IL MINISTRO DELLA SALUTE
  Visti  gli articoli 2, 13 e 14 del testo aggiornato del decreto del
Presidente  della  Repubblica  del 9 ottobre 1990, n. 309, recante il
testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e
sostanze  psicotrope  e  di  prevenzione,  cura  e riabilitazione dei
relativi  stati di tossicodipendenza, di seguito indicato come «testo
unico»;
  Visto che le funzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento   nazionale   per  le  politiche  antidroga  sono  state
attribuite  al Ministero della solidarieta' sociale con decreto-legge
18 maggio  2006,  n. 181 «Disposizioni urgenti in materia di riordino
delle  attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei
Ministeri»,  convertito,  con  modificazioni,  nella  legge 17 luglio
2006, n. 233;
  Considerato  che la Oripavina e' un alcaloide a nucleo fenantrenico
contenuto  nella  pianta  di Papaverum somniferum ed e' il principale
metabolita della Tebaina;
  Considerato  che  la  Oripavina  puo' essere trasformata in Tebaina
mediante un processo di sintesi molto semplice e che la Tebaina e' un
diretto intermedio per la produzione della codeina e della morfina;
  Considerato   che   la   Commissione  sulle  sostanze  stupefacenti
(Commission  on  Narcotics  Drugs  CND) presso l'Organizzazione delle
nazioni  unite,  durante la 50ª sessione tenutasi nel marzo 2007, con
decisione 50/1 ha stabilito di iscrivere la Oripavina nella tabella I
delle sostanze narcotiche di cui alla Convenzione Singola del 1961 ed
ha  invitato  gli  Stati  firmatari di detta Convenzione a provvedere
all'aggiornamento delle tabelle delle sostanze stupefacenti vigenti a
livello nazionale;
  Considerato che la Oripavina non risulta essere usata in terapia ed
in  Italia  non  esistono medicinali contenenti Oripavina autorizzati
all'immissione in commercio;
  Sentito  il  Consiglio  superiore  di sanita' che, nella seduta del
23 ottobre  2007, ha espresso parere favorevole all'inserimento della
Oripavina nella tabella I allegata al testo unico;
  Sentito  il  Ministero della solidarieta' sociale, che, con la nota
prot.  n.  04S/000133/DR.I in data 24 gennaio 2008, ha fornito parere
favorevole  all'inserimento  della Oripavina nella tabella I allegata
al testo unico;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Nella tabella I allegata al testo unico e' aggiunta la seguente
sostanza:
    denominazione comune: oripavina;
    denominazione chimica: 3-O-demetiltebaina;
oppure:
    6,7,8,14-tetradeidro-4,5-alpha-epossi-6-metossi-17-metilmorfinan-
3-olo;
    altra denominazione: -.
  2.  La  sostanza  di  cui  al comma 1 e' inserita, secondo l'ordine
alfabetico, fra le sostanze Oppio e Paglia di papavero.