Vista la Direttiva 2004/67/CE del Consiglio dell'Unione europea del
26 aprile  2004  concernente  misure  volte  a garantire la sicurezza
dell'approvvigionamento di gas naturale;
  Vista  la  Procedura  di emergenza climatica, approvata con decreti
del  Ministro delle attivita' produttive del 25 giugno 2004 ed i suoi
aggiornamenti  approvati  con  decreti  del  12 dicembre  2005  e del
18 dicembre 2006 del Ministro dello sviluppo economico;
  Visto   il  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico  del
30 agosto  2007  recante  disposizioni  per  la massimizzazione delle
importazioni di gas per il periodo invernale 2007-2008;
  Visto   il   decreto   del   Ministro   dello   sviluppo  economico
dell'11 settembre  2007 recante l'introduzione di una metodologia per
il  contenimento  dei  consumi  di  gas  che  prevede  la raccolta di
contributi  da  tutti  i  clienti finali e l'obbligo del contenimento
effettivo  dei consumi di gas, da clienti industriali individuati, in
funzione del tipo di emergenza;
  Considerato  che,  a seguito di condizioni climatiche sfavorevoli o
per  impreviste  riduzioni  degli  approvvigionamenti di gas naturale
durante  il  periodo  di  punta  invernale  si  potrebbero verificare
problemi di copertura del fabbisogno del gas naturale;
  Considerata  la  necessita'  di  definire  il ruolo, i compiti e le
responsabilita'   delle   imprese  di  gas  naturale  che  gestiscono
infrastrutture  ed  impianti del sistema nazionale del gas naturale e
dei  soggetti  coinvolti nella gestione delle situazioni di emergenza
del sistema del gas naturale;
  Considerati  gli  esiti  dell'emergenza climatica nei cicli termici
invernali  2004/2005 e 2005/2006 che hanno comportato il ricorso allo
stoccaggio strategico;
  Considerata  l'opportunita'  di adottare, con modalita' in sequenza
da  determinare  secondo le necessita' attese o prevedibili a seguito
di  analisi  dello  stato  del  sistema  e  delle sue prospettive, le
possibili  misure  per far fronte ad eventi che determinino, anche in
prospettiva,  un  eventuale  stato  di  emergenza del sistema del gas
naturale;
  Ritenuto  di  dovere adottare misure atte a garantire, a seguito di
condizioni  climatiche  sfavorevoli  durante il periodo invernale, la
copertura  del  fabbisogno  previsto,  riducendo  al  minimo i disagi
conseguenti  sui  clienti  finali  con  consumi  inferiori  a 200.000
Smc/anno;
  Ritenuto   necessario   aggiornare   la   «Procedura  di  emergenza
climatica»  approvata  con decreto ministeriale del 18 dicembre 2006,
anche al fine di adattarla alle nuove disposizioni di cui nel decreto
ministeriale  11 settembre  2007 sopra citato, ai sensi dell'art. 28,
comma 2, del decreto legislativo n. 164/2000;
  Sentito  il  parere  del  Comitato, formulato ai sensi dell'art. 8,
comma 2, del decreto ministeriale 26 settembre 2001 sopra citato;

                              Decreta:
                               Art. 1.

Procedura di emergenza per fronteggiare eventi climatici sfavorevoli
  1.  E'  approvato l'Aggiornamento della «Procedura di emergenza per
far  fronte alla mancanza di copertura del fabbisogno di gas naturale
in caso di eventi climatici sfavorevoli - novembre 2007» (nel seguito
denominata   la  Procedura  di  emergenza  climatica),  riportata  in
allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto.
  2.  La Procedura di emergenza climatica definisce la tipologia e le
modalita'  di attuazione degli interventi ed individua le imprese del
gas  naturale  e  gli  operatori  del  settore  del  gas  naturale  e
dell'energia  elettrica  responsabili  della loro attuazione, per far
fronte  a  situazioni  d'emergenza, nel bilanciamento complessivo del
sistema  nazionale  del gas naturale, che possono verificarsi a causa
di condizioni climatiche sfavorevoli.
  3.  Per  quanto  non  diversamente  specificato  nella Procedura di
emergenza  climatica  valgono  le  definizioni  di cui all'art. 2 del
decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.