IL VICE MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'art. 1, comma 48, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante opzione per l'applicazione di un'imposta sostitutiva sulle eccedenze dedotte ai sensi dell'art. 109, comma 4, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo previgente le modifiche apportate dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008); Visto il terzo periodo del citato comma 48 dell'art. 1 della legge finanziaria 2008, che demanda al Ministro dell'economia e delle finanze il compito di definire, con decreto di natura non regolamentare, le modalita', i termini e gli effetti dell'esercizio dell'opzione per l'applicazione dell'imposta sostituiva; Visto il comma 51 dell'art. 1 della legge finanziaria 2008, recante disposizioni per il recupero a tassazione ordinaria in sei quote costanti delle suddette eccedenze ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive; Visto il comma 34, settimo e ottavo periodo, del citato art. 1, della stessa legge finanziaria 2008, recanti disposizioni per il recupero a tassazione in via ordinaria delle suddette eccedenze ai fini dell'imposta sul reddito e disposizioni per l'assoggettamento a imposta sostituiva dell'uno per cento delle riserve in sospensione d'imposta ad esse correlate; Visto il testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina dei tributi locali; Visti gli articoli 2 e 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti l'istituzione del Ministero dell'economia e delle finanze; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 107, che disciplina l'organizzazione del Dipartimento per le politiche fiscali; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 2006, con l'unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2006 - Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 7, foglio n. 397, concernente l'attribuzione all'on. prof. Vincenzo Visco del titolo di Vice Ministro presso il Ministero dell'economia e delle finanze; Decreta: Art. 1. Applicazione dell'imposta sostitutiva 1. Le differenze tra il valore civile e il valore fiscale dei beni e degli altri elementi indicati nel quadro EC della dichiarazione dei redditi, originate dalle deduzioni extracontabili effettuate fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007, possono essere recuperate a tassazione, con conseguente riallineamento dei valori fiscali ai maggiori valori civili, mediante assoggettamento all'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, prevista dall'art. 1, comma 48, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008). 2. L'opzione per la disciplina dell'imposta sostitutiva puo' essere esercitata anche in relazione a singole classi di beni e altri elementi corrispondenti ai righi di ciascuna sezione del suddetto quadro EC. L'assoggettamento a imposta sostitutiva riguarda comunque, per ciascun rigo oggetto di riallineamento, l'intero ammontare delle differenze tra i relativi valori civili e fiscali risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007 o l'intero ammontare delle differenze residue risultanti dalle dichiarazioni dei redditi dei successivi periodi. Tuttavia, i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali, di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, possono non assoggettare ad imposta sostitutiva le differenze di valore attinenti ai marchi, incluse nel rigo del suddetto quadro relativo ai beni immateriali (rigo EC4). 3. In deroga al precedente comma, se l'applicazione dell'imposta sostitutiva riguarda i beni materiali e immateriali indicati nella sezione I del quadro EC e gli stessi sono ceduti nel corso dello stesso periodo d'imposta di esercizio dell'opzione, anteriormente al versamento della prima rata dovuta, le differenze tra valori civili e fiscali relativi ai beni ceduti sono escluse dalla base imponibile dell'imposta sostitutiva. Con riguardo all'avviamento, tale disposizione si applica in caso di cessione dell'azienda. 4. L'opzione per la disciplina dell'imposta sostitutiva si esercita effettuando il versamento della prima delle tre rate obbligatorie entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito, relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007 o, in caso di opzione successiva, entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito relativa al periodo d'imposta di riferimento per l'individuazione delle differenze residue oggetto di riallineamento. 5. L'imposta sostitutiva si applica con l'aliquota del 12 per cento sulla parte delle differenze di valore complessivamente ricomprese nel limite di 5 milioni di euro; con l'aliquota del 14 per cento sulla parte che eccede 5 milioni e fino a 10 milioni di euro e con l'aliquota del 16 per cento sulla parte superiore a 10 milioni di euro. Nel caso in cui l'opzione per l'imposta sostitutiva sia esercitata dal contribuente in piu' periodi d'imposta in relazione a classi distinte di beni e altri elementi, ai fini della determinazione delle aliquote progressive applicabili, assumono rilevanza anche le differenze di valori precedentemente assoggettate a imposta sostitutiva.