IL MINISTRO DELLA DIFESA


                           di concerto con


                      IL MINISTRO DEI TRASPORTI


               IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE e con


              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

  Visto  il  codice  della  navigazione  approvato  con regio decreto
30 marzo 1942, n. 327, e successive modificazioni;
  Vista  la  legge  18 febbraio 1997, n. 25, concernente attribuzioni
del  Ministro  della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze
armate  e  dell'amministrazione  della  difesa  e  il  regolamento di
attuazione,  emanato  con  decreto  del  Presidente  della Repubblica
25 ottobre 1999, n. 556, e successive modificazioni;
  Visto  il  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni,   concernente   la   riforma  dell'organizzazione  del
Governo;
  Visto  il  decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, concernente norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
  Vista  la  legge  9 novembre  2004,  n.  265,  di  conversione, con
modificazioni,  del  decreto-legge  8 settembre 2004, n. 237, recante
interventi  urgenti  nel  settore  dell'aviazione  civile e delega al
Governo  per  l'emanazione  di disposizioni correttive ed integrative
del codice della navigazione;
  Visto  il decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96, come modificato
dal  decreto  legislativo  15 marzo  2006,  n.  151, recante norme di
revisione della parte aeronautica del codice della navigazione;
  Visto in particolare, il terzo comma dell'art. 693 del codice della
navigazione,  il  quale  prevede  che  «I  beni  del demanio militare
aeronautico, non piu' funzionali ai fini militari e da destinare alla
aviazione  civile  in  quanto strumentali all'attivita' del trasporto
aereo, sono individuati con provvedimento del Ministero della difesa,
di  concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e
trasferiti  al  demanio  aeronautico civile per l'assegnazione in uso
gratuito all'ENAC ed il successivo affidamento in concessione;
  Visto  il  decreto-legge  18 maggio  2006,  n. 181, convertito, con
modificazioni,   dalla   legge   17 luglio   2006,  n.  233,  recante
disposizioni  urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della
Presidenza   del   Consiglio  dei  Ministri  e  dei  Ministeri  e  in
particolare l'art. 1, commi 4 e 5;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 luglio
2006, concernente l'organizzazione del Ministero delle infrastrutture
e  del Ministero dei trasporti, cosi' come modificato e integrato dal
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 aprile 2007;
  Visto  il  decreto  legislativo  25 luglio  1997,  n.  250, recante
l'istituzione  dell'Ente nazionale della navigazione civile (ENAC) e,
in  particolare  l'art.  8, comma 2, il quale prevede che con decreto
del  Ministro  dei  trasporti e della navigazione, di concerto con il
Ministro  del  tesoro e delle finanze, vengono assegnati all'ENAC, in
uso  gratuito,  i  beni  del  demanio  aeroportuale per il successivo
affidamento dei beni medesimi ai gestori aeroportuali;
  Ravvisata la necessita' di dare applicazione al disposto del citato
terzo   comma dell'art.   693   del  codice  della  navigazione,  con
l'individuazione  dei  beni del demanio militare aeronautico non piu'
funzionali  ai  fini  militari  da  destinare all'aviazione civile in
quanto strumentali all'attivita' del trasporto aereo;
  Ravvisata  la necessita' di dare contestuale attuazione al disposto
del  richiamato  art.  8, comma 2, del decreto legislativo n. 250 del
1997,  ai fini del contemporaneo trasferimento al demanio aeronautico
civile   per   l'assegnazione   gratuita  all'ENAC  e  il  successivo
affidamento  in concessione dei beni del demanio aeronautico militare
individuati ai sensi del richiamato art. 693, terzo comma, del codice
della  navigazione,  per  mantenere  la  necessaria continuita' della
gestione del traffico civile aeroportuale;
  Visto il verbale del Ministero della difesa, Direzione generale dei
lavori  e  del  demanio, recante il resoconto della riunione, in data
5 giugno  2006,  del  Gruppo  di  lavoro  composto  dai  nominati dei
Ministeri   della  difesa,  delle  infrastrutture,  dei  trasporti  e
dell'economia  e delle finanze, concernente anche l'elaborato tecnico
del  progetto  di  dismissione dei beni del compendio aeroportuale di
Brescia-Montichiari;
  Vista  la  determinazione  dello  Stato  Maggiore dell'Aeronautica,
assunta con foglio n. MD AAVSMA 0044924 del 28 giugno 2006, condivisa
dallo  Stato Maggiore della Difesa, con foglio n. 141/2607/4665.5 del
6 luglio  2006,  circa  la  definitiva  perdita  di interesse ai fini
militari  dei  beni indicati nel progetto di dismissione appartenenti
al compendio aeroportuale di Brescia-Montichiari;
  Vista  la  determinazione  del  Ministro dei trasporti, assunta con
foglio   n.   8342-AC   del   23 maggio   2007,  circa  la  effettiva
strumentalita'   ai  fini  del  trasporto  aereo  degli  stessi  beni
descritti nel richiamato progetto di dismissione;

                              Decreta:

                               Art. 1.
  1.  I  beni  del  demanio  militare  aeronautico  dell'aeroporto di
Brescia-Montichiari,  individuati  e descritti nell'annesso tecnico e
relativi  allegati,  che,  fatto  salvo  quanto  previsto  al comma 2
dell'art.  2,  costituiscono  parte  integrante del presente decreto,
dichiarati  non  piu'  funzionali  ai  fini  militari, sono destinati
all'aviazione  civile con trasferimento al demanio aeronautico civile
(demanio  pubblico  dello  Stato - ramo trasporti - aviazione civile)
nello  stato  di  fatto  e di diritto in cui si trovano alla data del
presente  decreto,  in quanto strumentali all'attivita' del trasporto
aereo civile.
  2.  I  beni  trasferiti  ai  sensi  del  comma 1,  sono  assegnati,
contestualmente,  in  uso  gratuito  all'ENAC,  ai sensi dell'art. 8,
comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250.