Assessorati  alla sanita' delle regioni
                              e  delle  province autonome di Trento e
                              Bolzano
                              U.S.M.A.F.
                              U.V.A.C.
                              A.F.I.
                              A.I.I.P.A.
                              A.I.O.
                              Assoerbe
                              CNA Alimentare
                              CONFAPI unione alimentari
                              Confartigianato           alimentazione
                              Federalimentare
                              Federchimica Assospecifici
                              Federfarma
                              Federfarma servizi
                              Federimpresa erbe
                              Federsalus
                              Federazione erboristi italiani F.E.I.
                              Siste
                              Unerbe
                              Unintegra
                              Enti e operatori interessati
Premessa
  In  attesa  di un inquadramento normativo specifico comunitario, in
Italia  gli alimenti arricchiti con vitamine e minerali, analogamente
agli  integratori alimentari, sono stati transitoriamente inclusi nel
campo di applicazione del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111
sui   prodotti  destinati  ad  una  alimentazione  particolare,  come
esplicitato con la Circolare 16 aprile 1996, n. 8 (Gazzetta Ufficiale
n. 102 del 3 maggio 1996).
  Gli   integratori  alimentari  sono  stati  armonizzati  a  livello
comunitario  dalla  direttiva  2002/46/CE,  attuata  con  il  decreto
legislativo 21 maggio 2004, n. 169.
  Con   l'entrata  in  vigore  del  regolamento  (CE)  1925/2006  del
20 dicembre  2006  «sull'aggiunta  di vitamine e minerali e di talune
altre  sostanze  agli  alimenti»,  viene  disciplinata specificamente
anche tale categoria di prodotti.
  Sulle  modalita'  da  seguire per la procedura di notifica e' stata
emanata  la  Circolare del Ministero della sanita' 17 luglio 2000, n.
11 (Gazzetta Ufficiale n. 202 del 30 agosto 2000).
  La  presente Circolare aggiorna quanto previsto dalle due Circolari
sopra  citate, in attesa di un apposito inquadramento normativo della
materia.
  1. Alimenti arricchiti con vitamine e minerali
  Visto  l'art.  15  del  regolamento (CE) 1925/2006, l'immissione in
commercio  degli  alimenti  arricchiti  con vitamine e minerali resta
subordinata  alla  notifica  di  un modello di etichetta al Ministero
della salute, Dipartimento sanita' pubblica veterinaria, nutrizione e
sicurezza  degli  alimenti,  Direzione  generale sicurezza alimenti e
nutrizione, Ufficio IV, secondo la procedura prevista dall'art. 7 del
decreto legislativo n. 111/92.
  Richiamando  le  disposizioni  del regolamento (CE) 1925/2006 si fa
presente,  in  attesa  della  definizione  a  livello comunitario dei
livelli  ammessi  di  vitamine  e  minerali, che l'arricchimento deve
portare   alla   disponibilita'   di   alimenti  sicuri  e  idonei  a
complementare  gli  apporti  di  tali  nutrienti,  sulla  base  delle
evidenze disponibili.
  Si  fa  inoltre  presente  che  per  la  fabbricazione  di alimenti
arricchiti  con vitamine e minerali disciplinati dal regolamento (CE)
1925/2006:
    1) continua ad essere ammesso, fino al 19 gennaio 2014, l'impiego
di  sostanze  in  forme  non  elencate  nell'allegato II dello stesso
regolamento gia' impiegate in prodotti notificati entro il 19 gennaio
2007.  Il  Ministero  della  salute  pubblica l'elenco delle sostanze
ammesse alla deroga sul proprio sito (www.ministerosalute.it).
    2)  restano  subordinati  all'autorizzazione  del Ministero della
salute  gli  stabilimenti di produzione e di confezionamento, secondo
le  disposizioni  di  cui  all'art.  10  del  decreto  legislativo n.
111/1992.
  Gli   stabilimenti   autorizzati,  con  la  relativa  tipologia  di
produzione,  vengono  inclusi nell'elenco di cui all'art. 10, comma 6
del decreto legislativo n. 111/92.
  2. Alimenti addizionati di sostanze diverse da vitamine e minerali
  2.1  Secondo quanto concordato a livello comunitario il 14 febbraio
2005  dal  Comitato di cui all'art. 58 del regolamento (CE) 178/2002,
alimenti  addizionati  di  sostanze  che  abbiano fatto registrare un
consumo  solo  negli  integratori  alimentari  vanno considerati come
novel food ai sensi del regolamento (CE) 258/97.
  Si  determina  infatti  una  nuova  situazione di consumo, non piu'
circoscritta, che deve essere valutata in relazione all'aumento delle
fonti  disponibili  della  sostanza  in  questione  e  dei livelli di
esposizione da parte dei consumatori.
  Per  sole  finalita'  di  monitoraggio,  alle  imprese  titolari di
prodotti  autorizzati  come  novel food per l'aggiunta di sostanze ad
effetto funzionale, ad esempio i fitosteroli, e' richiesto di seguire
la procedura di notifica per l'immissione in commercio.
  Il  Ministero  della  salute pubblica e aggiorna periodicamente sul
proprio sito l'elenco delle tipologie di novel food la cui immissione
in commercio in Italia richiede la notifica.
  2.2.  Alla  luce di quanto sopra indicato, l'aggiunta agli alimenti
per  finalita'  funzionali  di  sostanze  gia'  impiegate  a  livello
comunitario come ingredienti alimentari al di fuori degli integratori
non  consente  di  applicare  il  regolamento  (CE) 258/97. Esempi al
riguardo sono rappresentati dal coenzima Q10 e dalla luteina.
  E'  richiesto  di  seguire  la  procedura  di notifica anche per la
commercializzazione  di  alimenti  addizionati  con sostanze che, per
l'aumentare   delle   fonti  alimentari  disponibili,  richiedono  un
monitoraggio  dei  livelli di esposizione, secondo i criteri previsti
dal regolamento (CE) 1925/2006 (cfr. 20° considerando).
  Il  Ministero  della  salute pubblica e aggiorna periodicamente sul
proprio sito anche l'elenco delle sostanze che richiedono la notifica
degli alimenti a cui vengono addizionate.
  Resta  fermo  che  i  prodotti notificati vengono valutati caso per
caso,   in  relazione  alla  loro  adeguatezza  nutrizionale  e  alla
idoneita' come fonte della sostanza addizionata.
  3. Prodotti attualmente soggetti alla procedura di notifica
  Alla  luce  di quanto precede, risulta attualmente subordinata alla
procedura di notifica la commercializzazione delle seguenti categorie
di prodotti:
    a) Prodotti destinati ad una alimentazione particolare, di cui al
decreto legislativo n. 111/1992:
    prodotti  senza  glutine,  prodotti  ipo/asodici  compresi i sali
dietetici,  prodotti  per  sportivi, prodotti per individui con turbe
del metabolismo glucidico (diabete) e altri prodotti destinati ad una
alimentazione  particolare  non  disciplinati  da  direttive tecniche
specifiche.
  E'   altresi'   subordinata   alla   procedura   di   notifica   la
commercializzazione  di  prodotti  dietetici  destinati a fini medici
speciali,  ai  sensi  dell'art.  5  del  decreto del Presidente della
Repubblica  20 marzo  2002,  n.  57,  che  ha  dato  attuazione  alla
direttiva 99/21/CE.
    b) Integratori   alimentari,   di   cui  al  decreto  legislativo
169/2004.
    c) Alimenti   arricchiti  di  vitamine  e  minerali,  di  cui  al
regolamento (CE) 1925/2006.
    d) Alimenti   gia'  autorizzati  come  novel  food  per  aggiunte
funzionali.
    e) Alimenti  addizionati per finalita' funzionali di sostanze cui
non e' applicabile il regolamento (CE) 258/97.
  Si  fa  infine  presente  che  il  regolamento  (CE) 1925/2006, per
effetto  del  gia'  citato  art. 15, prevede anche la possibilita' di
subordinare  alla  procedura  di  notifica  la commercializzazione di
alimenti  contenenti  le  sostanze che saranno elencate nell'allegato
III parti B e C.
  A seguito dell'inclusione di una sostanza nel suddetto allegato, il
Ministero  della  salute  si  riserva  di  fornire informazioni circa
l'applicazione  della  procedura di notifica alla commercializzazione
degli alimenti contenenti la sostanza in questione.
  4. Procedura di notifica: precisazioni e indicazioni
  Ogni  notifica  deve essere effettuata con una nota di trasmissione
(cfr.  allegato  1)  riferita  ad un singolo prodotto. A tale nota va
allegato un modello di etichetta nella veste grafica corrispondente a
quella  utilizzata  per  la  commercializzazione in copia fotostatica
formato  A4 datata, timbrata e firmata, con i caratteri dei testi ben
leggibili.
  Nel  caso  di etichette multilingue va altresi' fornita una scheda,
nello  stesso  formato  A  4,  recante  la  sola  versione  in lingua
italiana.
  Alla nota di trasmissione va allegata l'attestazione del versamento
dei   diritti  spettanti  al  Ministero  della  salute,  per  ciascun
prodotto,  ai  sensi  del  decreto  ministeriale  14 febbraio  1991 e
successive  modificazioni  (Euro 160,20 sul conto corrente postale n.
11281011 intestato a «Tesoreria provinciale dello Stato, Viterbo»).
  L'etichetta,  la  nota  di trasmissione, la ricevuta del versamento
sopra  indicato  ed eventualmente la scheda riassuntiva devono essere
trasmessi  anche  su  supporto  digitale  con file in formato PDF. La
trasmissione  puo'  avvenire  per  via postale o per consegna diretta
nelle strutture di ricevimento del pubblico (front office).
  Per   i  prodotti  provenienti  da  Paesi  terzi  occorre  allegare
certificato  di  libera vendita o attestazione che lo stabilimento e'
autorizzato   a   produrre  la  tipologia  del  prodotto  notificato,
rilasciati dell'Autorita' competente del Paese di provenienza.
  In caso di variazione al modello di etichetta si deve provvedere ad
una  nuova trasmissione dello stesso. Per modifiche di composizione o
delle indicazioni e' dovuto il versamento di una nuova tariffa.
  Si  precisa  che  l'esame  ministeriale  dell'etichetta e' volto ad
accertare  l'adeguatezza del prodotto in relazione alla composizione,
agli   apporti   giornalieri,  alle  proprieta'  rivendicate  e  alle
indicazioni,  senza  rivestire  il  significato  di  un esame formale
dell'etichetta stessa.
  Le  imprese  devono  farsi carico di assicurare che l'etichetta del
prodotto   immesso   in   commercio   risulti  conforme  a  tutte  le
disposizioni  applicabili  in  materia  di etichettatura, dettate dal
decreto  legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, dal decreto legislativo
16 febbraio  1993, n, 77 ove applicabili, e dalla normativa specifica
in cui ricade il prodotto oggetto della notifica.
  Le  imprese  sono  tenute altresi' ad assicurare la conformita' dei
prodotti  notificati  a  tutte  le  disposizioni  della  legislazione
alimentare in materia di sicurezza, ove applicabili.
  Ai  sensi  del  decreto ministeriale 18 novembre 1998, n. 514, dopo
novanta  giorni  dalla  data  di  ricevimento  della notifica vale il
principio del silenzio-assenso.
  Resta fermo, ai sensi dell'art. 10, comma 3 del decreto legislativo
n.  169/2004,  che  gli  integratori  alimentari provenienti da Paesi
terzi possono essere immessi in commercio solo dopo la decorrenza del
termine predetto.
  L'Ufficio  IV  comunica  formalmente  alle  imprese  interessate la
chiusura  della  procedura  solo  per  i  prodotti  destinati  ad una
alimentazione  particolare da includere nel Registro nazionale di cui
all'art. 7 del decreto ministeriale 8 giugno 2001.
  Nel  caso in cui il Ministero della salute intervenga con richieste
di  adempimenti,  le  imprese  devono  ottemperare  entro e non oltre
trenta giorni.
  Se  viene  richiesta  documentazione, vanno presentati solo dati ed
elementi   generalmente   riconosciuti  sul  piano  scientifico.  Per
documentare  le  proprieta'  di un prodotto si deve tener conto delle
specifiche   quantita'   di   assunzione   proposte   delle  sostanze
caratterizzanti,  sia in relazione alla sicurezza che alle proprieta'
rivendicate.
  La  documentazione deve essere trasmessa anche su supporto digitale
con file in formato PDF.
  Qualora si richieda ad una impresa di non immettere in commercio un
prodotto  o,  ove  del  caso,  di ritirarlo dal mercato, la richiesta
sara'  contestualmente  inviata  all'Assessorato  alla  sanita' della
regione territorialmente competente per gli opportuni accertamenti.
  L'impresa  interessata  e'  tenuta  a  dare  tempestiva  e  formale
assicurazione  al Ministero della salute di aver ottemperato a quanto
prescritto.
  I  prodotti  notificati  non  possono  comunque  essere  immessi in
commercio   senza   riportare   in   etichetta  tutte  le  avvertenze
eventualmente previste.
  La circolare 16 aprile 1996, n. 8 e la Circolare 17 luglio 2000, n.
11 sono abrogate.
  La  presente  circolare  viene  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 6 marzo 2008
                                                   Il Ministro: Turco