IL DIRETTORE GENERALE
                   della sicurezza degli alimenti
                         e della nutrizione
  Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo  1995,  n.  194, relativo
all'attuazione  della  direttiva n. 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in
materia  di  immissione  in  commercio di prodotti fitosanitari ed in
particolare   l'art.   4,   paragrafo 1,   lettera a)   e  l'art.  6,
paragrafo 1;
  Visti i regolamenti della Commissione 451/2000/CE e 703/2001/CE che
stabiliscono  le modalita' dettagliate per l'attuazione della seconda
fase  del  programma  di lavoro di cui all'art. 8, paragrafo 2, della
direttiva n. 91/414/CEE;
  Vista  la  decisione della Commissione 2007/615/CE del 20 settembre
2007  relativa  alla non iscrizione della sostanza attiva benfuracarb
nell'allegato I della direttiva n. 91/414/CEE;
  Visto  che  nel corso della valutazione effettuata su tale sostanza
attiva dall'Autorita' europea per la sicurezza alimentare sono emerse
preoccupazioni,   riguardanti   principalmente   la   formazione  del
metabolita  carbofuran, a sua volta autorizzato come principio attivo
contenuto  nei  prodotti  fitosanitari, il quale e' considerevolmente
piu' tossico del composto precursore;
  Considerato  che  detto  metabolita,  e'  stato  gia'  revocato con
decreto  dirigenziale  7 novembre  2007,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana n. 274 del 24 novembre 2007 in
attuazione della decisione della Commissione 2007/416/CE;
  Considerato  che dalle conclusioni della valutazione della sostanza
attiva   benfuracarb   e'  emerso  che,  nelle  condizioni  d'impiego
proposte,  la sostanza attiva non soddisfa, in generale le condizioni
previste all'art. 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva n.
91/414/CEE;
  Considerato  che  in  attuazione  della decisione della Commissione
2007/615/CE,  gli Stati membri non possono piu' concedere o rinnovare
le  autorizzazioni per prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza
attiva a decorrere dalla data di adozione della citata decisione;
  Considerato  che  la decisione della Commissione 2007/615/CE di non
inclusione   della   sostanza  attiva  benfuracarb,  non  pregiudica,
conformemente  a  quanto  previsto  dall'art.  6,  paragrafo 2, della
direttiva  n. 91/414/CEE, una successiva richiesta d'iscrizione della
citata sostanza attiva nell'allegato I della direttiva medesima;
  Ritenuto   di  dover  attuare  la  suddetta  decisione  comunitaria
revocando  i  prodotti  fitosanitari  contenenti  la  sostanza attiva
benfuracarb autorizzata in Italia;
  Considerato   che,   per   l'eliminazione,  l'immagazzinamento,  la
commercializzazione  l'impiego  delle  giacenze esistenti di prodotti
fitosanitari  contenenti  la  sostanza attiva benfuracarb deve essere
concesso  un  periodo  non  superiore a dodici mesi a decorrere dalla
data di revoca dei suddetti prodotti fitosanitari;
  Visto  l'art.  23  del  decreto  legislativo  17 marzo 1995, n. 194
relativo  alle  sanzioni  previste per chi immette in commercio e per
chi  pone  in  vendita  prodotti  fitosanitari  non  autorizzati e le
successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  La  sostanza attiva benfuracarb non e' iscritta nell'allegato I
del  decreto  legislativo  17  marzo  1995, n. 194 che ha recepito la
direttiva n. 91/414/CEE del 15 luglio 1991.