IL DIRETTORE REGIONALE
                              del Lazio
  Visto  il  decreto-legge  21 giugno  1961,  n. 498, convertito, con
modificazioni, con legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la
sistemazione  di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare
funzionamento degli uffici finanziari;
  Considerato  che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961,
n.  498,  occorre  accertare  il  periodo  di  irregolare  e  mancato
funzionamento  dell'Ufficio presso il quale si e' verificato l'evento
eccezionale;
  Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
  Visto   l'art.  9,  comma 1,  del  regolamento  di  amministrazione
dell'Agenzia  del  territorio  approvato  dalcomitato direttivo nella
seduta  del 5 dicembre 2000 con il quale e' stato disposto: «Tutte le
strutture,  i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere
nel  Dipartimento  del  territorio alla data di entrata in vigore del
presente regolamento manterranno validita' fino all'attivazione delle
strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente
art. 8, comma 1»;
  Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre
2000,  registrato  alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro
n.  5 Finanze, foglio 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 e'
stata  resa esecutiva l'Agenzia del Territorio, prevista dall'art. 64
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
  Visto  l'art.  10  del  decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 53 del 5 marzo 2001, che ha
modificato  gli  articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961,
sancendo  che  prima  dell'emissione  del decreto di accertamento del
periodo  di  mancato  o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre
verificare  che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative
dell'amministrazione   finanziaria   e   sentire   il   Garante   del
contribuente;
  Vista  la  disposizione  dell'Agenzia  del territorio del 10 aprile
2001, protocollo R/16123, che individua nella direzione regionale, la
struttura  competente  ad  adottare i decreti di mancato o irregolare
funzionamento degli uffici dell'Agenzia;
    Vista   la   disposizione  organizzativa  n.  24,  protocollo  n.
17500/2003   del   26 febbraio  2003,  con  la  quale  l'Agenzia  del
territorio  dispone  l'attivazione  delle  direzioni  regionali  e la
cessazione delle direzioni compartimentali;
  Vista la nota del 6 febbraio 2008, protocollo n. 5383, con la quale
l'Ufficio Provinciale di Roma2 ha comunicato che il giorno 5 febbraio
2008  si  e'  verificato  il  mancato  funzionamento  del Servizio di
pubblicita'  immobiliare,  a  causa  di  un'assemblea  del  personale
dell'Ufficio;
  Vista  la  nota  n.  1630  dell'11 febbraio  2008,  della Direzione
regionale del Lazio, inviata all'Ufficio del garante del contribuente
ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32;
  Vista la nota protocollo n. 63 del 14 febbraio 2008 con la quale il
Garante per il contribuente del Lazio esprime parere favorevole;
  Ritenuto  che  la  suesposta  causa  deve  considerarsi  evento  di
carattere  eccezionale  non riconducibile a disfunzioni organizzative
dell'Ufficio provinciale di Latina;
                             Determina:
  Il  periodo  di  mancato  funzionamento del servizio di pubblicita'
immobiliare del sotto indicato ufficio e accertato come segue:
    per  il giorno 5 febbraio 2008 mancato funzionamento del Servizio
di pubblicita' immobiliare dell'Ufficio provinciale di Roma 2;
    regione  Lazio:  Agenzia  del territorio - Ufficio provinciale di
Roma2.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 21 settembre 2008
                                     Il direttore regionale: Molinari