IL DIRETTORE GENERALE della sicurezza degli alimenti e della nutrizione Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva n. 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 4, paragrafo 1, lettera a) e l'art. 6, paragrafo 1; Visti i regolamenti della Commissione 451/2000/CE e 703/2001/CE che stabiliscono le modalita' dettagliate per l'attuazione della seconda fase del programma di lavoro di cui all'art. 8, paragrafo 2, della direttiva n. 91/414/CEE; Vista la decisione della Commissione 2007/615/CE del 20 settembre 2007 relativa alla non iscrizione della sostanza attiva benfuracarb nell'allegato I della direttiva n. 91/414/CEE; Visto che nel corso della valutazione effettuata su tale sostanza attiva dall'Autorita' europea per la sicurezza alimentare sono emerse preoccupazioni, riguardanti principalmente la formazione del metabolita carbofuran, a sua volta autorizzato come principio attivo contenuto nei prodotti fitosanitari, il quale e' considerevolmente piu' tossico del composto precursore; Considerato che detto metabolita, e' stato gia' revocato con decreto dirigenziale 7 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 274 del 24 novembre 2007 in attuazione della decisione della Commissione 2007/416/CE; Considerato che dalle conclusioni della valutazione della sostanza attiva benfuracarb e' emerso che, nelle condizioni d'impiego proposte, la sostanza attiva non soddisfa, in generale le condizioni previste all'art. 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva n. 91/414/CEE; Considerato che in attuazione della decisione della Commissione 2007/615/CE, gli Stati membri non possono piu' concedere o rinnovare le autorizzazioni per prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza attiva a decorrere dalla data di adozione della citata decisione; Considerato che la decisione della Commissione 2007/615/CE di non inclusione della sostanza attiva benfuracarb, non pregiudica, conformemente a quanto previsto dall'art. 6, paragrafo 2, della direttiva n. 91/414/CEE, una successiva richiesta d'iscrizione della citata sostanza attiva nell'allegato I della direttiva medesima; Ritenuto di dover attuare la suddetta decisione comunitaria revocando i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva benfuracarb autorizzata in Italia; Considerato che, per l'eliminazione, l'immagazzinamento, la commercializzazione l'impiego delle giacenze esistenti di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva benfuracarb deve essere concesso un periodo non superiore a dodici mesi a decorrere dalla data di revoca dei suddetti prodotti fitosanitari; Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio e per chi pone in vendita prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio; Decreta: Art. 1. 1. La sostanza attiva benfuracarb non e' iscritta nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 che ha recepito la direttiva n. 91/414/CEE del 15 luglio 1991.