IL MINISTRO DEI TRASPORTI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE e con IL MINISTRO DELLA DIFESA Visto il Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, come successivamente modificato e integrato con i decreti legislativi 9 maggio 2005, n. 96 e 15 marzo 2006, n. 151 ed, in particolare, gli articoli 744, 746 e 748; Vista la legge 11 luglio 1977, n. 411, e successive modificazioni, recante «Istituzione di una tassa per l'utilizzazione delle installazioni e del servizio di assistenza alla navigazione aerea in rotta»; Visto il decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n. 160, come successivamente modificato, recante «Disposizioni urgenti in materia di trasporti e di concessioni marittime»; Vista la legge 20 dicembre 1995, n. 575, recante «Adesione della Repubblica italiana alla convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza della navigazione aerea (Eurocontrol), firmata a Bruxelles il 13 dicembre 1960, e atti internazionali successivi»; Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 novembre 2000, recante «Disciplina del trasporto aereo di Stato e per ragioni umanitarie», nonche' la connessa direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 21 settembre 2007, recante «Disciplina del trasporto aereo di Stato»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 febbraio 2006, recante «Attuazione dell'art. 746, comma 4, del codice della navigazione»; Visto il Regolamento (CE) n. 1794/2006 della Commissione del 6 dicembre 2006, con il quale e' stato istituito un «sistema di tariffazione comune per i servizi di navigazione aerea» ed, in particolare, l'art. 9, commi 1, 2 e 3, concernenti, rispettivamente, l'elenco delle fattispecie di esenzione obbligatoria dal pagamento delle tariffe di rotta, l'elenco delle fattispecie di esenzione facoltativa dal pagamento delle tariffe di rotta, nonche' la previsione della possibilita' di esonero dal pagamento delle tariffe di terminale per le fattispecie di cui ai menzionati commi 1 e 2; Considerato che la Repubblica italiana, fruendo della facolta' concessa dall'art. 18, comma 2, del citato Regolamento (CE) n. 1794/2006, ha informato la Commissione europea sul rinvio dell'applicazione del Regolamento medesimo alla data del 1° gennaio 2008; Ritenuta la necessita' di procedere, sia per le tariffe di rotta sia per le tariffe di terminale, ad una complessiva ricognizione della serie di esenzioni, obbligatorie e facoltative, dal pagamento di tali tariffe, esenzioni da applicarsi da parte della Repubblica italiana, in adesione al disposto dell'art. 9, rispettivamente, commi 1, 2 e 3, del predetto Regolamento (CE) n. 1794/2006; Decreta: Art. 1. Esenzioni obbligatorie A decorrere dalla data del 1° gennaio 2008 sono esonerate dal pagamento delle tariffe di rotta e dal pagamento delle tariffe di terminale, in adesione al disposto dell'art. 9, comma 1 e comma 3, del Regolamento (CE) n. 1794/2006, le seguenti tipologie di volo: a) voli effettuati da aeromobili il cui peso massimo al decollo autorizzato e' inferiore a due tonnellate metriche; b) voli effettuati esclusivamente per trasportare, in missione ufficiale, i Monarchi regnanti e i loro familiari diretti, i Capi di Stato, i Capi e i Ministri dei Governi in carica. In tutti i casi tale situazione e' debitamente comprovata dall'indicatore di stato nel piano di volo; c) voli di ricerca e soccorso, debitamente autorizzati dall'organismo competente, quando sono effettuati con aeromobili di proprieta' dello Stato, appartenenti ai soggetti istituzionali all'uopo deputati, ivi compresi i voli effettuati dalla componente aerea del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e del Dipartimento della protezione civile.