Nell'estratto relativo al decreto citato in epigrafe, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 46 del 23 febbraio 2008, alla pag. 13, prima colonna, il punto 15. Ponti elevatori per veicoli, deve intendersi sostituito con il seguente punto: 16. Apparecchi per il sollevamento di persone con rischio di caduta verticale superiore a 3 metri.