IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari

  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto  il  Regolamento  (CEE)  n.  2676/1990  della Commissione del
17 settembre  1990  che  determina  i  metodi d'analisi comunitari da
utilizzare nel settore del vino;
  Visto  il  Regolamento  (CE)  n.  1493 del Consiglio, del 17 maggio
1999,  relativo  all'organizzazione  comune del mercato vitivinicolo,
che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri,
dei  laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore
vitivinicolo;
  Visto  il  decreto  legislativo  26 maggio  1997,  n.  156  recante
attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari
in   merito  al  controllo  ufficiale  dei  prodotti  alimentari  che
individua all'art. 3 i requisiti minimi dei laboratori che effettuano
analisi  finalizzate  a  detto controllo e tra essi la conformita' ai
criteri  generali  stabiliti dalla norma europea EN 45001, sostituita
nel novembre 2000 dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025;
  Vista  la  circolare  ministeriale  13 gennaio  2000, n. 1, recante
modalita'  per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti
al  controllo  ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad
indicazione  geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata
nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo
2000;
  Visto   il   decreto  27 aprile  2005,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana  - serie generale - n. 109 del
12 maggio  2005  con il quale il laboratorio Universita' di Sassari -
Dipartimento    scienze    ambientali    agrarie    e   biotecnologie
agro-alimentari  -  Sez.  tecnologie  alimentari, ubicato in Sassari,
Viale  Italia  n. 35 e' stato autorizzato al rilascio dei certificati
di   analisi   nel  settore  vitivinicolo,  per  l'intero  territorio
nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione;
  Vista  la  domanda  di  rinnovo  dell'autorizzazione presentata dal
laboratorio sopra indicato in data 12 febbraio 2002;
  Considerato  che  il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle
prescrizioni  indicate  al  punto c)  della  predetta  circolare e in
particolare  ha  dimostrato  di  avere  ottenuto in data 2 marzo 2005
l'accreditamento  relativamente  alle prove indicate nell'allegato al
presente  decreto  e  del  suo  sistema qualita', in conformita' alle
prescrizioni  della  norma  UNI  CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un
organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato
in ambito EA European Cooperation for Accreditation;
  Ritenuti  sussistenti  le  condizioni  e i requisiti concernenti il
rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

                     Si rinnova l'autorizzazione

al   laboratorio   Universita'  di  Sassari  -  Dipartimento  scienze
ambientali  agrarie e biotecnologie agro-alimentari - Sez. tecnologie
alimentari,  ubicato  in Sassari, Viale Italia n. 35, al rilascio dei
certificati   di  analisi  nel  settore  vitivinicolo,  per  l'intero
territorio   nazionale,   aventi  valore  ufficiale,  anche  ai  fini
dell'esportazione  limitatamente  alle  prove elencate in allegato al
presente decreto.
  L'autorizzazione ha validita' fino al 2 marzo 2009 data di scadenza
dell'accreditamento  a condizione che questo rimanga valido per tutto
il detto periodo.
  La  eventuale domanda di ulteriore rinnovo deve essere inoltrata al
Ministero  delle politiche agricole alimentari e forestali almeno tre
mesi prima della scadenza.
  Il    laboratorio   sopra   citato   ha   l'onere   di   comunicare
all'Amministrazione  autorizzante  eventuali cambiamenti sopravvenuti
interessanti  la  struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio,
la  dotazione  strumentale,  l'impiego  del  personale  ed ogni altra
modifica  concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio
medesimo e' accreditato.
  L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.
  Sui   certificati   di   analisi  rilasciati  e  su  ogni  tipo  di
comunicazione  pubblicitaria  o  promozionale  diffusa, e' necessario
indicare  che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di
analisi autorizzate.
  L'Amministrazione   si   riserva   la  facolta'  di  verificare  la
sussistenza  delle  condizioni  e  dei  requisiti  su cui si fonda il
provvedimento  autorizzatorio,  in mancanza di essi, l'autorizzazione
sara' revocata in qualsiasi momento.
  Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 25 febbraio 2008
                                      Il direttore generale: La Torre