IL DIRETTORE GENERALE
          della sicurezza degli alimenti e della nutrizione
  Visto  l'art.  6  della  legge  30 aprile  1962, n. 253, modificato
dall'art.  4  della  legge  25  febbraio 1963, n. 441, concernente la
disciplina  igienica  della produzione e della vendita delle sostanze
alimentari e delle bevande;
  Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo 1995, n. 194, concernente
l'attuazione  della  direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in
commercio   di   prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del
10 giugno  1995,  n.  17  (S.O.  della  Gazzetta Ufficiale n. 145 del
23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in
materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  sanita' del 15 marzo 1996
(Gazzetta   Ufficiale   n.   74   del   28 marzo  1996),  concernente
semplificazioni  procedurali  in materia di prodotti fitosanitari, in
applicazione  del  decreto  17 marzo  1995, n. 194 e, in particolare,
l'art. 2 del decreto in questione relativo alle semplificazioni per i
prodotti  uguali  ad  altri  gia'  autorizzati, ai sensi dell'art. 5,
comma 6, del citato decreto legislativo n. 194/1995;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290,  concernente  il regolamento di semplificazione dei procedimenti
di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
  Visto  il  decreto  legislativo  14 marzo  2003. n. 65, concernente
l'attuazione  delle  direttive  1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla
classificazione,  all'imballaggio  e  all'etichettatura dei preparati
pericolosi;
  Vista  la  domanda  presentata in data 11 ottobre 2007 e successive
integrazioni  di  cui  l'ultima  in data 7 dicembre 2007 dall'impresa
Chemia  S.p.A.  intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in
commercio  del  prodotto  fitosanitario denominato Mancy 44 uguale al
prodotto  di  riferimento  denominato Fungiman Combi registrato al n.
8909  con  decreto  direttoriale  in  data 6 agosto 1996 dell'impresa
Agroser S.r.l. con sede in Solbiate Olona (Varese);
  Rilevato  che  la  verifica  tecnico-amministrativa dell'ufficio ha
accertato  la  sussistenza  dei  requisiti  per  l'applicazione delle
semplificazioni  previste dall'art. 2 del citato decreto ministeriale
15 marzo 1996 e in particolare che:
    il  prodotto  e'  uguale  al  prodotto  di riferimento denominato
Fungiman Combi dell'impresa Agroser S.r.l.;
    non  sono  intervenuti  nuovi  elementi  di  valutazione  dopo il
rilascio dell'autorizzazione del prodotto di riferimento;
    sussiste  un  legittimo  accordo  con il titolare del prodotto di
riferimento;
  Rilevato  pertanto che non e' richiesto il parere della Commissione
consultiva  per  i  prodotti  fitosanitari,  di  cui  all'art. 20 del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
  Accertato  che la classificazione del preparato denominato Mancy 44
e' conforme a quanto stabilito dal decreto legislativo 14 marzo 2003,
n. 65;
  Ritenuto  di limitare la validita' dell'autorizzazione alla data di
scadenza  del  prodotto  di  riferimento  sopra  citato,  fatto salvo
l'obbligo  di  adeguamento  alle  decisioni  comunitarie  che saranno
stabilite  al  termine  della  revisione  comunitaria per le sostanze
attive Cimoxanil e Mancozeb;
  Visto  il  versamento  effettuato ai sensi del decreto ministeriale
9 luglio 1999;
                              Decreta:
  A decorrere dalla data del presente decreto e per 10 anni l'impresa
Chemia  S.p.A.  con  sede  in S.S. 255 km 46 S. Agostino (Ferrara) e'
autorizzata  ad  immettere  in  commercio  il  prodotto fitosanitario
IRRITANTE  PERICOLOSO  PER  L'AMBIENTE  denominato  MANCY  44  con la
composizione  e  alle  condizioni indicate nell'etichetta allegata al
presente decreto.
  Il    prodotto    e'    confezionato    nelle    taglie    da:    g
50-100-150-200-250-500 e kg 1-5-10-20-25.
  Il  prodotto  in  questione  e'  preparato  presso  lo stabilimento
dell'impresa:  Chemia  S.p.A.  S.  Agostino (Ferrara) autorizzato con
decreti dell'11 novembre 1975/30 novembre 1994.
  La  composizione del prodotto in questione e le relative confezioni
e prescrizioni d'impiego risultano dalle etichette allegate.
  Il prodotto suddetto e' registrato al n. 14075.
  Il  presente  decreto  e  le  etichette  allegate,  con le quali il
prodotto  deve  essere  posto  in commercio, saranno pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
  Il  presente  decreto  sara'  notificato,  in  via  amministrativa,
all'Impresa interessata.
    Roma, 20 febbraio 2008
                                      Il direttore generale: Borrello