IL VICE MINISTRO DELL'ECONOMIA
                           E DELLE FINANZE
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n.  600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle
imposte sui redditi;
  Visto  il  testo  unico  delle  imposte  sui redditi, approvato con
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344;
  Visto  l'art.  62-bis  del  decreto-legge  30 agosto  1993, n. 331,
convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, che
prevede,  da  parte  degli  uffici del Dipartimento delle entrate del
Ministero  delle finanze, l'elaborazione di appositi studi di settore
in relazione ai vari settori economici;
  Visto  il  medesimo art. 62-bis del citato decreto-legge n. 331 del
1993,  il  quale prevede che gli studi di settore siano approvati con
decreto del Ministro delle finanze;
  Visto  l'art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, come modificato
dall'art.  1  della  legge 30 dicembre 2004, n. 311, che individua le
modalita'  di  utilizzazione  degli  studi  di  settore  in  sede  di
accertamento  nonche'  le cause di esclusione dall'applicazione degli
stessi;
  Visto  l'art.  10-bis della legge 8 maggio 1998, n. 146, introdotto
dal  comma 13  dell'art.  1  della legge n. 296 del 27 dicembre 2006,
concernente le modalita' di revisione ed aggiornamento degli studi di
settore;
  Visto,  in  particolare,  l'art. 10, comma 8, della citata legge n.
146  del  1998,  il  quale  prevede che con i decreti di approvazione
degli  studi  di settore possono essere stabiliti criteri e modalita'
di annotazione separata dei componenti negativi e positivi di reddito
rilevanti  ai fini dell'applicazione degli studi stessi nei confronti
dei soggetti che esercitano piu' attivita';
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n.
195,  recante  disposizioni  concernenti  i  tempi  e le modalita' di
applicazione degli studi di settore;
  Visto  l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 che
ha  trasferito  le  funzioni dei Ministeri del bilancio, del tesoro e
della   programmazione   economica   e  delle  finanze  al  Ministero
dell'economia e delle finanze;
  Visto  l'art.  57  del medesimo decreto legislativo n. 300 del 1999
che ha istituito le Agenzie fiscali;
  Visto  il  decreto  del  direttore  generale del Dipartimento delle
entrate  24 dicembre  1999,  concernente  le modalita' di annotazione
separata  dei  componenti  rilevanti  ai fini dell'applicazione degli
studi di settore;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze
25 marzo 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo
2002,  supplemento  ordinario, e successive integrazioni, con i quali
sono  stati  approvati  i  criteri  per l'applicazione degli studi di
settore ai contribuenti che esercitano due o piu' attivita' d'impresa
ovvero  una  o  piu'  attivita'  in diverse unita' di produzione o di
vendita, applicabili a partire dall'anno 2001;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 2006, con
l'unita  delega  di  funzioni,  registrato  alla  Corte  dei conti il
13 giugno  2006 Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei
Ministri,  registro  n.  7, foglio n. 397, concernente l'attribuzione
all'On.  Prof.  Vincenzo  Visco del titolo di Vice Ministro presso il
Ministero dell'economia e delle finanze;
                              Decreta:
                               Art. 1.
           Criteri di applicazione degli studi di settore
                    per le imprese multiattivita'
  1.  I  contribuenti che esercitano due o piu' attivita' di impresa,
per  almeno una delle quali risultano approvati gli studi di settore,
annotano  separatamente  i  ricavi  relativi  alle  diverse attivita'
esercitate,  nonche'  quelli  derivanti  dall'attivita' di vendita di
generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso.
  2.  Gli  studi di settore si applicano ai contribuenti che svolgono
in   maniera   prevalente   le  attivita'  indicate  nei  decreti  di
approvazione  degli  studi  medesimi.  In  caso  di esercizio di piu'
attivita'  d'impresa,  per attivita' prevalente, con riferimento alla
quale  si  applicano  gli  studi di settore, si intende quella da cui
deriva nel periodo d'imposta la maggiore entita' dei ricavi.