IL VICE MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
  Visto  l'art.  1,  comma  48, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
recante  opzione  per  l'applicazione di un'imposta sostitutiva sulle
eccedenze  dedotte  ai  sensi dell'art. 109, comma 4, lettera b), del
testo  unico  delle  imposte  sui  redditi, approvato con decreto del
Presidente  della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n. 917, nel testo
previgente  le  modifiche  apportate dalla legge 24 dicembre 2007, n.
244 (legge finanziaria 2008);
  Visto  il terzo periodo del citato comma 48 dell'art. 1 della legge
finanziaria  2008,  che  demanda  al  Ministro  dell'economia e delle
finanze   il   compito   di  definire,  con  decreto  di  natura  non
regolamentare,  le  modalita', i termini e gli effetti dell'esercizio
dell'opzione per l'applicazione dell'imposta sostituiva;
  Visto il comma 51 dell'art. 1 della legge finanziaria 2008, recante
disposizioni  per  il  recupero  a  tassazione ordinaria in sei quote
costanti  delle  suddette  eccedenze  ai  fini dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive;
  Visto  il  comma  34,  settimo e ottavo periodo, del citato art. 1,
della  stessa  legge  finanziaria  2008,  recanti disposizioni per il
recupero  a  tassazione  in via ordinaria delle suddette eccedenze ai
fini  dell'imposta sul reddito e disposizioni per l'assoggettamento a
imposta  sostituiva  dell'uno  per cento delle riserve in sospensione
d'imposta ad esse correlate;
  Visto  il  testo  unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
e successive modificazioni;
  Visto  il  decreto  legislativo  15  dicembre 1997, n. 446, recante
istituzione   dell'imposta   regionale  sulle  attivita'  produttive,
revisione  degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni IRPEF e
istituzione  di  una  addizionale  regionale  a tale imposta, nonche'
riordino della disciplina dei tributi locali;
  Visti  gli  articoli 2 e 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, concernenti l'istituzione del Ministero dell'economia e delle
finanze;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n.
107,   che   disciplina  l'organizzazione  del  Dipartimento  per  le
politiche fiscali;
  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 2006, con
l'unita  delega  di  funzioni,  registrato alla Corte dei conti il 13
giugno  2006  - Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei
Ministri,  registro  n.  7, foglio n. 397, concernente l'attribuzione
all'on.  prof.  Vincenzo  Visco del titolo di Vice Ministro presso il
Ministero dell'economia e delle finanze;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                Applicazione dell'imposta sostitutiva
  1.  Le differenze tra il valore civile e il valore fiscale dei beni
e degli altri elementi indicati nel quadro EC della dichiarazione dei
redditi,  originate dalle deduzioni extracontabili effettuate fino al
periodo  d'imposta  in  corso  al  31  dicembre  2007, possono essere
recuperate  a  tassazione,  con conseguente riallineamento dei valori
fiscali   ai   maggiori   valori   civili,  mediante  assoggettamento
all'imposta  sostitutiva  delle  imposte  sui  redditi e dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive, prevista dall'art. 1, comma 48,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008).
  2. L'opzione per la disciplina dell'imposta sostitutiva puo' essere
esercitata  anche  in  relazione  a  singole  classi  di beni e altri
elementi  corrispondenti  ai  righi  di ciascuna sezione del suddetto
quadro EC. L'assoggettamento a imposta sostitutiva riguarda comunque,
per  ciascun rigo oggetto di riallineamento, l'intero ammontare delle
differenze  tra  i  relativi valori civili e fiscali risultanti dalla
dichiarazione  dei  redditi relativa al periodo d'imposta in corso al
31  dicembre  2007  o  l'intero  ammontare  delle  differenze residue
risultanti  dalle  dichiarazioni  dei redditi dei successivi periodi.
Tuttavia,  i  soggetti  che  redigono il bilancio in base ai principi
contabili internazionali, di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del
Parlamento  europeo  e del Consiglio, del 19 luglio 2002, possono non
assoggettare ad imposta sostitutiva le differenze di valore attinenti
ai  marchi,  incluse  nel  rigo  del suddetto quadro relativo ai beni
immateriali (rigo EC4).
  3.  In  deroga  al precedente comma, se l'applicazione dell'imposta
sostitutiva  riguarda  i  beni materiali e immateriali indicati nella
sezione  I  del  quadro  EC  e gli stessi sono ceduti nel corso dello
stesso  periodo d'imposta di esercizio dell'opzione, anteriormente al
versamento della prima rata dovuta, le differenze tra valori civili e
fiscali  relativi  ai  beni ceduti sono escluse dalla base imponibile
dell'imposta   sostitutiva.   Con   riguardo   all'avviamento,   tale
disposizione si applica in caso di cessione dell'azienda.
  4. L'opzione per la disciplina dell'imposta sostitutiva si esercita
effettuando  il  versamento  della  prima delle tre rate obbligatorie
entro  il termine per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito,
relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007 o, in caso
di  opzione  successiva,  entro  il termine per il versamento a saldo
dell'imposta sul reddito relativa al periodo d'imposta di riferimento
per    l'individuazione   delle   differenze   residue   oggetto   di
riallineamento.
  5. L'imposta sostitutiva si applica con l'aliquota del 12 per cento
sulla  parte  delle  differenze di valore complessivamente ricomprese
nel  limite  di  5  milioni  di euro; con l'aliquota del 14 per cento
sulla  parte  che  eccede 5 milioni e fino a 10 milioni di euro e con
l'aliquota  del  16  per  cento sulla parte superiore a 10 milioni di
euro.  Nel  caso  in  cui  l'opzione  per  l'imposta  sostitutiva sia
esercitata  dal contribuente in piu' periodi d'imposta in relazione a
classi   distinte   di   beni   e   altri  elementi,  ai  fini  della
determinazione   delle  aliquote  progressive  applicabili,  assumono
rilevanza  anche le differenze di valori precedentemente assoggettate
a imposta sostitutiva.