Il  Comitato  nazionale  per  la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni  di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n.
164;
    Esaminata  la  domanda  presentata dalla regione Veneto intesa ad
ottenere  la  modifica  del  disciplinare  di  produzione  dei vini a
indicazione geografica tipica «Veneto»;
    Ha  espresso,  nella  riunione  del 13 febbraio 2008, presente il
funzionario   della   regione   Veneto,   parere  favorevole  al  suo
accoglimento,   proponendo,  ai  fini  dell'emanazione  del  relativo
decreto  direttoriale, il disciplinare di produzione secondo il testo
di cui appresso.
    Le  eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di
modifica  al  disciplinare  di  produzione dovranno, in regola con le
disposizioni  contenute  nel  decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre   1972,   n  642  «Disciplina  dell'imposta  di  bollo»  e
successive   modifiche   ed   integrazioni,   essere   inviate  dagli
interessati  al  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali  -  Comitato  nazionale  per  la tutela e la valorizzazione
delle  denominazioni  di  origine  e  delle  indicazioni  geografiche
tipiche  dei  vini,  via  XX  Settembre  n.  20  - 00187 Roma - entro
sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.