IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari

  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto  il  regolamento  (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo
2006,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in
particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;
  Visto  l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006
che  stabilisce  che  le  denominazioni  che  alla data di entrata in
vigore  del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento
(CE)  n.  1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento
(CE)  n. 2400/1996, sono automaticamente iscritte nel «Registro delle
denominazioni  di  origine  protette  e delle indicazioni geografiche
protette»;
  Visti gli articoli 10 e 11 del predetto regolamento (CE) n. 510/06,
concernente i controlli;
  Visto  il  regolamento  (CE) n. 1897/04 del 29 ottobre 2004, con il
quale  l'Unione  europea  ha  provveduto  alla  registrazione, fra le
altre, della denominazione di origine protetta «Cartoceto»;
  Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito
dall'art.  14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, il quale contiene
apposite  disposizioni  concernenti  i controlli e la vigilanza sulle
denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;
  Visto  il  decreto  24 febbraio  2005,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica italiana n. 60 del 14 marzo 2005, con il
quale  l'organismo  «Agroqualita'  -  Societa'  per la certificazione
della  qualita'  nell'agroalimentare - Spa», con sede in Roma, piazza
Marconi  n.  25, e' stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla
denominazione di origine protetta «Cartoceto»;
  Considerato che la predetta autorizzazione ha validita' triennale a
decorrere  dal  25 febbraio  2005,  data  di  emanazione  del decreto
ministeriale di autorizzazione in precedenza citato;
  Considerato  che  il Consorzio di tutela e valorizzazione dell'olio
extravergine  di  oliva «Cartoceto», con nota del 19 febbraio 2008 ha
comunicato  di confermare l'organismo «Agroqualita' - Societa' per la
certificazione   della  qualita'  nell'agroalimentare  -  Spa»  quale
organismo  di  controllo  e  di  certificazione  ai  sensi dei citati
articoli 10 e 11 del predetto regolamento (CE) n. 510/06;
  Considerata  la necessita' di garantire l'efficienza del sistema di
controllo   concernente   la   denominazione   di   origine  protetta
«Cartoceto»  anche  nella  fase  intercorrente  tra la scadenza della
predetta  autorizzazione  e  il  rinnovo  della  stessa,  al  fine di
consentire    all'organismo   «Agroqualita'   -   Societa'   per   la
certificazione   della   qualita'   nell'agroalimentare   -  Spa»  la
predisposizione del piano di controllo;
  Ritenuto  per  i motivi sopra esposti di dover differire il termine
di  proroga  dell'autorizzazione,  alle medesime condizioni stabilite
nella  autorizzazione  concessa  con  decreto  24 febbraio 2005, fino
all'emanazione    del    decreto   di   rinnovo   dell'autorizzazione
all'organismo   di   controllo   «Agroqualita'   -  Societa'  per  la
certificazione della qualita' nell'agroalimentare - Spa»;

                              Decreta:

                               Art. 1.
  L'autorizzazione  rilasciata all'organismo «Agroqualita' - Societa'
per  la certificazione della qualita' nell'agroalimentare - Spa», con
sede  in Roma, piazza Marconi n. 25, con decreto 24 febbraio 2005, ad
effettuare  i  controlli  sulla  denominazione  di  origine  protetta
«Cartoceto»  registrata  con  il  regolamento  (CE)  n.  1897/04  del
29 ottobre   04,   e'   prorogata  fino  all'emanazione  del  decreto
ministeriale di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo stesso.