IL DIRETTORE GENERALE della sicurezza degli alimenti e della nutrizione Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva n. 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 4, paragrafo 1, lettera a) e l'art. 6, paragrafo 1; Visti i regolamenti della Commissione 451/2000/CE e 703/2001/CE che stabiliscono le modalita' dettagliate per l'attuazione della seconda fase del programma di lavoro di cui all'art. 8, paragrafo 2, della direttiva n. 91/414/CEE; Vista la decisione della Commissione 2007/629/CE del 20 settembre 2007 relativa alla non iscrizione della sostanza attiva trifluralin nell'allegato I della direttiva n. 91/414/CEE; Visto che nel corso della valutazione effettuata su tale sostanza attiva dall'Autorita' europea per la sicurezza alimentare sono emerse preoccupazioni riguardanti principalmente la tossicita' per gli organismi acquatici e l'elevato potenziale di accumulo nel terreno; Considerato che dalle conclusioni di detta valutazione e' emerso che dette preoccupazioni rimanevano irrisolte e che, pertanto i prodotti fitosanitari contenenti trifluralin, nelle condizioni d'impiego proposte, non soddisfano, in generale le condizioni previste all'art. 4, paragrafo 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194; Considerato che in attuazione della decisione della Commissione 2007/629/CE, gli Stati membri non possono piu' concedere o rinnovare le autorizzazioni per prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza attiva a decorrere dalla data di adozione della citata decisione, ne' usufruire delle deroghe previste dall'art. 8, paragrafo 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194; Ritenuto di dover attuare la suddetta decisione comunitaria revocando i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva autorizzata in Italia; Considerato che la presente decisione non pregiudica la presentazione, conformemente a quanto previsto dall'art. 6, paragrafo 2, della direttiva una successiva richiesta d'iscrizione della sostanza attiva trifluralin nell'allegato I della direttiva medesima; Considerato che, per la vendita e l'utilizzazione delle giacenze esistenti di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva trifluralin, deve essere concesso un periodo non superiore a dodici mesi a decorrere dalla data di revoca dei suddetti prodotti fitosanitari; Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio e per chi pone in vendita prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio; Decreta: Art. 1. 1. La sostanza attiva trifluralin non e' iscritta nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 che ha recepito la direttiva n. 91/414/CEE del 15 luglio 1991.