IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA Visti gli articoli 2, comma 2, e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, ai sensi dei quali gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini entro i quali debbono concludere i procedimenti di propria competenza e individuano le relative unita' organizzative responsabili; Visto il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, contenente il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria; Visto il provvedimento del 4 agosto 2000 (Regolamento in materia di intermediari del mercato mobiliare); Visto il provvedimento del 14 aprile 2005 (Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio); Considerata l'esigenza di semplificare i procedimenti amministrativi relativi alle societa' di gestione del risparmio, alle societa' di investimento a capitale variabile (SICAV) e alle societa' di intermediazione mobiliare; Sentita la Consob; E m a n a l'unito provvedimento contenente disposizioni volte a modificare i provvedimenti del 4 agosto 2000 e del 14 aprile 2005. Le nuove disposizioni entrano in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 27 febbraio 2008 Il Governatore: Draghi