IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari

  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto  il  regolamento  (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo
2006,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in
particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;
  Visto  l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006
che  stabilisce  che  le  denominazioni  che  alla data di entrata in
vigore  del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento
(CE)  n.  1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento
(CE)  n.  2400/96,  sono automaticamente iscritte nel «Registro delle
denominazioni  di  origine  protette  e delle indicazioni geografiche
protette»;
  Visti gli articoli 10 e 11 del predetto regolamento (CE) n. 510/06,
concernente i controlli;
  Visto  il  regolamento (CE) n. 205/2005 del 4 febbraio 2005, con il
quale  l'Unione  europea  ha  provveduto  alla  registrazione, fra le
altre,  della  denominazione  di  origine  protetta  Zafferano di San
Gimignano;
  Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito
dall'art.  14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, il quale contiene
apposite  disposizioni  concernenti  i controlli e la vigilanza sulle
denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;
  Visto  il  decreto  15 febbraio  2005,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana n. 51 del 3 marzo 2005, con il
quale l'organismo Agroqualita' - Societa' per la certificazione della
qualita'  nell'agroalimentare - Spa, con sede in Roma, Piazza Marconi
n.   25,  e'  stato  autorizzato  ad  effettuare  i  controlli  sulla
denominazione di origine protetta Zafferano di San Gimignano;
  Considerato che la predetta autorizzazione ha validita' triennale a
decorrere  dal  25 febbraio  2005, data di entrata in vigore del Reg.
(CE) n. 205/2005 del 4 febbraio 2005;
  Considerato  che il Comitato per il riconoscimento D.O.P. Zafferano
di  San  Gimignano,  con  nota  del 19 febbraio 2008 ha comunicato di
confermare  l'organismo Agroqualita' - Societa' per la certificazione
della qualita' nell'agroalimentare - Spa quale organismo di controllo
e di certificazione ai sensi dei citati articoli 10 e 11 del predetto
regolamento (CE) n. 510/2006;
  Considerata  la necessita' di garantire l'efficienza del sistema di
controllo  concernente la denominazione di origine protetta Zafferano
di San Gimignano anche nella fase intercorrente tra la scadenza della
predetta  autorizzazione  e  il  rinnovo  della  stessa,  al  fine di
consentire    all'organismo    Agroqualita'   -   Societa'   per   la
certificazione   della   qualita'   nell'agroalimentare   -   Spa  la
predisposizione del piano di controllo;
  Ritenuto  per  i motivi sopra esposti di dover differire il termine
di  proroga  dell'autorizzazione,  alle medesime condizioni stabilite
nella  autorizzazione  concessa  con  decreto  15 febbraio 2005, fino
all'emanazione    del    decreto   di   rinnovo   dell'autorizzazione
all'organismo   di   controllo   Agroqualita'   -   Societa'  per  la
certificazione della qualita' nell'agroalimentare - Spa;

                              Decreta:

                               Art. 1.
    L'autorizzazione rilasciata all'organismo Agroqualita' - Societa'
per  la  certificazione della qualita' nell'agroalimentare - Spa, con
sede  in Roma, Piazza Marconi n. 25, con decreto 15 febbraio 2005, ad
effettuare  i  controlli  sulla  denominazione  di  origine  protetta
Zafferano  di  San  Gimignano  registrata  con il regolamento (CE) n.
205/2005  del  4 febbraio  2005, e' prorogata fino all'emanazione del
decreto  ministeriale  di  rinnovo  dell'autorizzazione all'organismo
stesso.