IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari

  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto  il  Regolamento  (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo
2006,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in
particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92;
  Visto  l'art. 17, comma 1 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006
che  stabilisce  che  le  denominazioni  che  alla data di entrata in
vigore  del Regolamento stesso figurano nell'allegato del Regolamento
(CE) n. 1107/1996 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento
(CE)  n. 2400/1996, sono automaticamente iscritte nel «registro delle
denominazioni  di  origine  protette  e delle indicazioni geografiche
protette»;
  Visti gli articoli 10 e 11 del predetto Regolamento (CE) n. 510/06,
concernente i controlli;
  Visto  il  Regolamento  (CE)  n. 138/01 del 24 gennaio 2001, con il
quale  l'Unione  europea  ha  provveduto  alla  registrazione, fra le
altre, della indicazione geografica protetta Agnello di Sardegna;
  Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito
dall'art.  14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, il quale contiene
apposite  disposizioni  concernenti  i controlli e la vigilanza sulle
denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;
  Visto  il  decreto  24 febbraio  2005,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica italiana n. 60 del 14 marzo 2005, con il
quale  l'organismo  O.C.P.A.  - Organismo consortile per il controllo
sui  formaggi sardi a D.O.P., con sede in Olmedo (Sassari), localita'
Bonassai,  e'  stato  autorizzato  ad  effettuare  i  controlli sulla
indicazione geografica protetta Agnello di Sardegna;
  Considerato  che la predetta autorizzazione ha validita', triennale
a  decorrere  dal  24 febbraio  2005,  data di emanazione del decreto
ministeriale di autorizzazione in precedenza citato;
  Considerato  che  il Consorzio tutela Agnello di Sardegna, con nota
del   13 febbraio  2008,  ha  comunicato  di  confermare  l'organismo
O.C.P.A. - Organismo consortile per il controllo sui formaggi sardi a
D.O.P.  quale organismo di controllo e di certificazione ai sensi dei
citati articoli 10 e 11 del predetto Regolamento (CE) n. 510/06;
  Considerata  la necessita' di garantire l'efficienza del sistema di
controllo  concernente  la indicazione geografica protetta Agnello di
Sardegna  anche  nella  fase  intercorrente  tra  la  scadenza  della
predetta  autorizzazione  e  il  rinnovo  della  stessa,  al  fine di
consentire  all'organismo  O.C.P.A.  -  Organismo  consortile  per il
controllo sui formaggi sardi a D.O.P. la predisposizione del piano di
controllo;
  Ritenuto  per  i motivi sopra esposti di dover differire il termine
di  proroga  dell'autorizzazione,  alle medesime condizioni stabilite
nella  autorizzazione  concessa  con  decreto  24 febbraio 2005, fino
all'emanazione     del     decreto     ministeriale     di    rinnovo
dell'autorizzazione  all'organismo  di controllo O.C.P.A. - Organismo
consortile per il controllo sui formaggi sardi a D.O.P.;

                              Decreta:

                               Art. 1.
  L'autorizzazione  rilasciata  all'organismo  O.C.P.A.  -  Organismo
consortile  per il controllo sui formaggi sardi a D.O.P., con sede in
Olmedo  (Sassari),  localita' Bonassai, con decreto 24 febbraio 2005,
ad  effettuare  i  controlli  sulla  indicazione  geografica protetta
Agnello  di Sardegna registrata con il Regolamento (CE) n. 138/01 del
24 gennaio   2001,  e'  prorogata  fino  all'emanazione  del  decreto
ministeriale di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo stesso.