IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari

  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto  il  regolamento  (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo
2006,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in
particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;
  Visto  l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006
che  stabilisce  che  le  denominazioni  che  alla data di entrata in
vigore  del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento
(CE)  n.  1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento
(CE)  n.  2400/96,  sono automaticamente iscritte nel «Registro delle
denominazioni  di  origine  protette  e delle indicazioni geografiche
protette»;
  Visto  gli  articoli 10  e  11  del  predetto  regolamento  (CE) n.
510/2006, concernente i controlli;
  Visto  il  regolamento  (CE)  n. 205/05 del 4 febbraio 2005, con il
quale  l'Unione  europea  ha  provveduto  alla  registrazione, fra le
altre, della denominazione di origine protetta Zafferano dell'Aquila;
  Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito
dall'art.  14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, il quale contiene
apposite  disposizioni  concernenti  i controlli e la vigilanza sulle
denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;
  Visto  il  decreto  15 febbraio  2005,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana n. 51 del 3 marzo 2005, con il
quale  la  Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura
dell'Aquila,  con sede in L'Aquila, corso Vittorio Emanuele n. 86, e'
stata  designata  quale autorita' pubblica incaricata di effettuare i
controlli   sulla   denominazione   di   origine  protetta  Zafferano
dell'Aquila;
  Considerato che la predetta autorizzazione ha validita' triennale a
decorrere  dal  25 febbraio  2005,  data  di  entrata  in  vigore del
regolamento (CE) n. 205/05 del 4 febbraio 2005;
  Considerata  la necessita' di garantire l'efficienza del sistema di
controllo  concernente la denominazione di origine protetta Zafferano
dell'Aquila  anche  nella  fase  intercorrente  tra la scadenza della
predetta   autorizzazione   e   il   rinnovo   della   stessa  oppure
l'autorizzazione all'eventuale nuovo organismo di controllo;
  Considerato che la regione Abruzzo, pur essendone richiesto, non ha
ancora provveduto a segnalare l'organismo di controllo da autorizzare
per  il triennio successivo alla data di scadenza dell'autorizzazione
sopra indicata;
  Ritenuto  per  i motivi sopra esposti di dover differire il termine
di  proroga  dell'autorizzazione,  alle medesime condizioni stabilite
nella  autorizzazione  concessa  con  decreto  15 febbraio 2005, fino
all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione alla Camera
di  commercio,  industria,  artigianato  ed  agricoltura  dell'Aquila
oppure all'eventuale nuovo organismo di controllo;

                              Decreta:

                               Art. 1.
  L'autorizzazione  rilasciata  alla  Camera di commercio, industria,
artigianato  ed  agricoltura dell'Aquila, con sede in L'Aquila, corso
Vittorio  Emanuele n. 86, con decreto 15 febbraio 2005, ad effettuare
i   controlli  sulla  denominazione  di  origine  protetta  Zafferano
dell'Aquila, registrata con regolamento (CE) n. 205/05 del 4 febbraio
2005,  e'  prorogata  fino  all'emanazione  del  decreto  di  rinnovo
dell'autorizzazione  alla  Camera  stessa  oppure all'eventuale nuovo
organismo di controllo.