IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto  il  decreto-legge  2 luglio  2007,  n.  81,  convertito, con
modificazioni   dalla   legge  3 agosto  2007,  n.  127,  concernente
«Disposizioni urgenti in materia finanziaria»;
  Visto, in particolare, l'art. 6, comma 7, del citato decreto-legge,
come  sostituito  dall'art.  35 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n.
159,  convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n.
222,  che,  nell'istituire  il  «Fondo  per  la  valorizzazione  e la
promozione  delle  aree  territoriali  svantaggiate confinanti con le
regioni  a  statuto speciale», prevede l'emanazione di un decreto del
Presidente  del  Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per
gli  affari  regionali  e  le  autonomie  locali,  di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, per stabilire le modalita' di
erogazione delle risorse iscritte nel predetto fondo;
  Considerato  che  il citato art. 6, comma 7, vincola l'utilizzo del
fondo  al  finanziamento  di progetti volti allo sviluppo economico e
sociale  dei territori dei comuni confinanti con le regioni a statuto
speciale;
  Ritenuto   che   la   finalita'   della   disposizione   citata  e'
riconducibile   all'esigenza  di  realizzare  progetti  in  grado  di
valorizzare  il territorio ed al contempo di migliorare le condizioni
di  vita  delle  aree  territoriali  svantaggiate  confinanti  con le
regioni a statuto speciale;
  Ravvisata,  pertanto,  l'opportunita'  di  definire nell'ambito del
provvedimento  di  determinazione delle modalita' di erogazione delle
risorse  del  fondo  anche  specifici  ambiti  di  intervento  per la
realizzazione dei progetti;
  Sulla proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie
locali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                        Oggetto e definizioni
  1.  La  dotazione  del «Fondo per la valorizzazione e la promozione
delle  aree  territoriali  svantaggiate  confinanti  con le regioni a
statuto  speciale»,  di  cui  all'art.  6, comma 7, del decreto-legge
2 luglio  2007,  n.  81,  convertito,  con modificazioni, dalla legge
3 agosto 2007, n. 127, di seguito denominato «Fondo», e' destinata al
finanziamento   di   specifici  progetti  finalizzati  allo  sviluppo
economico  e  sociale  dei  territori  dei  comuni  confinanti con le
regioni a statuto speciale.
  2.  Per  «aree territoriali svantaggiate confinanti» si intendono i
comuni  la  cui  superficie  e'  contigua  al confine delle regioni a
statuto speciale.
  3  .  Per  «progetti»  si intendono tutte le iniziative strutturate
nelle  quali  sono  identificati  obiettivi,  risorse  da  impiegare,
modalita' e tempi di attuazione.
  4.   La  finalizzazione  allo  sviluppo  economico  e  sociale,  in
conformita'  all'art.  119, quinto comma della Costituzione, concerne
la  realizzazione  di  infrastrutture  ovvero  l'organizzazione  e il
potenziamento  dei  servizi  relativi  alle funzioni dei comuni anche
volti  a  favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona ed
il miglioramento della qualita' della vita.