IL MINISTRO DEI TRASPORTI

  Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come
modificato   con  decreto  legislativo  10 settembre  1993,  n.  360,
concernente  limitazioni  all'afflusso  ed alla circolazione stradale
nelle  piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o
di cura;
  Vista la circolare n. 5222 dell'8 settembre 1999, con la quale sono
state   dettate   le   istruzioni   relative   all'applicazione   del
summenzionato art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
  Considerato  che  ai sensi del predetto articolo spetta al Ministro
delle  infrastrutture  e  dei  trasporti, ora Ministro dei trasporti,
sentite le regioni e i comuni interessati, la facolta' di vietare nei
mesi   di   piu'   intenso   movimento  turistico,  l'afflusso  e  la
circolazione  nelle  piccole  isole di veicoli appartenenti a persone
non facenti parte della popolazione stabilmente residente;
  Vista  la  delibera  della  giunta  municipale  del comune di Isole
Tremiti in data 22 dicembre 2007, n. 164;
  Vista la nota n. 87332 del 24 settembre 2007 e la nota di sollecito
n.  9254  del  31 gennaio 2008, con le quali si chiedeva alla regione
Puglia l'emissione del parere di competenza;
  Vista la nota dell'ufficio territoriale del Governo di Foggia prot.
n. 900 AREA III del 31 gennaio 2008;
  Vista  la nota n. M-ITPR-CBUTGOO 49948 del 17 dicembre 2007, con la
quale l'ufficio territoriale del Governo di Campobasso ha espresso il
proprio parere in merito;
  Ritenuto  opportuno  adottare i richiesti provvedimenti restrittivi
della  circolazione  stradale  per  le ragioni espresse nei succitati
atti;

                              Decreta:

                               Art. 1.

                               Divieto

  Dal  1° aprile  2008 al 30 settembre 2008 sono vietati l'afflusso e
la  circolazione  nel  territorio  del  comune di Isole Tremiti degli
autoveicoli,  motoveicoli  e  ciclomotori  appartenenti a persone non
facenti  parte  della  popolazione  stabilmente  residente nel comune
stesso.