Nell'estratto  relativo al decreto citato in epigrafe, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  -  serie generale - n. 46 del 23 febbraio
2008,  alla  pag. 13, prima colonna, il punto 15. Ponti elevatori per
veicoli,  deve  intendersi  sostituito  con  il  seguente  punto: 16.
Apparecchi  per  il  sollevamento  di  persone  con rischio di caduta
verticale superiore a 3 metri.