IL   DIRETTORE  GENERALE  della  sicurezza  degli  alimenti  e  della
                             nutrizione
  Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo  1995,  n.  194, relativo
all'attuazione  della  direttiva n. 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in
materia  di  immissione  in  commercio di prodotti fitosanitari ed in
particolare   l'art.   4,   paragrafo 1,   lettera a)   e  l'art.  6,
paragrafo 1;
  Visti i regolamenti della Commissione 451/2000/CE e 703/2001/CE che
stabiliscono  le modalita' dettagliate per l'attuazione della seconda
fase  del  programma  di lavoro di cui all'art. 8, paragrafo 2, della
direttiva n. 91/414/CEE;
  Vista  la  decisione della Commissione 2007/629/CE del 20 settembre
2007  relativa  alla non iscrizione della sostanza attiva trifluralin
nell'allegato I della direttiva n. 91/414/CEE;
  Visto  che  nel corso della valutazione effettuata su tale sostanza
attiva dall'Autorita' europea per la sicurezza alimentare sono emerse
preoccupazioni  riguardanti  principalmente  la  tossicita'  per  gli
organismi acquatici e l'elevato potenziale di accumulo nel terreno;
  Considerato  che  dalle  conclusioni di detta valutazione e' emerso
che  dette  preoccupazioni  rimanevano  irrisolte  e  che, pertanto i
prodotti   fitosanitari   contenenti  trifluralin,  nelle  condizioni
d'impiego   proposte,  non  soddisfano,  in  generale  le  condizioni
previste  all'art.  4,  paragrafo  1,  lettere a)  e b),  del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
  Considerato  che  in  attuazione  della decisione della Commissione
2007/629/CE,  gli Stati membri non possono piu' concedere o rinnovare
le  autorizzazioni per prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza
attiva a decorrere dalla data di adozione della citata decisione, ne'
usufruire  delle  deroghe  previste  dall'art.  8,  paragrafo 1,  del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
  Ritenuto   di  dover  attuare  la  suddetta  decisione  comunitaria
revocando  i  prodotti  fitosanitari  contenenti  la  sostanza attiva
autorizzata in Italia;
  Considerato   che   la   presente   decisione   non  pregiudica  la
presentazione,   conformemente   a   quanto   previsto  dall'art.  6,
paragrafo 2,  della  direttiva  una successiva richiesta d'iscrizione
della  sostanza  attiva  trifluralin  nell'allegato I della direttiva
medesima;
  Considerato  che,  per  la vendita e l'utilizzazione delle giacenze
esistenti  di  prodotti  fitosanitari  contenenti  la sostanza attiva
trifluralin,  deve  essere concesso un periodo non superiore a dodici
mesi   a  decorrere  dalla  data  di  revoca  dei  suddetti  prodotti
fitosanitari;
  Visto  l'art.  23  del  decreto  legislativo  17 marzo 1995, n. 194
relativo  alle  sanzioni  previste per chi immette in commercio e per
chi  pone  in  vendita  prodotti  fitosanitari  non  autorizzati e le
successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  La  sostanza attiva trifluralin non e' iscritta nell'allegato I
del  decreto  legislativo  17  marzo  1995, n. 194 che ha recepito la
direttiva n. 91/414/CEE del 15 luglio 1991.