IL MINISTRO DEI TRASPORTI

  Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come
modificato   con  decreto  legislativo  10 settembre  1993,  n.  360,
concernente  limitazioni  all'afflusso  ed alla circolazione stradale
nelle  piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o
di cura;
  Vista  la circolare n. 5222 dell'8 settembre 1999 con la quale sono
state   dettate   le   istruzioni   relative   all'applicazione   del
summenzionato art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
  Considerato  che  ai sensi del predetto articolo spetta al Ministro
delle  infrastrutture  e  dei  trasporti, ora Ministro dei trasporti,
sentite le regioni e i comuni interessati, la facolta' di vietare nei
mesi   di   piu'   intenso   movimento  turistico,  l'afflusso  e  la
circolazione  nelle  piccole  isole di veicoli appartenenti a persone
non facenti parte della popolazione stabile;
  Viste  le  delibere  di  giunta  comunale del comune dell'Isola del
Giglio  n.  4  del  9 gennaio  2008  e  n.  8  del  22 gennaio  2008,
concernenti  il  divieto di afflusso e di circolazione sull'Isola del
Giglio,  dei  veicoli  appartenenti a persone non facenti parte della
popolazione  stabilmente  residente  nell'Isola  del  Giglio  e degli
autobus  appartenenti  ad  imprese  non  aventi  la  sede  legale  ed
amministrativa nell'isola stessa;
  Vista  la  nota  dell'Ufficio  territoriale del Governo di Grosseto
prot.  n.  13/2008  -  area  III  del 18 gennaio 2008 con la quale si
esprime parere favorevole all'emissione del decreto in questione;
  Vista la nota n. 87332 del 24 settembre 2007 e la nota di sollecito
n.  9260  del 31 gennaio 2008 con le quali si richiedeva alla regione
Toscana l'emissione del parere di competenza;
  Ritenuto  opportuno  adottare i richiesti provvedimenti restrittivi
della  circolazione  stradale  per  le ragioni espresse nei succitati
atti;

                              Decreta:

                               Art. 1.

                            D i v i e t i

  1.  Dal 17 marzo 2008 al 30 ottobre 2008, sono vietati l'afflusso e
la  circolazione  sull'Isola del Giglio degli autobus appartenenti ad
imprese non aventi la sede legale ed amministrativa nell'Isola stessa
ad  esclusione  del  concessionario  che  effettua trasporto pubblico
locale comunale.
  2.  Dal  21 luglio  2008  al  31 agosto  2008 e', altresi', vietato
l'afflusso  e  la circolazione dei veicoli appartenenti a persone non
stabilmente residenti nell'Isola del Giglio.
  3.  Dal  17 marzo  2008 al 30 ottobre 2008 e dal 5 dicembre 2008 al
7 gennaio 2009 e' vietato l'afflusso e la circolazione, sull'Isola di
Giannutri,   dei  veicoli  appartenenti  a  persone  non  stabilmente
residenti nell'isola stessa.