IL DIRETTORE GENERALE
                   della sicurezza degli alimenti
                         e della nutrizione
  Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo  1995,  n.  194, relativo
all'attuazione  della  direttiva n. 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in
materia  di  immissione  in  commercio di prodotti fitosanitari ed in
particolare   l'art.   4,   paragrafo 1,   lettera a)   e  l'art.  6,
paragrafo 1;
  Visti i regolamenti della Commissione 451/2000/CE e 703/2001/CE che
stabiliscono  le modalita' dettagliate per l'attuazione della seconda
fase  del  programma  di lavoro di cui all'art. 8, paragrafo 2, della
direttiva n. 91/414/CEE;
  Vista  la  decisione della Commissione 2007/619/CE del 20 settembre
2007   relativa   alla   non   iscrizione   della   sostanza   attiva
1,3-dicloropropene nell'allegato I della direttiva n. 91/414/CEE;
  Considerato  che  dalle  conclusioni  della  valutazione effettuata
dall'Autorita' europea per la sicurezza alimentare sono emersi alcuni
motivi  di  preoccupazione  che  rimanevano irrisolti, visto anche la
mancanza  di  alcuni  dati,  e  che, pertanto i prodotti fitosanitari
contenenti   1,3-dicloropropene   per   gli  impieghi  proposti,  non
soddisfano,   in   generale   le   condizioni  previste  all'art.  4,
paragrafo 1,  lettere a) e b), del decreto legislativo 17 marzo 1995,
n. 194;
  Considerato  che l'utilizzo dell'1,3-dicloropropene rappresenta una
valida  alternativa  del  bromuro  di  metile  per  il trattamento di
disinfestazione   dei  terreni  agricoli  destinati  alla  produzione
ortofloricola;
  Considerato  che  il  bromuro  di  metile  e'  sottoposto  a rigide
limitazioni  di utilizzo a norma del protocollo di Montreal, relativo
alle sostanze lesive per la fascia di ozono stratosferico, ratificato
dall'Italia il 16 dicembre 1988;
  Considerato  pertanto  che la possibilita' di utilizzo dei prodotti
fitosanitari a base di 1,3-dicloropropene e' fondamentale ai fini del
conseguimento  degli obiettivi stabiliti dal protocollo di Montreal e
che  il  ritiro  dell'1,3-dicloropropene  potrebbe  determinare, come
conseguenza,  un prolungamento del periodo di utilizzo del bromuro di
metile;
  Considerato  che  la  Commissione  europea,  potrebbe  decidere  di
prorogare,  per  ulteriori diciotto mesi, il periodo di moratoria dei
prodotti     fitosanitari     contenenti     la    sostanza    attiva
1,3-dicloropropene  viste  tali  problematiche  ed anche alla luce di
nuovi dati sulle sostanze attive che riducono lo strato di ozono;
  Visto  il  verbale  della  riunione  del  14  e  15 maggio 2007 del
Comitato  permanente  per  la  catena  alimentare  e  la salute degli
animali   disponibile   sul   sito   pubblico   dell'Unione   europea
(http://ec.europa.eu/food/com
mittes/regulatory/SCFCH/phtomarmaceuticals/index   eu.htm), in cui la
Commissione  conferma che gli Stati membri, possono estendere la fase
di  produzione,  anche  al  periodo  di  grazia,  al  fine di rendere
realmente   disponibile   i  prodotti  fitosanitari  contenenti  tale
sostanza attiva;
  Considerata  la  lettera  presentata  dal Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare il 3 ottobre 2007 con la quale
chiedeva   di   attivare   una   graduale  dismissione  dei  prodotti
fitosanitari contenenti la sostanza attiva 1,3-dicloropropene al fine
di attuare gli obiettivi stabiliti dal protocollo di Montreal;
  Visto  il parere espresso dalla Commissione consultiva per prodotti
fitosanitari  nella  riunione  del  16 ottobre  2007  che  approva la
possibilita'  di  estendere  la  fase  di  produzione,  dei  prodotti
fitosanitari  contenenti la sostanza attiva 1,3-dicloropropene, anche
al periodo di grazia;
  Considerato  che  i  prodotti  fitosanitari  contenenti la sostanza
attiva  1,3-dicloropropene,  in  base  alle  disposizioni del decreto
legislativo  14 marzo  2003,  n.  65  relativo  alla classificazione,
all'imballaggio  e  all'etichettatura  dei  preparati pericolosi sono
stati  principalmente  classificati  come  tossici  e  pericolosi per
l'ambiente;
  Considerato, in particolare, che i prodotti fitosanitari contenenti
la   sostanza  attiva  1,3-dicloropropene,  classificati  come  molto
tossici,  tossici  o  nocivi, possono essere acquistati ed utilizzati
solo  da  personale opportunamente formato, cosi' come previsto dagli
articoli 25  e  26  del  decreto  del Presidente della Repubblica del
23 aprile 2001;
  Considerato  che  tutte  le  indicazioni  di rischio e le opportune
misure di attenuazione di tali rischi, sono riportate nelle etichette
dei prodotti fitosanitari;
  Considerato  che  la decisione della Commissione 2007/619/CE di non
inclusione  della  sostanza attiva 1,3-dicloropropene non pregiudica,
conformemente  a  quanto  previsto  dall'art.  6,  paragrafo 2, della
direttiva  n. 91/414/CEE, una successiva richiesta d'iscrizione della
citata sostanza attiva nell'allegato I della direttiva medesima;
  Ritenuto   di  dover  attuare  la  suddetta  decisione  comunitaria
revocando  i  prodotti  fitosanitari  contenenti  la  sostanza attiva
1,3-dicloropropene autorizzata in Italia;
  Visto  l'art.  23  del  decreto  legislativo  17 marzo 1995, n. 194
relativo  alle  sanzioni  previste per chi immette in commercio e per
chi  pone  in  vendita  prodotti  fitosanitari  non  autorizzati e le
successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.   La   sostanza   attiva   1,3-dicloropropene  non  e'  iscritta
nell'allegato  I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 che ha
recepito la direttiva n. 91/414/CEE del 15 luglio 1991.