IL MINISTRO DEI TRASPORTI Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura; Vista la circolare n. 5222 dell'8 settembre 1999 con la quale sono state dettate le istruzioni relative all'applicazione del summenzionato art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; Considerato che ai sensi del predetto articolo spetta al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ora Ministro dei trasporti, sentite le regioni e i comuni interessati, la facolta' di vietare nei mesi di piu' intenso movimento turistico, l'afflusso e la circolazione nelle piccole isole di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile; Viste le delibere di giunta comunale del comune dell'Isola del Giglio n. 4 del 9 gennaio 2008 e n. 8 del 22 gennaio 2008, concernenti il divieto di afflusso e di circolazione sull'Isola del Giglio, dei veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente nell'Isola del Giglio e degli autobus appartenenti ad imprese non aventi la sede legale ed amministrativa nell'isola stessa; Vista la nota dell'Ufficio territoriale del Governo di Grosseto prot. n. 13/2008 - area III del 18 gennaio 2008 con la quale si esprime parere favorevole all'emissione del decreto in questione; Vista la nota n. 87332 del 24 settembre 2007 e la nota di sollecito n. 9260 del 31 gennaio 2008 con le quali si richiedeva alla regione Toscana l'emissione del parere di competenza; Ritenuto opportuno adottare i richiesti provvedimenti restrittivi della circolazione stradale per le ragioni espresse nei succitati atti; Decreta: Art. 1. D i v i e t i 1. Dal 17 marzo 2008 al 30 ottobre 2008, sono vietati l'afflusso e la circolazione sull'Isola del Giglio degli autobus appartenenti ad imprese non aventi la sede legale ed amministrativa nell'Isola stessa ad esclusione del concessionario che effettua trasporto pubblico locale comunale. 2. Dal 21 luglio 2008 al 31 agosto 2008 e', altresi', vietato l'afflusso e la circolazione dei veicoli appartenenti a persone non stabilmente residenti nell'Isola del Giglio. 3. Dal 17 marzo 2008 al 30 ottobre 2008 e dal 5 dicembre 2008 al 7 gennaio 2009 e' vietato l'afflusso e la circolazione, sull'Isola di Giannutri, dei veicoli appartenenti a persone non stabilmente residenti nell'isola stessa.