IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari

  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto  il  regolamento  (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo
2006,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in
particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;
  Visto  l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006
che  stabilisce  che  le  denominazioni  che  alla data di entrata in
vigore  del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento
(CE)  n.  1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento
(CE)  n.  2400/96,  sono automaticamente iscritte nel «Registro delle
denominazioni  di  origine  protette  e delle indicazioni geografiche
protette»;
  Visto gli articoli 10 e 11 del predetto regolamento (CE) n. 510/06,
concernente i controlli;
  Visto  il  regolamento  (CE)  n. 205/05 del 4 febbraio 2005, con il
quale  l'Unione  europea  ha  provveduto  alla  registrazione, fra le
altre, della denominazione di origine protetta «Valdemone»;
  Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito
dall'art.  14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, il quale contiene
apposite  disposizioni  concernenti  i controlli e la vigilanza sulle
denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;
  Visto  il  decreto  15 febbraio  2005,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana n. 51 del 3 marzo 2005, con il
quale  l'organismo  «Suolo  e Salute Srl», con sede in Fano (Pesaro e
Urbino),  via  Paolo  Borsellino  n.  12/B,  e'  stato autorizzato ad
effettuare   i controlli  sulla  denominazione  di  origine  protetta
«Valdemone»;
  Considerato che la predetta autorizzazione ha validita' triennale a
decorrere  dal  25 febbraio  2005,  data  di  entrata  in  vigore del
regolamento (CE) n. 205/05 del 4 febbraio 2005;
  Considerato  che  l'Associazione  produttori  olivicoli messinesi -
A.P.O.M.,  con nota del 10 settembre 2007 ha comunicato di confermare
l'organismo  «Suolo  e  Salute Srl» quale organismo di controllo e di
certificazione  ai  sensi  dei  citati  articoli 10 e 11 del predetto
regolamento (CE) n. 510/06;
  Considerata  la necessita' di garantire l'efficienza del sistema di
controllo   concernente   la   denominazione   di   origine  protetta
«Valdemone»  anche  nella  fase  intercorrente  tra la scadenza della
predetta  autorizzazione  e  il  rinnovo  della  stessa,  al  fine di
consentire  all'organismo «Suolo e Salute Srl» la predisposizione del
piano di controllo;
  Ritenuto  per  i motivi sopra esposti di dover differire il termine
di  proroga  dell'autorizzazione,  alle medesime condizioni stabilite
nella  autorizzazione  concessa  con  decreto  15 febbraio 2005, fino
all'emanazione    del    decreto   di   rinnovo   dell'autorizzazione
all'organismo di controllo «Suolo e Salute Srl»;

                              Decreta:

                               Art. 1.
  L'autorizzazione rilasciata all'organismo «Suolo e Salute Srl», con
sede  in  Fano  (Pesaro  e Urbino), via Paolo Borsellino n. 12/B, con
decreto   15 febbraio   2005,   ad   effettuare   i  controlli  sulla
denominazione  di  origine  protetta  «Valdemone»  registrata  con il
regolamento  (CE)  n.  205/05  del 4 febbraio 2005, e' prorogata fino
all'emanazione     del     decreto     ministeriale     di    rinnovo
dell'autorizzazione all'organismo stesso.